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Sentenza

Sentenza n. 2568/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Documento di valutazione del 17 giugno 2026, relativo all’anno scolastico 2025/2026, con cui l’alunno non è stato ammesso alla classe successiva della scuola primaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la non ammissione del figlio, alunno con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, seguito da insegnante di sostegno e destinatario di un Piano educativo individualizzato. Con un unico articolato motivo ha dedotto violazione degli artt. 34 e 38 Cost., degli artt. 3, 5 e 12 della legge n. 104/1992 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 62/2017, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto che, nella scuola primaria, la non ammissione è eccezionale e che la scuola non avrebbe adeguatamente considerato le condizioni di salute del minore né attivato strumenti di inclusione e continuità didattica; le assenze, circa 150 giorni, sarebbero state dovute a documentati motivi di salute. Ha inoltre lamentato che, nonostante le richieste verbali della famiglia, non fossero state attivate forme di didattica domiciliare o a distanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che nella scuola primaria l’ammissione alla classe successiva è la regola e che la non ammissione, deliberata all’unanimità, è consentita solo eccezionalmente e con motivazione particolarmente rigorosa. Nel caso concreto, tuttavia, il verbale dello scrutinio dell’11 giugno 2026 documentava una frequenza episodica e frammentaria: l’alunno aveva frequentato pochissime giornate e per poche ore, con circa 150 giorni di assenza. La decisione non era quindi un automatismo legato alle assenze, ma si fondava sull’impossibilità di valutare attendibilmente il percorso scolastico, poiché l’assenza aveva impedito sia l’attuazione del PEI sia la raccolta di elementi sufficienti e continuativi per la valutazione finale. La presenza del sostegno e del PEI non rendeva di per sé illegittima la decisione: la scuola aveva predisposto strumenti di personalizzazione, ma non era stato possibile attuarli effettivamente. I certificati pediatrici acquisiti attestavano prevalentemente l’idoneità al rientro e non documentavano una patologia idonea a giustificare in modo continuativo e specifico assenze così prolungate; in ogni caso, anche assenze giustificate per salute non consentono deroghe quando impediscono la valutazione dell’alunno. È stata respinta anche la censura sulla mancata attivazione della didattica domiciliare o parentale: non risultavano istanze formali e documentate, e le interlocuzioni verbali non dimostravano univocamente un’omissione illegittima, anche considerato che l’Amministrazione aveva prospettato percorsi alternativi subordinati alla certificazione medica o al ritiro dalla frequenza. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti. La ricorrente è stata ammessa in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione del compenso al difensore è stata rinviata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 62/2017

    Va premesso che, nella scuola primaria, l’ammissione alla classe successiva costituisce la regola generale anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, mentre la non ammissione può essere deliberata dai docenti della classe, con decisione assunta all’unanimità, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

    Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è eccezionale, richiede una deliberazione unanime dei docenti e deve essere sorretta da specifica e rigorosa motivazione.

  • art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104

    Il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità è certamente garantito dall’ordinamento e non può essere impedito dalle difficoltà di apprendimento derivanti dalla disabilità stessa.

    Il diritto all’istruzione e all’inclusione dell’alunno con disabilità deve essere garantito e le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità non possono, da sole, ostacolarlo; ciò non esclude tuttavia una non ammissione fondata sull’impossibilità di svolgere una valutazione attendibile per la frequenza effettiva estremamente esigua.

Massime di principio

  • Nella scuola primaria l’ammissione alla classe successiva costituisce la regola; la non ammissione è legittima soltanto in casi eccezionali, con deliberazione unanime dei docenti e motivazione specifica e particolarmente rigorosa.
  • La non ammissione non è un automatismo conseguente alle assenze quando è motivata dall’impossibilità oggettiva di valutare attendibilmente il percorso scolastico, in ragione di una frequenza tanto esigua da impedire l’attuazione del PEI e la raccolta di elementi valutativi sufficienti e continuativi.
  • La predisposizione di un insegnante di sostegno e di un PEI non rende di per sé illegittima la non ammissione: occorre verificare se gli strumenti di inclusione siano stati concretamente attuabili e se la scuola abbia motivato l’impossibilità della valutazione.
  • Anche quando le assenze siano riconducibili a condizioni di salute, le deroghe ai limiti di frequenza presuppongono che resti possibile valutare l’alunno; se la frequenza effettiva è insufficiente a consentire tale valutazione, la deroga non impedisce la non ammissione.
  • L’allegazione di interlocuzioni verbali non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’omessa attivazione illegittima di didattica domiciliare o parentale quando non risultino istanze formali e documentate e la condotta omissiva dell’amministrazione non emerga univocamente dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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