Regolamento (UE) 2023/745
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/745 della Commissione del 3 aprile 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme di una specifica merce nella nomenclatura combinata, con l’obiettivo di garantire un’applicazione omogenea delle regole tariffarie nell’Unione. Il caso riguarda un set da sommelier venduto al dettaglio, che viene ricondotto al codice NC 8205 51 00 sulla base delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono ancora essere invocate dal titolare.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di un set da sommelier nel codice NC 8205 51 00.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria, ai fini doganali, delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare di un prodotto presentato come "set da sommelier" costituito da coltello da sommelier, anello salvagoccia, tappo e termometro, confezionato per la vendita al dettaglio in una scatola di legno. Produce effetti generali e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Restano rilevanti le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, che possono essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non disciplina categorie di operatori specifiche, ma incide su importatori, esportatori, dichiaranti doganali e autorità doganali chiamati ad applicare la NC.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/745 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, disciplinando la classificazione doganale di una specifica merce descritta come "set da sommelier". La Commissione fonda il provvedimento sul regolamento (UE) n. 952/2013 e sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, precisando che la classificazione indicata nell’allegato è vincolante per il prodotto descritto.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento nasce dall’esigenza di assicurare uniformità nell’applicazione della NC allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Il testo chiarisce che le merci descritte nell’allegato devono essere classificate secondo il codice NC corrispondente, in base alle regole generali della nomenclatura combinata e alle relative note esplicative richiamate nella motivazione.
Ambito di applicazione
L’ambito è circoscritto alla merce descritta nella colonna 1 dell’allegato, costituita da un assortimento per la vendita al dettaglio composto da:
- un coltello da sommelier con tagliacapsule, cavatappi e leva per tappi di sughero/apribottiglia;
- un anello salvagoccia;
- un tappo appuntito con maniglia a sfera e due anelli;
- un termometro da vino.
Il prodotto è presentato in una scatola di legno con inserti sagomati e viene classificato nel codice NC 8205 51 00. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e opera nel quadro dell’unione doganale e della classificazione tariffaria.
Criteri di classificazione adottati
La motivazione allegata mostra che la Commissione considera il prodotto un assortimento per la vendita al minuto ai sensi della regola generale 3 b), poiché contiene almeno due articoli differenti classificabili in voci diverse, come la voce 8205 per apribottiglie e cavatappi e la voce 9025 per il termometro.
Il carattere essenziale dell’assortimento è attribuito al coltello da sommelier, in quanto l’apertura della bottiglia è l’operazione principale per servire il vino. La scatola di legno viene invece trattata come contenitore adatto a un uso durevole e normalmente venduto con questo tipo di assortimento; per tale ragione segue la classificazione dell’insieme ai sensi della regola generale 5 a).
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 introduce una clausola transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. La previsione attenua l’impatto immediato del nuovo orientamento classificatorio sugli operatori che si siano già avvalsi di una ITV incompatibile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento, la classificazione stabilita diviene vincolante e pienamente applicabile negli Stati membri, salvi gli effetti transitori riconosciuti alle ITV non conformi per il periodo di tre mesi previsto dall’articolo 2.
Disposizioni principali
Classificazione del set da sommelier
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nell’allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2 della tabella, ossia 8205 51 00. La motivazione fa applicazione delle regole generali 1, 3 b), 5 a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, valorizzando il carattere essenziale conferito dal coltello da sommelier all’assortimento.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia generale
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri di classificazione nell’allegato
L’allegato spiega che il prodotto è un assortimento per la vendita al minuto composto da articoli classificabili in voci diverse, ma venduti insieme per servire il vino. La scatola di legno è considerata accessorio di confezionamento ai sensi della regola generale 5 a) e non conferisce il carattere essenziale al prodotto complessivo.
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