Sentenza del 11/03/2019 n. 1573 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Atto tributario -Notificazione da parte di soggetto privato - Lehhe 124/2017 - Non ha efficacia retroattiva - Applicazione della legge vigente al momento della notificazione - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della notificazione di un atto tributario effettuata, prima del 10 settembre 2017, tramite un operatore postale privato. La legge n. 124/2017, art. 1, comma 57, lett. b), ha abrogato, con decorrenza da tale data, l’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 261/1999, eliminando la riserva a favore di Poste Italiane S.p.A. per i servizi relativi alla notificazione degli atti giudiziari. La questione riguardava quindi se tale abrogazione potesse sanare retroattivamente una notificazione eseguita da un privato prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l’abrogazione non avesse efficacia retroattiva. La validità della notificazione deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento in cui essa è stata effettuata. Pertanto, una raccomandata informativa notificata prima del 10 settembre 2017 tramite un operatore postale privato è stata considerata affetta da inesistenza giuridica della notificazione, non essendo il soggetto privato abilitato a svolgere quel servizio in quel periodo.
Norme richiamate
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a)
Attribuzione in esclusiva a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio universale, dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari.
Prima del 10 settembre 2017 la disposizione riservava tali servizi al fornitore del servizio postale universale; una notificazione eseguita da un operatore privato non autorizzato era quindi giuridicamente inesistente.
Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lett. b)
Abrogazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 261/1999, con decorrenza dal 10 settembre 2017.
La liberalizzazione dei servizi postali e delle notificazioni opera per il futuro e non sana le notificazioni eseguite anteriormente secondo modalità allora non consentite.
Direttiva 97/67/CE
Costituisce il quadro europeo di riferimento per la liberalizzazione dei servizi postali, cui si collega la modifica normativa nazionale.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 11 ottobre 2017, n. 23887
Conferma che la validità della notificazione deve essere valutata in base alla disciplina vigente al momento della sua esecuzione e che la legge n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva.
Massime di principio
- La validità di una notificazione deve essere verificata applicando la legge vigente alla data in cui la notificazione è stata eseguita, non quella entrata in vigore successivamente.
- Una liberalizzazione normativa non regolarizza automaticamente le notificazioni effettuate prima della sua decorrenza da soggetti che, in quel momento, non erano abilitati.
- Per gli atti tributari notificati prima del 10 settembre 2017 occorre verificare con particolare attenzione se il servizio sia stato svolto da Poste Italiane o da un operatore privato autorizzato secondo la disciplina allora vigente.
- Quando il soggetto notificatore era privo del potere di notificare, il vizio può essere qualificato come inesistenza giuridica della notificazione, con conseguenze sulla validità e sull’efficacia dell’atto e degli eventuali termini di impugnazione.
- Per le notificazioni effettuate dal 10 settembre 2017 in poi, la disciplina deve essere valutata alla luce della liberalizzazione introdotta dalla legge n. 124/2017 e delle eventuali norme regolamentari e autorizzazioni applicabili.
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