Regolamento (UE) 2023/731
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 della Commissione del 3 aprile 2023 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2024, il 2025 e il 2026, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il triennio 2024-2026 sui residui di antiparassitari negli alimenti di origine vegetale e animale. Definisce i prodotti da campionare, le combinazioni residuo/prodotto da analizzare, il numero minimo di campioni per Stato membro e le modalità di campionamento e trasmissione dei dati. Abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741, che resta però applicabile ai campioni esaminati nel 2023 fino al 1° settembre 2024.
Programma coordinato di controllo pluriennale dell’UE per il 2024-2026 sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Riguarda il prelievo e l’analisi, negli anni 2024, 2025 e 2026, di campioni di specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto elencate nell’allegato I, su prodotti di origine vegetale e animale, inclusi alimenti per lattanti e bambini e prodotti biologici, per verificare il rispetto dei livelli massimi di residui e valutare l’esposizione dei consumatori. Sono previste esclusioni/precisazioni operative per taluni prodotti trasformati o particolari modalità di comunicazione dei risultati, nonché una disciplina specifica per il periodo transitorio dei campioni esaminati nel 2023 sotto il precedente regolamento.
Programma coordinato di controllo pluriennale sui residui di antiparassitari 2024-2026
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 istituisce il programma coordinato dell’Unione per il triennio 2024-2026 finalizzato a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e a valutare l’esposizione dei consumatori. La base giuridica è il regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare l’articolo 29, paragrafo 2; i considerando richiamano la necessità di monitorare in cicli triennali un paniere rappresentativo di prodotti e di sostanze attive, anche alla luce delle indicazioni scientifiche dell’EFSA.
Ambito di applicazione
Il controllo è affidato agli Stati membri, che devono prelevare e analizzare campioni di prodotti elencati nell’allegato I per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il programma riguarda prodotti di origine vegetale e animale, inclusi alcuni prodotti destinati ai lattanti e ai bambini e prodotti dell’agricoltura biologica. Ai fini dell’applicazione, i riferimenti agli Stati membri includono anche il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, secondo il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Campionamento e analisi
Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto casualmente e il campionamento deve seguire la direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni devono essere analizzati per gli antiparassitari indicati nell’allegato I, applicando le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento precisa inoltre che, se la definizione del residuo comprende più composti, i risultati vanno comunicati in base alla definizione completa; se i singoli analiti sono misurati separatamente, devono essere trasmessi separatamente.
Alimenti per lattanti e bambini
Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, il controllo deve avvenire sul prodotto pronto al consumo o ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante, tenendo conto dei limiti massimi fissati dalla direttiva 2006/125/CE e dai regolamenti delegati (UE) 2016/127 e 2016/128. Se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia dopo ricostituzione, i risultati devono essere comunicati con riferimento al prodotto così come immesso in commercio.
Numero minimo di campioni
L’allegato II fissa il numero minimo di campioni per Stato membro e per prodotto, per un totale complessivo di 683 campioni annui. La ripartizione tra Stati membri è calibrata sui dati demografici e integra tre campioni aggiuntivi per categorie specifiche di alimenti per l’infanzia nei tre anni del programma:
- 2024: 10 campioni di alimenti per bambini a base di cereali;
- 2025: 10 campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali;
- 2026: 5 campioni di formule per lattanti e 5 campioni di formule di proseguimento.
Prodotti biologici e metodi analitici
I campioni di prodotti biologici devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1 campione. Gli Stati membri che utilizzano metodi multiresiduo possono ricorrere a screening qualitativi per un massimo del 15% dei campioni previsti; il resto deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi. Se lo screening qualitativo dà esito positivo, deve essere applicato un metodo standardizzato per la quantificazione.
Trasmissione dei risultati
Gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento: entro il 31 agosto 2025 per i campioni del 2024, entro il 31 agosto 2026 per quelli del 2025 ed entro il 31 agosto 2027 per quelli del 2026. La trasmissione deve avvenire nel formato elettronico previsto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Abrogazione del precedente regolamento e regime transitorio
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741, relativo al programma 2023-2025. Per evitare sovrapposizioni tra programmi pluriennali consecutivi, il regolamento abrogato continua tuttavia ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2023 fino al 1° settembre 2024.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure sono adottate dalla Commissione sulla base del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Programma di campionamento 2024-2026
Gli Stati membri devono prelevare e analizzare, nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026, campioni delle combinazioni antiparassitari/prodotti indicate nell’allegato I. Il numero di campioni da prelevare e analizzare per ciascun prodotto è fissato nell’allegato II.
Criteri di campionamento e analisi
Il lotto da campionare è scelto a caso e la procedura di campionamento, incluso il numero di unità, deve conformarsi alla direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni, compresi quelli di alimenti per lattanti e bambini e di prodotti biologici, devono essere analizzati per gli antiparassitari elencati nell’allegato I secondo le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005.
Regole specifiche per alimenti per lattanti e bambini
Per tali alimenti i campioni devono essere valutati sul prodotto pronto al consumo o ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante, tenendo conto dei limiti massimi fissati dalla direttiva 2006/125/CE e dai regolamenti delegati (UE) 2016/127 e 2016/128. Se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, i risultati vanno comunicati con riferimento al prodotto così come immesso in commercio.
Trasmissione dei risultati
Gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2024, 2025 e 2026 rispettivamente entro il 31 agosto 2025, 2026 e 2027, nel formato elettronico previsto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Se la definizione del residuo comprende più composti, i risultati devono essere comunicati sulla base della definizione completa del residuo; se i singoli analiti sono misurati separatamente, vanno trasmessi separatamente.
Numero minimo di campioni e campioni aggiuntivi
L’allegato II stabilisce il numero minimo di campioni per ciascuno Stato membro, per un totale complessivo di 683 campioni annui ripartiti tra gli Stati membri in funzione dei dati demografici. Inoltre, ogni Stato membro deve prelevare e analizzare, oltre ai campioni previsti al punto 5 dell’allegato II, 10 campioni di alimenti per bambini a base di cereali nel 2024, 10 campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule e dagli alimenti a base di cereali nel 2025, e 5 campioni di formule per lattanti più 5 campioni di formule di proseguimento nel 2026.
Prodotti biologici e metodi analitici
I campioni di prodotti biologici devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1 campione. Gli Stati membri che usano metodi multiresiduo possono ricorrere a metodi di screening qualitativi per non più del 15% dei campioni; il resto deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi e, in caso di positività dello screening, con metodo standardizzato per la quantificazione.
Abrogazione e regime transitorio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2023 fino al 1° settembre 2024, per evitare sovrapposizioni tra programmi pluriennali consecutivi.
Entrata in vigore e applicazione territoriale
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ai fini del regolamento, i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
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