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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/895

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/895 della Commissione, del 4 aprile 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la pubblicazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna integralmente le regole tecniche sulla pubblicazione della relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria nell’ambito di Solvency II. Definisce formati, valuta di conto, mezzi di diffusione e contenuti minimi dei modelli da pubblicare dalle imprese e dai gruppi, con particolare attenzione a premi, sinistri, riserve tecniche, fondi propri, SCR e MCR. Introduce istruzioni dettagliate per la compilazione dei modelli e abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452. La data di applicazione è fissata al 31 dicembre 2023 per consentire l’adeguamento operativo degli operatori.

Norme tecniche di attuazione per la pubblicazione della relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi, con modelli aggiornati e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, per la disciplina di gruppo, alle imprese partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista. Regola le modalità di pubblicazione della relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria sia per la singola impresa sia per il gruppo, inclusi formati, valuta di conto, modelli e istruzioni di compilazione, con obblighi di pubblicazione su sito web e di trasmissione elettronica alle autorità di vigilanza. Si applica dal 31 dicembre 2023 ed è direttamente applicabile negli Stati membri; restano rilevanti le esclusioni e le esenzioni espressamente previste, ad esempio per il modello sui paesi quando il paese di origine rappresenta almeno il 90 % dei premi lordi contabilizzati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/895 sulla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria

Il regolamento, adottato in attuazione della direttiva 2009/138/CE (Solvency II), aggiorna in modo sostanziale le norme tecniche relative alla pubblicazione della relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi. I considerando evidenziano l’esigenza di migliorare qualità, comparabilità e leggibilità delle informazioni, di mantenere un livello proporzionato degli obblighi informativi e di allineare l’informativa ai cambiamenti intervenuti nella segnalazione prudenziale.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda le imprese di assicurazione e riassicurazione e, per la dimensione di gruppo, le imprese partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista. Esso disciplina la pubblicazione della relazione Solvency II sia a livello individuale sia a livello consolidato, includendo i contenuti minimi, i formati, la valuta di conto, le modalità di pubblicazione e le istruzioni di compilazione dei modelli. Per alcuni modelli sono previste esenzioni o soglie, come nel caso dell’informativa per paese, non richiesta quando il paese di origine rappresenta almeno il 90 % dei premi lordi contabilizzati.

Formati di presentazione e valuta di conto

L’articolo 1 prescrive che gli importi monetari siano espressi in migliaia di unità. L’articolo 2 definisce la valuta di conto: per l’informativa individuale coincide, in via generale, con la valuta del bilancio della singola impresa; per il gruppo coincide con la valuta del bilancio consolidato. Le conversioni di importi in altre valute devono avvenire secondo il tasso di chiusura per attività e passività e secondo la base di conversione contabile per ricavi e costi, usando la stessa fonte impiegata per i bilanci, salvo diversa indicazione dell’autorità di vigilanza.

Modelli per la singola impresa

L’articolo 3 individua i modelli che ciascuna impresa deve pubblicare almeno annualmente. Tra i principali:

  • S.02.01.02: stato patrimoniale in ottica Solvency II;
  • S.04.05.21: premi, sinistri e spese per paese;
  • S.05.01.02: premi, sinistri e spese per area di attività;
  • S.12.01.02: riserve tecniche vita e assicurazione malattia SLT;
  • S.17.01.02: riserve tecniche non vita;
  • S.19.01.21: triangoli di sviluppo dei sinistri non vita;
  • S.22.01.21: impatto delle misure di garanzia a lungo termine e delle misure transitorie;
  • S.23.01.01: fondi propri;
  • S.25.01.21: SCR con formula standard;
  • S.25.05.21: SCR con modello interno parziale o completo;
  • S.28.01.01 e S.28.02.01: MCR, rispettivamente per imprese mono-attività e miste vita/non vita.

Modelli per il gruppo

L’articolo 4 prevede modelli corrispondenti per la relazione di gruppo. In particolare, il gruppo deve pubblicare modelli su stato patrimoniale, premi/sinistri/spese per area e per paese, fondi propri, impatto delle misure LTG e transitorie, SCR in formula standard o con modello interno, nonché l’elenco delle imprese incluse nell’ambito del gruppo. I modelli e le istruzioni distinguono tra calcolo con metodo 1, metodo 2 o combinazione dei metodi, e tengono conto anche di partecipazioni in imprese di altri settori finanziari, minoranze e imprese residuali quando rilevanti.

Regole su riferimenti, qualità e pubblicazione

L’articolo 5 impone che i rinvii ad altri documenti pubblici siano diretti alla specifica informazione richiamata. L’articolo 6 attribuisce ai soggetti tenuti alla pubblicazione la responsabilità della qualità delle informazioni e della loro coerenza con i dati resi alle autorità di vigilanza. L’articolo 7 disciplina la pubblicazione sul sito web, la durata minima di disponibilità di cinque anni, l’invio di copie elettroniche entro 10 giorni lavorativi su richiesta entro cinque anni e l’invio di copia cartacea entro 20 giorni lavorativi su richiesta entro due anni. È inoltre previsto l’invio elettronico alla vigilanza di relazione e aggiornamenti.

