Circolare numero 4 del 8-1-2001
Conferma dei medici delle liste e delle graduatorie costituite ai sensi del D.M.18.4.1996. Incompatibilità: nuovi criteri. Utilizzazione di medici inseriti in graduatorie di Sedi limitrofe. Conservazione dell’incarico per giustificati e documentati motivi di assenza. Nuovi compensi. Compensi per visite effettuate nelle isole. Rimborso alle ASL per visite ambulatoriali. Rimborso all’INPS da parte dei datori di lavoro dei compensi per visite eseguite ai lavoratori non aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia a carico dell’INPS stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal D.M. 12 ottobre 2000 alla disciplina dei medici di controllo INPS, in continuità con il D.M. 18 aprile 1996 e con le disposizioni previgenti. Vengono chiariti i criteri di conferma delle liste e delle graduatorie, le nuove ipotesi di incompatibilità, le regole per reintegrazioni e sostituzioni, la gestione delle sospensioni e decadenze, la composizione delle commissioni miste e i nuovi compensi per visite domiciliari e ambulatoriali, inclusi rimborsi e profili contabili.
Disciplina dei medici di controllo INPS: conferme, incompatibilità, compensi e procedure operative
Disciplina dei medici di controllo INPS: modifiche del D.M. 12 ottobre 2000
La circolare illustra la nuova disciplina dei medici di controllo dell’INPS introdotta dal D.M. 12 ottobre 2000, che modifica e integra il D.M. 18 aprile 1996, mantenendo in vigore, per quanto non espressamente disciplinato, anche il D.M. 15 luglio 1986 e le istruzioni dell’Istituto. Il provvedimento entra in vigore il 9 novembre 2000; le disposizioni su compensi e spese di amministrazione decorrono invece dal 1° dicembre 2000.
Conferma dei medici già in lista e conferma annuale delle incompatibilità
Il decreto conferma innanzitutto i medici delle liste speciali già costituite ed effettivamente incaricati alla data di entrata in vigore. La conferma avviene mediante lettera inviata in duplice esemplare, da restituire entro 15 giorni con la dichiarazione di responsabilità e l’accettazione dei nuovi criteri di servizio. La circolare precisa che la documentazione va inviata insieme ai criteri aggiornati, già denominati "disciplinare". Inoltre, ogni anno, entro il 31 gennaio, i medici devono confermare l’inesistenza di situazioni di incompatibilità; è sufficiente attestare che quanto dichiarato nell’allegato 3 non ha subito variazioni.
Graduatorie esistenti e loro aggiornamento
Sono confermati anche i medici inseriti nelle graduatorie formalmente approvate alla data di entrata in vigore del decreto, ai fini di un eventuale reinserimento nelle liste speciali. Le graduatorie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ogni anno, sia per effetto di nuovi punteggi maturati sia per eventuali rinunce dei medici interessati. La rinuncia non deve necessariamente essere acquisita ogni anno, potendo risultare anche solo al momento del contatto per la copertura di una vacanza.
Incompatibilità: nuovo regime e casi compatibili
L’art. 5 del decreto sostituisce l’originaria disciplina delle incompatibilità, con una formulazione più restrittiva rispetto al D.M. 18 aprile 1996. Non può essere conferito l’incarico al medico che:
- non garantisca la disponibilità almeno in una fascia di reperibilità;
- si trovi in una posizione incompatibile per specifiche norme di legge, regolamento o contratto di lavoro.
La circolare sottolinea che la varietà dei rapporti professionali non consente un elenco esaustivo delle compatibilità e delle incompatibilità, per cui il medico deve fornire la documentazione utile a verificare la disciplina applicabile. A titolo esemplificativo, la circolare considera compatibili, salvo verifica delle norme specifiche:
- l’attività di guardia medica svolta presso presidi ASL non coincidenti con l’ambito territoriale della Sede;
- i rapporti di collaborazione con strutture pubbliche o private, se non vietati dalle norme che li disciplinano;
- le perizie e consulenze medico-legali per privati, anche su materie di competenza INPS o di altri enti previdenziali;
- le consulenze tecniche d’ufficio, purché non confliggano con gli interessi dell’Istituto.
Per la cessazione di eventuali incompatibilità già presenti, la circolare consente di utilizzare il termine di 15 giorni previsto per l’accettazione dell’incarico.
