Ordinanza n. 795/2026 - Napoli, Sezione 5
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento del silenzio inadempimento e dell’illegittimo comportamento omissivo e dell’obbligo del Comune di Caserta di concludere il procedimento con riferimento all’atto di significazione e diffida del 19/09/2025 e 7/1/2026 e conseguentemente per la condanna del Comune a provvedere sulla richiesta della ricorrente di procedere ad emettere i provvedimenti previsti dalla legge; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMPRESUD S.R.L il 2\3\2026 : per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del 27/2/2026 prot. 0024598 a firma del Dirigente SUAP Arch. Valeria Valendino con la quale in replica alla diffida ex. art. 328, comma 2, Codice Penale si è rifiutata di prov-vedere per assenza di revoca/annullamento dell’AUA n. 277 del 28/2/2024 da parte della Provincia di Caserta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento del Comune di Caserta sulla richiesta di provvedere e successivo provvedimento comunale del 27 febbraio 2026, con cui è stato rifiutato di provvedere in assenza della revoca o dell’annullamento dell’AUA provinciale
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e dell’illegittimo comportamento omissivo del Comune di Caserta, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento avviato mediante atti di significazione e diffida del 19 settembre 2025 e del 7 gennaio 2026, nonché la condanna a provvedere sulla richiesta di adozione dei provvedimenti previsti dalla legge. Con motivi aggiunti ha impugnato il sopravvenuto provvedimento comunale del 27 febbraio 2026, adottato in replica alla diffida ex art. 328, comma 2, c.p., con il quale il dirigente SUAP ha rifiutato di provvedere ritenendo necessaria la previa revoca o l’annullamento, da parte della Provincia di Caserta, dell’AUA n. 277 del 28 febbraio 2024. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento sopravvenuto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario, in via preliminare, mutare il rito da camerale a ordinario, poiché la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento sopravvenuto del Comune rispetto al silenzio-inadempimento originariamente azionato. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto applicabili i presupposti dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ravvisando che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Non è stata quindi sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato, che resta efficace nelle more. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere realizzata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando tale trattazione sia ritenuta sufficiente a proteggere le esigenze cautelari.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, in luogo della concessione della misura cautelare, di fissare con sollecitudine la data di discussione del merito, lasciando ferma nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 328, comma 2, c.p.
La disposizione è richiamata nell’atto comunale impugnato quale fondamento della diffida, senza che l’ordinanza ne fornisca una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso e tale atto viene impugnato con motivi aggiunti, il giudice può disporre il mutamento dal rito camerale al rito ordinario per consentire la trattazione della controversia relativa all’atto sopravvenuto.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., se le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita trattazione del merito, il giudice può fissare rapidamente l’udienza pubblica senza sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.
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