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Legge

L.R. Calabria 33/2026

Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 40/2009, 25/2013, 25/2023, 20/2025 e

Normativa regionaleL.R. Calabria 33/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica le norme calabresi su attività estrattiva e gestione del demanio idrico, mercato del lavoro e inclusione scolastica degli alunni con BES e alto potenziale cognitivo. Istituisce inoltre presso Fincalabra un Fondo per interventi di capitale e quasi-equity a favore di imprese strategiche in difficoltà, con partecipazioni temporanee, permanenza massima di cinque anni e criteri attuativi da approvare entro 60 giorni. Gli oneri di avvio estrattivo sono quantificati in 3 milioni di euro per il 2026.

Modifiche normative regionali e sostegno alla ristrutturazione delle imprese strategiche calabresi

Modifiche normative e misure per le imprese strategiche in Calabria

La legge regionale della Calabria interviene sulla disciplina dell’attività estrattiva, sulle funzioni di Azienda Calabria Verde, sulle politiche del lavoro e sull’inclusione scolastica. Introduce inoltre un Fondo per sostenere la continuità aziendale e l’occupazione nelle imprese strategiche regionali in difficoltà economico-finanziaria.

Attività estrattiva e gestione del demanio idrico

Nella legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, le funzioni relative alle attività estrattive richiamate dalle modifiche sono attribuite ad Azienda Calabria Verde anziché alla Regione. Gli interventi devono essere svolti ai sensi dell’articolo 17 della stessa legge; per le autorizzazioni considerate dalla modifica non è più previsto il previo parere dell’ORAE. Tra gli elementi da considerare è inserito il piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti.

La legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, è ampliata includendo tra le finalità di Azienda Calabria Verde la gestione dei beni del demanio idrico. All’Azienda sono attribuite:

  • le autorizzazioni per l’estrazione di materiali inerti nei corsi fluviali e nelle relative aree demaniali, salvo le competenze della Città metropolitana di Reggio Calabria per i beni del demanio idrico ricadenti nel proprio territorio;
  • le attività di estrazione in alveo nell’ambito di interventi regionali di manutenzione idraulica e contrasto al dissesto idrogeologico, anche tramite il Consorzio Unico di Bonifica della Calabria;
  • il rilascio del nulla osta idraulico nei casi previsti.

Azienda Calabria Verde può effettuare estrazioni in attuazione del piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti approvato dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale. È inoltre previsto lo sfruttamento economico del materiale estratto in alveo che non sia necessario per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. I relativi proventi sono riscossi direttamente dall’Azienda. Alle autorizzazioni da essa rilasciate ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 40/2009 non si applica l’articolo 18, comma 5, della medesima legge.

Politiche del lavoro

Per la legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, la disposizione relativa alle funzioni indicate all’articolo 15, comma 1, lettera t), non richiede più la coerenza con lo Statuto dell’Agenzia: il riferimento è sostituito con «nelle materie di rispettiva competenza».

Inclusione scolastica, BES e alto potenziale cognitivo

La legge regionale 4 aprile 2025, n. 20, è riformulata per disciplinare gli interventi educativi e didattici per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e per quelli con alto potenziale cognitivo (APC). Le attività di individuazione sono affidate ai dipartimenti regionali competenti per salute, istruzione e welfare, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, le ASP, gli UONPIA e gli ambiti territoriali sociali, nel rispetto delle rispettive competenze.

Quando dall’osservazione educativa emergono elementi riconducibili a un possibile BES, la scuola informa la famiglia circa l’opportunità di valutare uno specifico percorso educativo. Le istituzioni scolastiche adottano le misure didattiche ed educative appropriate alla situazione dell’alunno, nel rispetto della normativa vigente e della propria autonomia.

Per gli alunni con APC, il team docente o il Consiglio di classe può predisporre, se ne ravvisa la necessità e d’accordo con la famiglia, un percorso didattico personalizzato. La valutazione considera bisogni relazionali ed emotivi, interessi, attitudini ed eventuali altri BES. Le scuole possono inoltre promuovere attività di arricchimento e approfondimento, mentoring e gruppi di lavoro o studio.