Reintegrazione nelle liste, iscrizione all’albo e conferma dell’incarico
Nel caso di reintegrazione delle liste per insufficienza del numero dei medici, le incompatibilità devono cessare entro 15 giorni, che coincide con il termine per l’accettazione espressa dell’incarico. La domanda di iscrizione può essere presentata anche da medici non ancora iscritti nell’albo professionale della provincia della lista; tuttavia, l’incarico resta sospeso fino a un massimo di 90 giorni dal ricevimento della lettera di incarico. Decorso inutilmente tale termine, l’incarico non viene conferito e si procede con gli altri candidati secondo l’ordine di graduatoria.
Per i nuovi inserimenti, l’incarico si intende confermato allo scadere del terzo mese dall’effettivo inizio dell’attività professionale, per tutta la durata della disciplina introdotta dal decreto, e non più dalla semplice attribuzione dell’incarico. Resta comunque ferma la possibilità di un provvedimento espresso di mancata conferma. La circolare segnala l’esistenza di nuovi facsimile per la domanda e per l’accoglimento della stessa, mentre per la dichiarazione del medico e per i criteri si possono usare gli allegati aggiornati.
Parità di punteggio e rinuncia ad altre domande
In caso di parità di punteggio per il reinserimento nelle liste speciali, continua ad applicarsi il criterio già previsto dalla precedente circolare: prevale il medico con maggiore anzianità di laurea e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. L’accettazione dell’incarico in una lista comporta la rinuncia automatica a eventuali domande già presentate per altre liste. I medici vengono informati di tale effetto sia tramite la domanda sia tramite la dichiarazione di accettazione e responsabilità; una volta acquisita l’accettazione, le Sedi devono comunicare alle altre sedi interessate le cancellazioni conseguenti.
Utilizzo di medici di altre Sedi e copertura temporanea delle carenze
Se la reintegrazione delle liste non basta a coprire le carenze, le Sedi possono inserire medici iscritti nelle graduatorie di Sedi limitrofe, iniziando dalla Sede più vicina alla carenza, previo parere favorevole della commissione mista e seguendo l’ordine di graduatoria. Anche in questo caso l’accettazione dell’incarico determina la rinuncia alle altre domande eventualmente presentate.
Quando non sia comunque possibile assicurare il servizio con i medici delle graduatorie, o in presenza di carenze temporanee dovute a malattia, maternità, studio o altre cause, le Sedi possono affidare incarichi occasionali per singole visite oppure incarichi continuativi, nelle more della reintegrazione delle liste, per un massimo di quattro mesi. Tali incarichi non determinano l’inserimento nelle liste, che resta subordinato all’espletamento della procedura ordinaria.
Organizzazione del servizio e riduzione del carico di lavoro
La circolare richiama la possibilità di ridurre il numero delle visite quando vi siano oscillazioni in diminuzione del carico di lavoro. La commissione mista deve valutare se le esigenze di servizio consentano di ridurre l’assegnazione fino a un minimo di 12 visite settimanali, permettendo la disponibilità ridotta prevista dal decreto, oppure se sia necessario sospendere o revocare l’incarico ai medici eccedenti.
Resta fermo il limite di 21 visite settimanali per medico, che non costituisce un obbligo di assegnazione equivalente ma deve essere considerato al momento della distribuzione delle visite. La circolare segnala anche la necessità di evitare che la disponibilità teoricamente piena si traduca in un uso sistematico di un solo turno di reperibilità; l’organizzazione del servizio deve quindi prevedere un’alternanza frequente delle fasce, pur ammettendo una programmazione contenuta in periodi di 8-10 settimane, modificabile in base alle esigenze di servizio.
Valutazione annuale dei provvedimenti e riduzione dei medici di lista
Al 31 dicembre di ogni anno, con effetto dall’anno 2000, i medici che nel biennio solare di riferimento abbiano subito diffida, sospensione o rilievi formali sulla qualità, efficienza ed efficacia dell’attività sono inseriti in un elenco speciale con punteggi predefiniti:
- diffida: 1 punto;
- sospensione: 1,5 punti;
- rilievi formali non sfociati in diffida o sospensione: 0,2 punti.
I provvedimenti di diffida e sospensione sono adottati dal Direttore di Sede, sentita la commissione mista; i rilievi formali sono anch’essi adottati dal Direttore di Sede e portati annualmente a conoscenza della commissione. Il punteggio serve solo in caso di necessità di riduzione dei medici di lista: viene escluso il medico con punteggio più alto; in caso di parità, prevale chi ha minore anzianità di laurea e, se necessario, il più giovane di età. Per la prima applicazione, il periodo da considerare va dal 9 novembre 2000 al 31 dicembre 2000.
Sospensione e decadenza per indisponibilità
L’art. 8 del decreto introduce nuove regole sulla conservazione dell’incarico in caso di indisponibilità del sanitario per motivi giustificati e documentati, come malattia, maternità o studio. La sospensione può durare al massimo 180 giorni negli ultimi 12 mesi e, complessivamente, non oltre 365 giorni nell’ultimo quadriennio; superati tali limiti, il medico decade automaticamente dall’incarico. Le nuove regole non si applicano ai periodi di indisponibilità antecedenti al 9 novembre 2000. Non si computano nei limiti i periodi di infortunio connessi all’attività di medico di controllo.
La circolare raccomanda che le indisponibilità siano comunicate tempestivamente e con congruo anticipo alla Sede, per garantire la continuità del servizio. Ricorda inoltre che le visite richieste dalle aziende devono essere sempre effettuate nello stesso giorno della richiesta, anche se festivo o domenicale, in applicazione della legge n. 638 del 1983.
Revoca, sospensione e decadenza: competenze del Direttore di Sede
I provvedimenti di sospensione o revoca dall’incarico, previsti dall’art. 10 del D.M. 18 aprile 1996, sono adottati dal Direttore di Sede, sentita la commissione mista, e non più dal Direttore Generale. I provvedimenti di decadenza, sia per incompatibilità sia per scadenza dei termini di sospensione, sono anch’essi adottati dal Direttore di Sede e comunicati alla commissione.
La circolare distingue chiaramente tra revoca e decadenza: la revoca presuppone un procedimento con contestazione degli addebiti, controdeduzioni dell’interessato e parere della commissione; la decadenza, invece, dipende da un fatto oggettivo al verificarsi di condizioni previste dalla legge o dal decreto e può essere disposta direttamente dal Direttore di Sede.
Visite ambulatoriali e gestione del dissenso del lavoratore
L’art. 10 richiama la disciplina secondo cui, se il lavoratore non accetta l’esito della visita di controllo, deve dichiarare il proprio dissenso immediatamente al medico, che ne annota il contenuto sul referto. La nuova disciplina impone al medico di informare espressamente il lavoratore di tale obbligo; il lavoratore deve poi essere invitato a presentarsi il primo giorno utile presso il Gabinetto diagnostico della Sede INPS competente per il giudizio definitivo del coordinatore sanitario.
In caso di particolari esigenze di verifica sanitaria o amministrativa, ad esempio per la possibile esistenza di un infortunio sul lavoro, l’INPS può disporre direttamente visite ambulatoriali presso il Gabinetto diagnostico, avvalendosi dei propri medici.
Commissioni miste: nuova composizione e modalità di ricomposizione
La nuova disciplina modifica la composizione delle commissioni miste. Per l’amministrazione esse sono composte dal Direttore della Sede o da un suo delegato e dal dirigente medico-legale responsabile del Centro medico-legale della Sede Provinciale; per la componente medica è previsto un rappresentante designato dai medici di controllo iscritti nelle liste speciali della provincia.
La circolare sollecita una rapida ricomposizione delle commissioni secondo i nuovi criteri, suggerendo che i Direttori delle Sedi Provinciali coordinino l’attività affinché i medici della provincia esprimano una designazione unica del proprio rappresentante. Se necessario, la Sede può mettere a disposizione un locale per consentire la discussione e la scelta; la convocazione formale deve essere inviata a tutti gli interessati e il verbale deve essere consegnato alla Sede.
Nuovi compensi per le visite di controllo e spese di amministrazione
Dal 1° dicembre 2000 i compensi spettanti ai medici di lista sono rideterminati sulla base della tariffa minima nazionale per la visita domiciliare del malato prevista dalla Tabella A del D.P.R. 17 febbraio 1992:
- £ 50.000 per visita domiciliare feriale;
- £ 70.000 per visita domiciliare festiva;
- £ 37.500 per visita feriale non eseguita per mancata reperibilità del lavoratore;
- £ 52.500 per visita festiva non eseguita per mancata reperibilità del lavoratore.
Per l’utilizzo dell’autovettura è riconosciuto un rimborso di 1/5 del prezzo AGIP di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso fuori dalla cinta urbana; viene eliminato il precedente compenso fisso di trasporto. È inoltre introdotto un compenso fisso di £ 8.000 per spese di amministrazione per ogni visita, a carico del datore di lavoro richiedente. La circolare richiama infine l’esigenza di pagamenti mensili, in conformità all’art. 10 del D.M. 18 aprile 1996.
Visite in isole e maggiorazioni particolari
Quando la visita deve essere eseguita in un’isola priva di lista apposita e non sia reperibile in loco altro medico pubblico che possa eseguirla fuori dall’orario di lavoro, il compenso ordinario è maggiorato del 50%. In tale ipotesi il rimborso chilometrico viene sostituito dalle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa passeggero dei mezzi navali di linea, oltre all’eventuale taxi sull’isola. Il percorso in auto fino al porto di imbarco è rimborsabile secondo le regole ordinarie.
Se il rientro in terraferma non può avvenire entro le ore 14, è inoltre riconosciuto il rimborso del pasto entro il limite massimo di £ 45.000, soggetto a rivalutazione dal 1° gennaio 2002 in base agli indici ISTAT.
Rimborsi alle ASL e addebiti ai datori di lavoro o agli enti previdenziali
Quando la visita ambulatoriale, resa in assenza di visita domiciliare, è effettuata presso un presidio sanitario pubblico diverso dall’INPS, l’Istituto rimborsa al presidio un importo pari al 50% del compenso base, cioè £ 25.000. Gli elementi per il pagamento sono predisposti automaticamente dalla procedura con l’acquisizione dell’esito della visita, comprensivo della denominazione della ASL e dell’ambulatorio. Le modalità di pagamento sono concordate dalle Sedi con le ASL interessate.
La nuova disciplina prevede anche che datori di lavoro e istituti previdenziali richiedenti debbano corrispondere all’INPS, oltre ai compensi e alle spese di amministrazione, anche l’importo di £ 25.000 per le sole visite ambulatoriali eseguite nei confronti di lavoratori ammalati privi del diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, sia che la visita sia eseguita dalla ASL sia che sia eseguita dall’INPS. Per l’addebito è necessario indicare, già in fase di acquisizione della richiesta di visita domiciliare, se il lavoratore abbia o meno diritto all’indennità di malattia.
Istruzioni contabili
La circolare fornisce infine le istruzioni contabili. Il rimborso delle visite ambulatoriali a favore del presidio sanitario pubblico diverso dall’INPS va imputato al capitolo di spesa 10438, voce 01 se la visita consegue a richiesta dei datori di lavoro o degli enti previdenziali, oppure alla voce 02 se disposta d’iniziativa dell’Istituto. In contabilità generale, il rimborso viene rilevato nei conti GPA 31/47 e GPA 16/47.
Il rimborso a carico di datori di lavoro ed enti previdenziali per visite ambulatoriali, sia svolte direttamente dall’INPS sia eseguite dalle ASL, va rilevato al momento dell’assunzione del credito nei conti GPA 00/37 e GPA 24/27. Rimane ferma l’imputazione al capitolo 10430, voce 01, degli oneri per visite ambulatoriali conseguenti a visite di controllo domiciliari relative ai dipendenti dell’Istituto.
Punti principali
Entrata in vigore e continuità normativa
Il decreto del 12 ottobre 2000, pubblicato in G.U. n. 261 dell’8 novembre 2000, entra in vigore il 9 novembre 2000, salvo le disposizioni sui compensi e sulle spese di amministrazione, efficaci dal 1° dicembre 2000. Il decreto modifica e integra il D.M. 18 aprile 1996, che continua ad applicarsi insieme al D.M. 15 luglio 1986 e alle istruzioni INPS per quanto non diversamente disciplinato.
Conferma dei medici delle liste speciali
Sono confermati i medici già inseriti nelle liste speciali e effettivamente incaricati alla data di entrata in vigore del decreto. La conferma avviene con lettera in duplice esemplare, da restituire entro 15 giorni con la dichiarazione di responsabilità e l’accettazione dei nuovi criteri di servizio. Ogni anno, entro il 31 gennaio, i medici devono confermare l’assenza di incompatibilità, anche con una semplice attestazione di invariata situazione rispetto alla dichiarazione già resa.
Aggiornamento delle graduatorie
Sono confermati anche i medici presenti nelle graduatorie formalmente approvate alla data di entrata in vigore del decreto, ai fini dell’eventuale reintegrazione nelle liste speciali. Le graduatorie vanno aggiornate al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto dei punteggi ulteriormente maturati e di eventuali rinunce, che possono essere rilevate anche solo al momento del contatto per l’assunzione dell’incarico.
Nuove incompatibilità e casi compatibili
L’art. 5 del decreto sostituisce il previgente art. 6 del D.M. 18 aprile 1996, riducendo le incompatibilità. Non può essere conferito l’incarico al medico che non garantisca la disponibilità in almeno una fascia di reperibilità, oppure che si trovi in una posizione incompatibile per norme di legge, regolamento o contratto di lavoro. La circolare indica, in via esemplificativa e previa verifica delle norme applicabili, alcune attività compatibili: guardia medica svolta in presidi ASL non coincidenti con l’ambito della Sede, rapporti di collaborazione con strutture pubbliche o private, perizie e consulenze medico-legali per privati anche in materie attinenti all’INPS o ad altri enti previdenziali, nonché consulenze tecniche d’ufficio, se non confliggenti con gli interessi dell’Istituto.
Reintegrazione delle liste e iscrizione all’albo provinciale
In caso di reintegrazione delle liste, le incompatibilità devono cessare entro 15 giorni, termine previsto anche per l’accettazione dell’incarico. La domanda di iscrizione può essere presentata anche da medici non ancora iscritti nell’albo della provincia della lista, ma l’incarico resta sospeso fino a un massimo di 90 giorni dal ricevimento della lettera di incarico; decorso inutilmente tale termine, l’incarico non viene conferito. Al momento della domanda, il medico deve comunque essere iscritto nell’albo professionale della provincia di residenza.
Conferma dell’incarico, parità di punteggio e rinunce
Per i nuovi inserimenti nelle liste, la conferma dell’incarico interviene allo scadere del terzo mese dall’effettivo inizio dell’attività professionale, per la durata della disciplina emanata dal decreto, salvo provvedimento espresso di mancata conferma. In caso di parità di punteggio vale l’anzianità di laurea e, se persiste la parità, l’età maggiore. L’accettazione dell’incarico in una lista comporta la rinuncia automatica a eventuali domande già presentate per altre liste.
Utilizzo di medici di altre Sedi e supplenze temporanee
Se le carenze di servizio non sono colmabili con le graduatorie della Sede o con medici di Sedi limitrofe, previo parere favorevole della commissione mista, è possibile attingere a graduatorie di altre Sedi seguendo l’ordine di collocazione. In mancanza assoluta di copertura, oppure in caso di carenze temporanee per malattia, maternità o studio, le Sedi possono affidare visite singole o incarichi continuativi fino a quattro mesi a medici propri o ad altri medici pubblici o privati, senza che ciò comporti l’inserimento automatico nelle liste.
Carico di lavoro, riduzione delle visite e valutazione annuale
Se il carico di lavoro diminuisce, la commissione mista valuta se ridurre il numero delle visite fino a un minimo di 12 settimanali, consentendo la disponibilità ridotta, oppure se sospendere o revocare l’incarico ai medici eccedenti. Il limite di 21 visite settimanali per medico resta il parametro massimo da considerare in sede di assegnazione. Al 31 dicembre di ogni anno, con effetto dall’anno 2000, i medici destinatari di diffide, sospensioni o rilievi formali vengono inseriti in un elenco con punteggi predeterminati, utilizzato solo in caso di necessità di riduzione del numero dei medici di lista.
Sospensione, decadenza e continuità del servizio
L’indisponibilità giustificata e documentata comporta la sospensione dall’incarico fino a 180 giorni negli ultimi 12 mesi e comunque non oltre 365 giorni nell’ultimo quadriennio; superati tali limiti, il medico decade automaticamente. Non si computano i periodi di infortunio connessi all’attività di medico di controllo. La circolare richiama la necessità di comunicare tempestivamente le indisponibilità alla Sede e ricorda che le visite richieste dalle aziende devono essere eseguite nello stesso giorno della richiesta, anche se festivo o domenicale.
