Cassazione Penale, Sentenza n. 23493/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/90) con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; il ricorrente sosteneva di essere stato coinvolto solo nello spaccio (escluso dalle estorsioni e dalle dinamiche riservate del clan), denunciava contraddittorietà della motivazione, disparità di trattamento rispetto al coindagato Claudio Maccarone e deduceva l'interruzione dell'attività criminale (dedicandosi ad attività agricola) come prova di assenza di pericolo di reiterazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente al clan Scalisi sulla base di intercettazioni e riprese video: concorso nelle estorsioni, partecipazione allo spaccio organizzato, animus associandi (gestione del mantenimento dei detenuti e discussioni sulla guida del clan), disponibilità di armi e condivisione di chat del sodalizio. La Corte ha respinto la censura sulla disparità di trattamento rispetto a Maccarone, evidenziando che quest'ultimo non era contestato come partecipe del clan e che le posizioni sono diverse. È stata inoltre ritenuta adeguata e proporzionata la misura cautelare alla luce della pericolosità e del radicamento dell'organizzazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposizione degli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che configura il reato di associazione di tipo mafioso; applicata per ritenere l'esistenza e l'operatività del clan Scalisi e la partecipazione del ricorrente, rilevando elementi quali animus associandi, disponibilità di armi, partecipazione ad estorsioni e gestione del mantenimento dei detenuti.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Norma sugli illeciti in materia di stupefacenti; il ricorrente è stato contestato anche per traffico di stupefacenti, con valutazione congiunta rispetto alla qualificazione associativa.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante applicata alle fattispecie di reato in contesto mafioso; qui utilizzata per aggravare la contestazione relativa allo spaccio in quanto commesso nell'ambito dell'associazione mafiosa.
art. 274 cod. proc. pen.
Principio relativo alle esigenze cautelari (fumus commissi delicti e pericolo di reiterazione, in particolare); la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti per la custodia cautelare.
art. 275 cod. proc. pen.
Ulteriori principi sulla misura cautelare personale (proporzionalità e adeguatezza); il Tribunale ha motivato la necessità della custodia in carcere valutando gravità dei fatti, radicamento dell'organizzazione e comportamenti del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte a carico del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale sugli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento; la Corte ha ordinato alla cancelleria di curarne l'esecuzione.
Massime di principio
- La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere riconosciuta anche quando l'imputato eserciti principalmente attività di spaccio se emergono intercettazioni, video o altri elementi che collegano l'indagato a estorsioni, alla disponibilità di armi, alla gestione del mantenimento dei detenuti o a comunicazioni interne del clan.
- La diversità di misura cautelare fra coindagati non costituisce automaticamente disparità di trattamento: occorre confrontare i capi di imputazione, le aggravanti contestate e il quadro probatorio specifico per ciascuno.
- L'attività lavorativa lecita successiva alla contestazione (es. lavoro agricolo) non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione se permangono contatti, ruoli o comportamenti compatibili con il mantenimento del legame associativo.
- Perché sia revocata o mitigata una misura cautelare è necessario dimostrare vizi della motivazione o l'assenza dei presupposti di legge (fumus e pericolo); la mera difformità interpretativa non è sufficiente se la decisione è fondata su elementi probatori concreti.
- Nelle vicende di mafia, l'insieme di prove indirette (chat, disponibilità di armi, conversazioni su 'mantenimento' e organizzazione) può avere rilievo decisivo nel giustificare misure cautelari restrittive per la prevenzione del pericolo di reiterazione.
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