È istituita la Rete di intervento sui BES, con decreto del dirigente generale competente per l’istruzione, di concerto con i dirigenti generali competenti per salute e welfare. Ne fanno parte rappresentanti dei dipartimenti regionali interessati, un referente ANCI, rappresentanti dei servizi UONPIA e delle ASP, un rappresentante dell’USR e associazioni dei genitori maggiormente rappresentative. Il decreto ne definisce anche le modalità di funzionamento.

La Regione, con il supporto della Rete BES, emana linee guida per agevolare l’inclusione scolastica e l’inserimento sociale degli studenti con BES, nel rispetto delle competenze degli enti locali e della normativa statale. Le linee guida disciplinano anche gli interventi per l’assistenza agli studenti che necessitano della somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico e le uscite didattiche, con particolare riguardo alle patologie croniche o transitorie. Sono abrogate le disposizioni indicate dalla legge, tra cui l’articolo 10 della l.r. 20/2025 e specifiche previsioni degli articoli 9 e 12.

Fondo per le imprese strategiche

La Regione sostiene programmi di salvataggio e ristrutturazione di imprese strategiche per il sistema economico e produttivo calabrese in difficoltà economico-finanziaria, con l’obiettivo di salvaguardare continuità aziendale e livelli occupazionali. La misura intende anche tutelare il tessuto produttivo, i marchi storici calabresi e le filiere strategiche, evitando la dispersione di competenze e know-how. Gli interventi devono rispettare la normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.

È autorizzata la costituzione presso Fincalabra S.p.A. di un Fondo di ingegneria finanziaria. Possono accedervi imprese strategiche in difficoltà che presentino un programma di ristrutturazione; criteri dimensionali e settoriali, comprese eventuali soglie minime occupazionali, sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Il Fondo interviene di norma a condizioni di mercato e, nei limiti consentiti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, anche a condizioni diverse, mediante:

  • sottoscrizione di aumenti di capitale sociale;
  • sottoscrizione di strumenti di quasi-equity, quali prestiti obbligazionari convertibili, strumenti finanziari partecipativi e finanziamenti subordinati;
  • acquisizione di partecipazioni, anche totalitarie;
  • contributi a fondo perduto, esclusivamente in aggiunta agli interventi di capitale o quasi-equity, proporzionati e collegati al mantenimento dei livelli occupazionali.

Fincalabra può acquisire anche l’intero capitale dell’impresa quando ciò sia necessario alla continuità aziendale e alla tutela dell’occupazione, in particolare se, dopo una ricognizione di mercato, non si individua un socio o co-investitore indipendente disposto a investire risorse proprie nella misura ritenuta congrua. Le partecipazioni sono temporanee: la permanenza è limitata a un massimo di cinque anni dall’acquisizione, oppure al minor periodo necessario al risanamento secondo il piano di dismissione previsto nel programma. La dismissione avviene al termine del periodo o al raggiungimento degli obiettivi di risanamento, tramite procedure trasparenti, competitive e non discriminatorie. Il Fondo non può essere impiegato per il mero ripianamento delle perdite pregresse in assenza di un programma di ristrutturazione.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare una deliberazione attuativa che stabilisca i criteri per identificare imprese strategiche e imprese in difficoltà, le soglie per valutare la congruità del co-investimento privato, i criteri e le modalità dei contributi occupazionali, le procedure e i termini per domande e valutazione dei programmi, nonché le modalità di dismissione degli strumenti acquisiti.

Copertura finanziaria ed efficacia

Agli oneri delle modifiche in materia estrattiva e di Azienda Calabria Verde sono destinati 3.000.000 di euro per il 2026, quale contributo una tantum per l’avvio delle attività, a valere sul capitolo U9090103201, Missione 9, Programma 01, del bilancio regionale 2026-2028.

Per il Fondo per le imprese sono utilizzate risorse disponibili sui conti correnti dedicati di Fincalabra S.p.A. per complessivi 22.247.597,63 euro, provenienti da restituzioni di fondi regionali di ingegneria finanziaria chiusi e liberi da vincoli di destinazione. Il Fondo può essere incrementato con ulteriori rientri e con risorse della politica di coesione compatibili e destinate nel rispetto delle relative procedure di programmazione.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria; essendo stata pubblicata il 7 ottobre 2026, l’entrata in vigore è l’8 ottobre 2026.

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