Cassazione Civile, Ordinanza n. 09829/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un provvedimento di irrogazione di sanzioni amministrative tributarie per l'anno d'imposta 2013, relativo a illegittima detrazione IVA e dichiarazione IVA con imposta inferiore al dovuto. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e del successivo appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e 9 del d.lgs. n. 472 del 1997. Sosteneva, in sintesi, che le sanzioni tributarie dovessero gravare esclusivamente sulla persona giuridica contribuente che aveva commesso l'illecito, con esclusione della responsabilità personale di amministratori, dipendenti e anche di un eventuale professionista esterno che avesse concorso con colpa; aggiungeva che, nel caso concreto, era stata contestata al ricorrente la condotta di visto di conformità ritenuto negligente, ma per tale condotta era già prevista una sanzione tipica autonoma, già irrogata con separato atto. In corso di giudizio il ricorrente ha poi chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi (cd. rottamazione-quater) e di avere effettuato i pagamenti richiesti, producendo la documentazione attestante il versamento della prima rata e poi di tutte le rate.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso perché ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata del debito tributario sulla base della documentazione prodotta. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. La Corte ha precisato che l'istanza, formalmente indicata come cessazione della materia del contendere, vale anche come rinuncia al ricorso con adesione della parte controricorrente. Le spese del giudizio sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso che, in caso di estinzione, trovi applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale effetto è collegato alle sole pronunce di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 7 del d.l. n. 269 del 2003
Il ricorrente lo invoca per sostenere che le sanzioni tributarie gravino sulla persona giuridica contribuente e non su soggetti diversi o concorrenti esterni.
art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997
Il ricorrente lo invoca per escludere, nel caso di illeciti tributari amministrativi commessi dalla persona giuridica, la responsabilità concorsuale dell'extraneus, salvo il caso della società-schermo.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro processuale richiamato per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022
È la disciplina della definizione agevolata dei carichi alla quale il contribuente dichiara di avere aderito e in base alla quale chiede l'estinzione del giudizio.
art. 12-bis
"Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata). - Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute"
La Corte applica la norma interpretativa nel senso che, ai soli fini dell'estinzione del giudizio, la definizione agevolata si considera perfezionata con il pagamento della prima o unica rata, accompagnato dalla documentazione richiesta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato quando il giudizio si estingue, perché la disposizione opera solo in caso di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'estinzione dei giudizi relativi a debiti inclusi in una definizione agevolata, il perfezionamento della procedura si considera realizzato con il versamento della prima o unica rata, se il debitore deposita la documentazione prevista dalla disciplina applicabile.
- L'istanza di cessazione della materia del contendere può essere letta come rinuncia al ricorso, con effetti estintivi del giudizio se vi è adesione della controparte secondo le regole processuali richiamate dalla Corte.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia o per definizione agevolata perfezionata, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili.
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