L.R. Calabria 34/2026
Promozione della terapia del sorriso per l'umanizzazione delle cure nelle strutture
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale calabrese disciplina l’attività volontaria e gratuita di terapia del sorriso svolta da ETS, stabilendo requisiti per l’iscrizione in un elenco regionale, modalità di accesso tramite accordi gratuiti, obblighi formativi, di sicurezza e riservatezza, consenso della persona assistita e monitoraggio. Non prevede scadenze di efficacia: fissa termini attuativi di 90 e 120 giorni dall’entrata in vigore e relazioni annuali entro il 31 gennaio.
Disciplina della terapia del sorriso nelle strutture sanitarie e socioassistenziali calabresi
Promozione della terapia del sorriso in Calabria
La legge disciplina l’attività di terapia del sorriso svolta gratuitamente e su base volontaria da enti del Terzo settore (ETS), per favorire l’umanizzazione delle cure e il benessere delle persone assistite nelle strutture della Regione Calabria. L’attività è complementare ai percorsi assistenziali e non costituisce prestazione sanitaria né trattamento terapeutico.
Ambito e natura dell’attività
La terapia del sorriso consiste in interventi di supporto sociale, relazionale e di animazione, realizzati con tecniche ludiche, artistiche e comunicative proprie dell’arte del clown. Non sostituisce prestazioni sanitarie, psicologiche, riabilitative o socioassistenziali e non può interferire con le competenze del personale delle strutture.
Può essere svolta, previo accordo con il gestore e nel rispetto dell’organizzazione del servizio e del progetto assistenziale individualizzato, presso:
- presidi ospedalieri;
- strutture sociosanitarie e assistenziali;
- centri diurni per la disabilità;
- servizi di assistenza domiciliare integrata.
Lo svolgimento è subordinato al consenso della persona assistita, quando compatibile con le sue condizioni cliniche, oppure, nei casi previsti dalla normativa, di chi esercita responsabilità genitoriale, tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
Iscrizione degli ETS e accesso alle strutture
Presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali è istituito un elenco degli ETS che svolgono terapia del sorriso. Per l’iscrizione sono richiesti:
- iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- previsione statutaria dello svolgimento della terapia del sorriso;
- organizzazione e svolgimento di percorsi di formazione e sicurezza;
- copertura assicurativa dei volontari ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 117/2017.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il dipartimento deve disciplinare con decreto dirigenziale le modalità e i termini per le domande, il termine per valutarle e le cause di sospensione, aggiornamento e cancellazione dall’elenco. L’iscrizione non abilita di per sé all’attività e non attribuisce un diritto a stipulare convenzioni.
L’accesso avviene sulla base di protocolli d’intesa o convenzioni gratuite tra le strutture interessate e gli ETS iscritti, ai sensi dell’articolo 56 del d.lgs. 117/2017. Gli accordi sono pubblicati sui siti istituzionali delle strutture. La direzione della struttura coordina i volontari, che devono rispettarne l’organizzazione, i protocolli assistenziali, igienico-sanitari e di sicurezza, senza interferire con le prestazioni cliniche e terapeutiche.
Formazione, sicurezza e riservatezza
Gli ETS iscritti devono assicurare che i volontari abbiano seguito percorsi formativi conformi alle linee guida regionali. La formazione riguarda almeno:
- igiene ospedaliera, prevenzione e controllo del rischio infettivo, dispositivi di protezione individuale e protocolli di sicurezza;
- relazione d’aiuto, gestione della fragilità, comunicazione, elaborazione del lutto, prevenzione del burnout e condotta etica verso pazienti, familiari e operatori;
- tecniche artistiche, espressive, ludiche e di comunicazione non verbale proprie della terapia del sorriso;
- protezione dei dati personali, riservatezza e segreto d’ufficio, nel rispetto del GDPR, del d.lgs. 196/2003 e delle regole della struttura ospitante.
La Giunta regionale deve adottare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri, linee guida che definiscano requisiti minimi della formazione, standard di sicurezza, modalità di accesso e misure organizzative per garantire uniformità, qualità degli interventi e tutela dei pazienti. Le strutture possono inoltre richiedere momenti formativi o informativi integrativi sulle proprie procedure e sui protocolli di sicurezza e prevenzione del rischio clinico e infettivo, da rispettare prima dell’avvio delle attività.
I volontari non possono acquisire, registrare, fotografare, diffondere o comunicare a terzi dati personali, immagini o informazioni riguardanti pazienti, familiari o personale, salvo i casi consentiti dalla legge e preventivamente autorizzati dalla direzione sanitaria o dal soggetto competente della struttura.
Monitoraggio e verifiche
Gli ETS iscritti che svolgono le attività devono presentare al dipartimento regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull’anno precedente contenente almeno il numero degli interventi, le strutture coinvolte, il numero dei volontari, le attività formative, le criticità riscontrate e le proposte di miglioramento.
Il dipartimento può verificare documentalmente la permanenza dei requisiti e chiedere chiarimenti, informazioni o integrazioni, assegnando un congruo termine. Se emerge la perdita dei requisiti o il mancato rispetto della legge o delle linee guida, può disporre la sospensione o la cancellazione dall’elenco secondo la disciplina attuativa prevista per l’iscrizione. La Regione può promuovere accordi con università ed enti pubblici di ricerca per studiare, monitorare e valutare gli effetti delle attività sul benessere dei pazienti e sull’umanizzazione dell’assistenza.
Regime economico e disposizioni di salvaguardia
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Dipartimenti, aziende del Servizio sanitario regionale e altri soggetti pubblici attuano le disposizioni nell’ambito delle rispettive competenze e delle risorse disponibili a legislazione vigente. Restano ferme le norme statali in materia di tutela della salute, professioni sanitarie, trattamento dei dati personali, sicurezza sul lavoro e volontariato.
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