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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23493/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/90) con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; il ricorrente sosteneva di essere stato coinvolto solo nello spaccio (escluso dalle estorsioni e dalle dinamiche riservate del clan), denunciava contraddittorietà della motivazione, disparità di trattamento rispetto al coindagato Claudio Maccarone e deduceva l'interruzione dell'attività criminale (dedicandosi ad attività agricola) come prova di assenza di pericolo di reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente al clan Scalisi sulla base di intercettazioni e riprese video: concorso nelle estorsioni, partecipazione allo spaccio organizzato, animus associandi (gestione del mantenimento dei detenuti e discussioni sulla guida del clan), disponibilità di armi e condivisione di chat del sodalizio. La Corte ha respinto la censura sulla disparità di trattamento rispetto a Maccarone, evidenziando che quest'ultimo non era contestato come partecipe del clan e che le posizioni sono diverse. È stata inoltre ritenuta adeguata e proporzionata la misura cautelare alla luce della pericolosità e del radicamento dell'organizzazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposizione degli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura il reato di associazione di tipo mafioso; applicata per ritenere l'esistenza e l'operatività del clan Scalisi e la partecipazione del ricorrente, rilevando elementi quali animus associandi, disponibilità di armi, partecipazione ad estorsioni e gestione del mantenimento dei detenuti.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/90

    Norma sugli illeciti in materia di stupefacenti; il ricorrente è stato contestato anche per traffico di stupefacenti, con valutazione congiunta rispetto alla qualificazione associativa.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante applicata alle fattispecie di reato in contesto mafioso; qui utilizzata per aggravare la contestazione relativa allo spaccio in quanto commesso nell'ambito dell'associazione mafiosa.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Principio relativo alle esigenze cautelari (fumus commissi delicti e pericolo di reiterazione, in particolare); la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti per la custodia cautelare.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Ulteriori principi sulla misura cautelare personale (proporzionalità e adeguatezza); il Tribunale ha motivato la necessità della custodia in carcere valutando gravità dei fatti, radicamento dell'organizzazione e comportamenti del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte a carico del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale sugli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento; la Corte ha ordinato alla cancelleria di curarne l'esecuzione.

Massime di principio

  • La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere riconosciuta anche quando l'imputato eserciti principalmente attività di spaccio se emergono intercettazioni, video o altri elementi che collegano l'indagato a estorsioni, alla disponibilità di armi, alla gestione del mantenimento dei detenuti o a comunicazioni interne del clan.
  • La diversità di misura cautelare fra coindagati non costituisce automaticamente disparità di trattamento: occorre confrontare i capi di imputazione, le aggravanti contestate e il quadro probatorio specifico per ciascuno.
  • L'attività lavorativa lecita successiva alla contestazione (es. lavoro agricolo) non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione se permangono contatti, ruoli o comportamenti compatibili con il mantenimento del legame associativo.
  • Perché sia revocata o mitigata una misura cautelare è necessario dimostrare vizi della motivazione o l'assenza dei presupposti di legge (fumus e pericolo); la mera difformità interpretativa non è sufficiente se la decisione è fondata su elementi probatori concreti.
  • Nelle vicende di mafia, l'insieme di prove indirette (chat, disponibilità di armi, conversazioni su 'mantenimento' e organizzazione) può avere rilievo decisivo nel giustificare misure cautelari restrittive per la prevenzione del pericolo di reiterazione.

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