Ordinanza n. 8592/2026 - Roma, Sezione 5B
PER LA DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITÀ del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dapprima sull’istanza presentata dalla ricorrente per il riconoscimento del titolo di formazione professionale n. 37580 del 31.5.2025 e, successivamente, sull’atto di invito, diffida e significazione del 4.11.2025, recante sollecito all’Amministrazione destinataria a provvedere al riconoscimento del suddetto titolo di formazione abilitante, NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’obbligo di provvedere, gravante sul Ministero dell’Istruzione e del Merito, in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di formazione professionale e sul successivo atto di invito e diffida
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza relativa al riconoscimento del titolo di formazione professionale n. 37580 del 31 maggio 2025 e, successivamente, sull'atto di invito, diffida e significazione del 4 novembre 2025, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso. Il Tribunale, tuttavia, non ha esaminato nel merito la domanda, rilevando l'impossibilità tecnica di visionare i messaggi di posta elettronica certificata depositati con il ricorso, a causa dell'incompatibilità del formato S/MIME con il browser o la piattaforma utilizzati. In particolare, non risultavano visionabili gli allegati relativi alle ricevute di accettazione e consegna delle notifiche dell'atto di invito e diffida e alla ricevuta di protocollo.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alle parti di rinnovare il deposito degli allegati indicati in motivazione in un formato compatibile con il Processo amministrativo telematico e con i portali SIGA. L'adempimento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La decisione sulla domanda avverso il silenzio è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Non è stata quindi accertata, in questa fase, né l'illegittimità del silenzio né l'obbligo ministeriale di provvedere.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori nel processo amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato insieme alle disposizioni sugli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato insieme alle disposizioni sugli incombenti istruttori.
art. 3-bis l. 53/1994
Richiamato negli allegati relativi alle notifiche effettuate tramite posta elettronica certificata; il Tribunale non ne svolge una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo non può tecnicamente prendere visione di documenti o messaggi PEC depositati in un formato incompatibile con il Processo amministrativo telematico, può ordinare il rinnovo del deposito in un formato compatibile con le piattaforme informatiche giudiziarie.
- L'inadempimento di un ordine istruttorio disposto per consentire l'acquisizione e la consultazione della documentazione rilevante può incidere sulla successiva decisione della domanda, ma l'ordinanza istruttoria non definisce ancora l'azione principale avverso il silenzio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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