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Sentenza

Sentenza del 06/02/2019 n. 3385 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla società, per l'anno d'imposta 2003, maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oltre alle sanzioni, ritenendo indeducibili e non detraibili i costi e l'IVA relativi a fatture emesse dalla società O. s.r.l. per la concessione di manodopera, ritenuta illecita o fittizia. In Cassazione l'Ufficio ha coltivato esclusivamente la questione IVA, deducendo la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente e la violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, poiché la CTR aveva ritenuto sufficiente l'effettivo pagamento delle fatture, senza verificare la natura delle operazioni, l'eventuale inesistenza soggettiva o oggettiva, l'inerenza dei costi e il collegamento con l'illecito contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR sull'IVA. L'effettivo pagamento delle fatture e dell'imposta non dimostra, da solo, il diritto alla detrazione: occorre accertare se le fatture provengano dal reale prestatore, se le operazioni siano effettive e inerenti e se sussistano le condizioni previste dalla normativa IVA. È stata inoltre ritenuta irrilevante, in materia di IVA, l'eccezione di giudicato esterno relativa a un diverso anno d'imposta, qualora possa ostacolare l'applicazione dei principi unionali di contrasto all'abuso del diritto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché proposto da una parte integralmente vittoriosa in appello.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973

    accertamento induttivo del maggior reddito d'impresa

    Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito quando ricorrono i presupposti di legge.

  • Art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012

    indeducibilità dei costi relativi a delitti non colposi

    La modifica, più favorevole al contribuente, limita l'indeducibilità dei costi a quelli direttamente utilizzati per commettere delitti non colposi e si applica retroattivamente. Nel caso concreto ha fatto venir meno l'interesse dell'Ufficio sulle imposte dirette, poiché l'illecito contestato era una contravvenzione.

  • Art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Il diritto alla detrazione non deriva dal solo pagamento dell'IVA indicata in fattura, ma richiede che l'operazione sia effettiva, inerente e documentata da una fattura riferibile al reale prestatore, nel rispetto delle condizioni sostanziali del sistema IVA.

  • Artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633 del 1972

    meccanismo di applicazione, rivalsa e detrazione dell'IVA

    Il sistema presuppone che l'imposta sia assolta dal soggetto che ha effettivamente effettuato la prestazione; il pagamento dell'IVA a un soggetto diverso o non operativo può determinare una detrazione indebita.

  • Art. 2909 del codice civile

    autorità della cosa giudicata

    Il giudicato nazionale non può impedire l'applicazione di norme unionali imperative in materia di IVA, soprattutto quando ciò comprometterebbe il contrasto all'abuso del diritto.

  • Art. 132 del codice di procedura civile

    obbligo di motivazione della sentenza

    Una sentenza è viziata quando omette di spiegare le ragioni decisive della pronuncia o presenta una motivazione meramente apparente.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; tuttavia, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi incidentali poiché provenivano dalla parte integralmente vittoriosa.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    divieto di domande ed eccezioni nuove in appello

    In appello tributario non possono essere introdotte nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, secondo i limiti stabiliti dalla disposizione.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    specificità dei motivi di appello

    L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il pagamento effettivo della fattura e dell'imposta non è sufficiente, da solo, a fondare il diritto alla detrazione.
  • Occorre verificare che l'operazione sia realmente avvenuta, che il soggetto indicato in fattura sia il reale prestatore e che il costo sia inerente all'attività d'impresa.
  • Quando l'Amministrazione contesta fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti, il giudice deve esaminare in modo specifico la natura della contestazione, la reale prestazione e l'eventuale consapevolezza o partecipazione del contribuente alla frode o all'illecito.
  • La disciplina della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette non coincide con quella della detraibilità dell'IVA: una modifica favorevole in materia di reddito imponibile non risolve automaticamente la questione IVA.
  • Un giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non è necessariamente decisivo in materia di IVA, soprattutto quando possano essere coinvolti principi unionali di contrasto all'abuso del diritto.
  • Una sentenza tributaria che si limiti ad affermare l'effettivo pagamento delle fatture, senza confrontarsi con le contestazioni sulla provenienza o sulla natura delle operazioni, può essere cassata per motivazione insufficiente o apparente.
  • Il ricorso incidentale per cassazione presuppone una soccombenza: la parte integralmente vittoriosa in appello non può proporlo, ma può riproporre le proprie eccezioni nel giudizio di rinvio se la decisione viene cassata.

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