Cassazione Penale, Sentenza n. 02328/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per illegittimità della determinazione della pena a titolo di continuazione anche con riguardo alla pena pecuniaria. L'imputato deduce che il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (resistenza) non prevede la pena pecuniaria, quindi l'aumento per continuazione non poteva incidere sulla sanzione pecuniaria e avrebbe dovuto riguardare soltanto la pena detentiva.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello nella parte in cui era stata inflitta una porzione di pena pecuniaria derivante dalla continuazione con un reato che non prevede la pena pecuniaria. La pena è stata rideterminata escludendo dall'ammontare della multa l'aumento illecito; pena finale indicata: 1 anno, 11 mesi e 4 giorni di reclusione e euro 2.200,00 di multa (calcolo spiegato nella motivazione: esclusione della porzione di sanzione inflitta per la continuazione e riduzione di un terzo per il rito).
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Norma richiamata perché la Corte di appello aveva rideterminato la pena ai sensi di tale disposizione (redeterminazione inflitta in grado di appello).
art. 337 c.p.
Reato di resistenza: nella fattispecie rilevata come reato satellite non prevede pena pecuniaria; quindi non è possibile imputare al reo, per effetto della continuazione, una frazione di pena pecuniaria non prevista dalla norma incriminatrice.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce fattispecie in materia di stupefacenti: nella decisione è stata la fattispecie più grave, punita con pena congiunta (detentiva e pecuniaria), rispetto al reato satellite.
art. 81 c.p.
Disciplina dell'aumento di pena per continuazione: fissa il limite quantitativo (fino al triplo della pena per la violazione più grave) ma impone anche che l'aumento non possa tradursi in una pena complessiva superiore a quella del cumulo materiale; viene quindi affermato che l'aumento non può creare una frazione di pena estranea al cumulo materiale (per es. trasformare in parte pena detentiva prevista per il più grave in pena pecuniaria quando il satellite preveda solo pena pecuniaria).
art. 135 c.p.
Consente il ragguaglio/convertibilità tra tipi di pena ai fini della determinazione complessiva; la Corte richiama il principio del ragguaglio della pena detentiva alla pecuniaria quando occorre rispettare il genere di pena previsto per il reato satellite.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: se il giudice sceglie di aumentare una sola specie di pena (tra detentiva e pecuniaria) deve motivare la scelta con riferimento ai criteri di cui a questa norma.
art. 533, comma 2 c.p.p.
Prevede la procedura bifasica per la commisurazione della pena nei reati plurimi/continuati (stabilire la pena per ciascun reato e poi determinarne la pena unitariamente): lo svolgimento corretto di tale procedura conserva il peso dei singoli reati satellite nella misura complessiva.
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 ("Giglia")
Principale indirizzo giurisprudenziale richiamato: nelle ipotesi di reati eterogenei in continuazione l'aumento va effettuato secondo il criterio progressivo per moltiplicazione ma rispettando il genere della pena dei reati satellite; richiede il rispetto dei limiti dell'art. 81 e del favor rei.
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 ("Sebbar")
Affermata la necessità della procedura bifasica e della conservazione dell'autonomia delle singole sanzioni per valutare correttamente il 'peso' dei reati satellite nella misura complessiva della pena.
Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 ("Jazouli")
Sottolinea che la violazione del principio di proporzionalità derivante dalla perdita della valutazione del peso del reato satellite è causa di illegalità della pena complessiva.
Sez. U, n. 14 del 30/06/1999 ("Ronga")
Ricorda la scindibilità del cumulo giuridico quando l'unificazione sia a danno dell'imputato e l'orientamento secondo cui l'unitarietà del reato continuato vale solo se espressamente prevista o se favorisce il reo.
Massime di principio
- Se il reato satellite è punito con sola pena pecuniaria o con sola pena detentiva, l'aumento per continuazione deve rispettare il "genere" della pena del satellite: non è ammissibile infliggere, a titolo di continuazione, una frazione di pena del tipo non previsto dalla norma del satellite (es. convertire parte della pena detentiva in pecuniaria o viceversa in modo da creare una componente estranea al cumulo materiale).
- Il giudice, quando aumenta la pena per continuazione in presenza di pene congiunte o alternative, può scegliere di operare l'aumento su una sola specie di pena ma deve motivare la scelta in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; la scelta non è arbitraria ma va adeguatamente giustificata.
- L'aumento non può determinare una pena complessiva superiore a quella risultante dal cumulo materiale: il rispetto del limite esterno dell'art. 81 c.p. è essenziale per evitare l'illegalità della pena.
- La procedura bifasica (stabilire la pena per ciascun reato e poi determinare la pena complessiva) è obbligatoria e serve a preservare il corretto peso ponderale dei reati satellite nella commisurazione della pena complessiva.
- Il reato continuato è una fictio iuris finalizzata al favor rei: se l'unificazione produce un trattamento più grave rispetto al cumulo materiale, occorre operare la scissione o escludere le porzioni di pena illegittime.
- In casi di illegittimità dell'aumento (per es. inflizione di una pena non prevista per il satellite), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e disporre la rideterminazione della pena escludendo la porzione di sanzione illegittima.
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