Sentenza n. 3685/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1086/2025 del 06.03.2025 del Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente contestata, della sentenza n. 1086/2025 del Tribunale di Milano
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1086/2025 del 6 marzo 2025 del Tribunale di Milano, deducendo la mancata esecuzione del comando giudiziale da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, con nota depositata l'11 giugno 2026, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza nei termini indicati. La difesa erariale non ha formulato osservazioni contrarie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'esecuzione della sentenza da parte del Ministero aveva integralmente soddisfatto l'interesse azionato nelle more del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della condotta che aveva reso necessario il ricorso, e liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione spontanea del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo, quando soddisfa l'interesse azionato, comporta la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, che consente di porle a carico dell'amministrazione la cui condotta abbia reso necessario il ricorso.
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato nelle more del giudizio e la parte ricorrente dichiara il conseguimento dell'utilità richiesta, in assenza di contestazioni dell'amministrazione il giudice può definire il processo senza procedere allo scrutinio della domanda di ottemperanza.
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