Ordinanza n. 2883/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00560/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. II, di reiezione del ricorso di primo grado, nonché il provvedimento amministrativo impugnato in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (privato)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendone incidentalmente la sospensione ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non specifica il contenuto del provvedimento amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi di ricorso o d’appello. Il Consiglio di Stato rileva tuttavia che l’appello pone questioni giuridiche complesse, meritevoli di approfondimento nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, l’appellante deduce un pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza, la cui quantificazione è ritenuta difficile, anche in considerazione dell’imminenza dell’udienza di merito fissata per il 19 novembre 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie la domanda cautelare e sospende sia l’esecutività della sentenza del TAR impugnata sia l’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato in primo grado. La decisione cautelare è fondata, quanto al fumus, sulla complessità delle questioni giuridiche prospettate, che richiedono un approfondimento nel giudizio di merito; quanto al periculum, sul prevalere dell’interesse del privato nel bilanciamento con gli interessi contrapposti, in ragione dell’imminenza dell’udienza di merito e della difficile quantificazione del pregiudizio derivante dall’esecuzione. Le spese della fase cautelare sono integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale della domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la complessità delle questioni giuridiche, unita alla necessità di un loro approfondimento nel giudizio di merito, può concorrere a integrare il fumus boni iuris senza anticipare la decisione definitiva.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse del privato può prevalere quando l’esecuzione della sentenza e del provvedimento impugnato determini un pregiudizio di difficile quantificazione e l’udienza di merito sia imminente.
- La sospensione cautelare può essere estesa sia all’esecutività della sentenza di primo grado sia all’efficacia del provvedimento amministrativo originariamente impugnato, quando ciò sia necessario a preservare l’utilità del giudizio d’appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 1583/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →