Circolare numero 01 del 08-01-2001 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, con l’ordinanza ministeriale n. 3098 del 14 dicembre 2000, sono stati differiti i termini per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi in conseguenza di diversi eventi calamitosi. In particolare, per i territori dell’Umbria e Marche colpiti dalla crisi sismica del 1997, per le province di Salerno, Avellino e Caserta interessate da eventi franosi nel 1998, per le province di Potenza e Cosenza colpite dal sisma del 9 settembre 1998 e per le province liguri e toscane interessate dagli eventi alluvionali del 27 settembre-2 ottobre 1998, la ripresa della riscossione decorre dal 1 giugno 2002 o dal 1 gennaio 2002, a seconda dei casi. La circolare rinvia a successive istruzioni operative per modalità di versamento e modulistica.
Nuovi termini per la ripresa della riscossione dei contributi sospesi per eventi calamitosi
Nuovi termini per la ripresa della riscossione dei contributi sospesi per eventi calamitosi
La circolare informa dell’adozione dell’ordinanza ministeriale n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella G.U. n. 299 del 23 dicembre 2000, con cui sono stati ridefiniti i termini di ripresa della riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito di diversi eventi calamitosi. Il provvedimento interviene su sospensioni già disposte con precedenti ordinanze e ne differisce la decorrenza del recupero.
Territorio delle Regioni Umbria e Marche colpite dalla crisi sismica del 26 settembre 1997
La sospensione dei pagamenti ha riguardato due distinte categorie di soggetti:
- i soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti o aventi sede operativa nei comuni indicati come disastrati dall’ordinanza n. 2694/97, per il periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998, con estensione ai contributi del mese di marzo 1998 aventi scadenza il 20 aprile 1998;
- i soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti o aventi sede operativa nei comuni di Umbria e Marche le cui abitazioni o immobili sedi di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, per il periodo dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999.
Con l’ordinanza n. 3098/2000, il recupero dei contributi sospesi decorre:
- dal 1 gennaio 2002 per i soggetti di cui al primo gruppo, invece del precedente 1 gennaio 2001;
- dal 1 giugno 2002 per i soggetti di cui al secondo gruppo, invece del precedente 1 giugno 2001.
Territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpite dagli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998
La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali ha interessato i termini in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 30 giugno 1999. La circolare precisa che l’ordinanza n. 3098/2000 dispone il recupero delle somme dovute e non versate a partire dal 1 giugno 2002, con slittamento rispetto alla decorrenza precedentemente fissata al 1 giugno 2001.
Territorio delle province di Potenza e Cosenza colpite dal sisma del 9 settembre 1998
Per i territori di Potenza e Cosenza la sospensione ha riguardato i contributi in scadenza dal 9 settembre 1998 al 30 settembre 1999. Anche per questa fattispecie l’ordinanza n. 3098/2000 stabilisce che il recupero dei contributi sospesi inizi dal 1 giugno 2002, anziché dal 1 giugno 2001.
Territorio delle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato colpite dagli eventi alluvionali del 27 settembre - 2 ottobre 1998
La sospensione ha interessato i termini contributivi in scadenza nel periodo dal 27 settembre 1998 al 30 settembre 1999. L’ordinanza ministeriale differisce la ripresa della riscossione al 1 giugno 2002, sostituendo la precedente decorrenza del 1 giugno 2001.
Indicazioni operative rinviate a successiva circolare
Per tutte le situazioni esaminate, il documento precisa che le modalità di versamento della contribuzione dovuta, nonché le istruzioni per la compilazione e presentazione della modulistica, saranno oggetto di una successiva circolare. La presente comunicazione si limita quindi a segnalare i nuovi termini di decorrenza del recupero.
Punti principali
Premessa e finalità dell’ordinanza n. 3098/2000
Viene richiamata la precedente circolare n. 31 del 13 settembre 2000 e viene segnalata la pubblicazione, nella G.U. n. 299 del 23 dicembre 2000, dell’ordinanza n. 3098 del 14 dicembre 2000. L’ordinanza reca ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per gli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 e, per quanto qui rileva, modifica i termini di ripresa della riscossione dei contributi sospesi in base a precedenti provvedimenti.
Terremoto Umbria e Marche del 26 settembre 1997
Per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni indicati come disastrati dall’ordinanza n. 2694/97, la sospensione ha riguardato il periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998, comprensivo anche dei contributi del mese di marzo 1998 con scadenza al 20 aprile 1998. Per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni di Umbria e Marche le cui abitazioni o immobili produttivi siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, la sospensione ha coperto il periodo dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999. Per entrambe le categorie, l’ordinanza n. 3098/2000 differisce la decorrenza del recupero rispettivamente al 1 gennaio 2002 e al 1 giugno 2002.
Eventi franosi in Salerno, Avellino e Caserta del 5 e 6 maggio 1998
La sospensione dei contributi ha riguardato le scadenze comprese tra il 5 maggio 1998 e il 30 giugno 1999. L’ordinanza n. 3098/2000 stabilisce che il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti per effetto della sospensione decorre dal 1 giugno 2002, anziché dal precedente 1 giugno 2001.
Sisma nelle province di Potenza e Cosenza del 9 settembre 1998
La sospensione ha interessato i termini contributivi in scadenza dal 9 settembre 1998 al 30 settembre 1999. Anche in questo caso l’ordinanza n. 3098/2000 posticipa l’avvio del recupero dei contributi sospesi al 1 giugno 2002, in luogo del 1 giugno 2001.
Alluvioni nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato del 27 settembre-2 ottobre 1998
La sospensione dei contributi ha riguardato i termini in scadenza dal 27 settembre 1998 al 30 settembre 1999. La disposizione ministeriale prevede che il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti decorra dal 1 giugno 2002, con differimento rispetto alla precedente decorrenza del 1 giugno 2001.
Istruzioni successive
Per tutte le fattispecie considerate, la circolare precisa che ulteriori istruzioni sulle modalità di versamento della contribuzione dovuta, nonché sulla compilazione e presentazione della relativa modulistica, saranno fornite con successiva circolare.
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