Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3685/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1086/2025 del 06.03.2025 del Tribunale di Milano

Giustizia amministrativa202504347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente contestata, della sentenza n. 1086/2025 del Tribunale di Milano

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1086/2025 del 6 marzo 2025 del Tribunale di Milano, deducendo la mancata esecuzione del comando giudiziale da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, con nota depositata l'11 giugno 2026, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza nei termini indicati. La difesa erariale non ha formulato osservazioni contrarie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'esecuzione della sentenza da parte del Ministero aveva integralmente soddisfatto l'interesse azionato nelle more del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della condotta che aveva reso necessario il ricorso, e liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione spontanea del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo, quando soddisfa l'interesse azionato, comporta la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, che consente di porle a carico dell'amministrazione la cui condotta abbia reso necessario il ricorso.
  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato nelle more del giudizio e la parte ricorrente dichiara il conseguimento dell'utilità richiesta, in assenza di contestazioni dell'amministrazione il giudice può definire il processo senza procedere allo scrutinio della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.