Relazione unica di gruppo e coinvolgimento delle controllate

L’articolo 8 regola la richiesta di accordo per presentare una relazione unica Solvency II di gruppo. L’autorità di vigilanza del gruppo deve contattare immediatamente le altre autorità interessate, in particolare per discutere la lingua della relazione. Il soggetto richiedente deve spiegare come le imprese figlie siano incluse e come i loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza siano coinvolti nella predisposizione e approvazione della relazione unica.

Contenuto tecnico dei modelli

Gli allegati I, II e III contengono una disciplina estremamente dettagliata dei campi da compilare e delle istruzioni di calcolo. Sono specificate, per le singole imprese e per i gruppi, le voci di bilancio, le regole di classificazione degli investimenti, le definizioni di importi recuperabili da riassicurazione, le riserve tecniche per aree di attività, i premi contabilizzati e acquisiti, i sinistri verificatisi, i triangoli di run-off, gli effetti delle misure di garanzia a lungo termine, la composizione dei fondi propri, le deduzioni per partecipazioni in altri settori finanziari e il calcolo dell’SCR e dell’MCR. Le istruzioni chiariscono anche quando usare valori lordi o netti, come trattare le operazioni infragruppo e come segmentare l’informativa per paese e per ramo di attività.

Entrata in vigore, applicazione e abrogazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 dicembre 2023. Con l’articolo 9 viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452, sostituito integralmente dalle nuove norme tecniche di attuazione.

Disposizioni principali

Formati dell’informativa e valuta di conto

L’articolo 1 impone di esprimere in migliaia di unità le cifre che rappresentano importi monetari. L’articolo 2 definisce la "valuta di conto" come la valuta del bilancio individuale o consolidato, salvo diversa disposizione dell’autorità di vigilanza, e disciplina i criteri di conversione in valuta di conto per attività/passività e ricavi/costi, con utilizzo del tasso di chiusura o della base contabile già impiegata nei bilanci.

Modelli minimi per la singola impresa

L’articolo 3 elenca i modelli obbligatori per la relazione della singola impresa: stato patrimoniale (S.02.01.02), premi/sinistri/spese per paese (S.04.05.21), premi/sinistri/spese per area di attività (S.05.01.02), riserve tecniche vita/SLT (S.12.01.02), riserve tecniche non vita (S.17.01.02), triangoli sinistri non vita (S.19.01.21), impatto misure LTG e transitorie (S.22.01.21), fondi propri (S.23.01.01), SCR formula standard (S.25.01.21) o modello interno (S.25.05.21), MCR per mono-attività (S.28.01.01) o attività miste vita/non vita (S.28.02.01).

Modelli minimi per il gruppo

L’articolo 4 stabilisce i modelli per la relazione di gruppo: stato patrimoniale (S.02.01.02), premi/sinistri/spese per area di attività (S.05.01.02), premi/sinistri/spese per paese (S.05.02.04), impatto misure LTG e transitorie (S.22.01.22), fondi propri (S.23.01.22), SCR formula standard (S.25.01.22) o modello interno (S.25.05.22) e imprese incluse nell’ambito del gruppo (S.32.01.22). I modelli di gruppo si applicano alle imprese partecipanti, alle holding assicurative e alle holding finanziarie miste, secondo il metodo di consolidamento utilizzato ai fini della solvibilità di gruppo.

Regole di pubblicazione, accessibilità e richiesta di copie

L’articolo 7 impone la pubblicazione della relazione sul sito web del gruppo o, in mancanza, sul sito di un’associazione di categoria ove consentito. Se pubblicata online, la relazione resta disponibile per almeno cinque anni. In alternativa, deve essere inviata in copia elettronica entro 10 giorni lavorativi a chi la richieda entro cinque anni dalla pubblicazione; una copia a stampa deve essere inviata entro 20 giorni lavorativi a chi ne faccia richiesta entro due anni. La relazione e gli aggiornamenti devono essere trasmessi elettronicamente anche alle autorità di vigilanza.

Coerenza, riferimenti e coinvolgimento delle controllate

L’articolo 5 richiede che ogni riferimento ad altri documenti pubblici rinvii direttamente all’informazione pertinente e non a un documento generale. L’articolo 6 attribuisce alle imprese e ai soggetti di gruppo la responsabilità della qualità delle informazioni e della loro piena coerenza con quanto comunicato alle autorità di vigilanza. L’articolo 8 disciplina l’accordo per la relazione unica di gruppo, imponendo il coinvolgimento immediato delle autorità interessate sulla lingua e richiedendo che siano spiegate le modalità di inclusione delle imprese figlie e il loro coinvolgimento nell’approvazione.

Abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 9 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452. L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 31 dicembre 2023.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionivigilanza prudenzialeinformativa societariasolvibilità

Testo integrale

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