Provvedimenti disciplinari e competenze del Direttore di Sede
I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dal Direttore di Sede, sentita la commissione mista. Anche i provvedimenti di decadenza, sia per incompatibilità sia per scadenza dei termini di sospensione, sono adottati dal Direttore di Sede e portati a conoscenza della commissione. La revoca presuppone la contestazione degli addebiti e le controdeduzioni dell’interessato, mentre la decadenza opera come conseguenza oggettiva al verificarsi delle condizioni previste.
Visite ambulatoriali e dissenso del lavoratore
Se il lavoratore non condivide l’esito della visita di controllo, il medico deve informarlo che il dissenso va espresso immediatamente, con annotazione sul referto, e deve invitarlo a sottoporsi al primo giorno utile a visita presso il Gabinetto diagnostico della Sede INPS per il giudizio definitivo del coordinatore sanitario. L’INPS può inoltre disporre direttamente visite ambulatoriali presso il Gabinetto diagnostico, con i propri medici, quando siano necessarie verifiche sanitarie o amministrative particolari.
Commissioni miste
Le commissioni miste sono composte dal Direttore della Sede interessata o da un suo delegato, dal dirigente medico-legale responsabile del Centro medico-legale della Sede Provinciale e da un rappresentante dei medici di controllo iscritti nelle liste speciali della provincia. La circolare invita a procedere rapidamente alla ricomposizione delle commissioni secondo i nuovi criteri, anche tramite convocazione formale di tutti gli interessati e raccolta di una designazione unica del rappresentante medico.
Compensi e spese di amministrazione
Dal 1° dicembre 2000 i compensi sono rideterminati come segue: £ 50.000 per visita domiciliare feriale, £ 70.000 per visita domiciliare festiva, £ 37.500 per visita feriale non eseguita per mancata reperibilità, £ 52.500 per visita festiva non eseguita per mancata reperibilità. Per l’uso dell’autovettura spetta un rimborso pari a 1/5 del prezzo AGIP di un litro di benzina verde per ogni chilometro fuori dalla cinta urbana; è eliminato il compenso fisso per spese di trasporto. È inoltre previsto un compenso fisso di £ 8.000 per spese di amministrazione per ogni visita, a carico del datore di lavoro richiedente.
Visite in isole e maggiorazioni
Se la visita deve essere eseguita in un’isola priva di apposita lista e non è reperibile in loco un medico di struttura pubblica, il compenso è maggiorato del 50% e il rimborso chilometrico è sostituito dalle spese di traversata documentate secondo la tariffa passeggero dei mezzi navali di linea e dall’eventuale taxi. Se il rientro in terraferma non è possibile entro le ore 14, è riconosciuto anche il rimborso del pasto entro il limite massimo di £ 45.000, soggetto a rivalutazione annuale dal 1° gennaio 2002.
Rimborsi a carico di ASL, datori di lavoro ed enti previdenziali
Se la visita ambulatoriale è effettuata da un presidio sanitario pubblico diverso dall’INPS, il presidio riceve dall’Istituto un rimborso pari al 50% del compenso base della visita domiciliare feriale, cioè £ 25.000. Per le visite ambulatoriali eseguite dall’INPS o dalla ASL nei confronti di lavoratori ammalati non aventi diritto all’indennità di malattia, datori di lavoro ed enti previdenziali devono rimborsare all’INPS anche la somma di £ 25.000, oltre ai compensi e alle spese di amministrazione. La procedura addebita gli importi sulla base dell’esito della visita e, per le richieste domiciliare, è necessario indicare se il lavoratore ha diritto o meno all’indennità di malattia.
Istruzioni contabili
Il rimborso delle visite ambulatoriali a favore del presidio sanitario pubblico diverso dall’INPS va imputato al capitolo 10438, voce 01 se la visita consegue a richiesta di datori di lavoro o enti previdenziali, oppure alla voce 02 se disposta d’iniziativa dell’Istituto. I rimborsi a carico di datori di lavoro ed enti previdenziali per visite ambulatoriali, sia INPS sia ASL, vanno rilevati nei conti GPA 00/37 e GPA 24/27 al momento dell’assunzione del credito. Restano fermi gli oneri per visite ambulatoriali dei dipendenti dell’Istituto a carico del capitolo 10430, voce 01.
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