R.R. Emilia-Romagna 41/2001
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Emilia-Romagna il rilascio, il rinnovo, le varianti, la sospensione e l’estinzione delle concessioni di acqua pubblica, con procedure ordinarie, semplificate e speciali. Prevede termini, documentazione, pareri, canoni, durata e regole transitorie; molte scadenze riguardano procedimenti avviati entro i primi anni di vigenza, quindi oggi risultano in gran parte superate.
Disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica in Emilia-Romagna
Disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica in Emilia-Romagna
Il regolamento detta le regole procedurali per il rilascio e la gestione dei titoli concessori di acqua pubblica nel territorio dell’Emilia-Romagna. La disciplina mira a semplificare il procedimento amministrativo, ma nel rispetto della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica e della normativa statale e regionale richiamata.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica a ogni approvvigionamento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei e sorgivi, con esclusione delle acque minerali e termali e delle acque di sorgente/minerali naturali soggette a normative speciali. Sono escluse anche alcune utilizzazioni che non richiedono concessione o autorizzazione, come l’uso domestico da parte del proprietario del fondo e la raccolta di acqua piovana in invasi o cisterne al servizio di fondi agricoli o singoli edifici. È inoltre libera l’utilizzazione di acque scolanti su suoli, fossi o canali di proprietà privata.
Il regolamento definisce, tra l’altro, acque superficiali, acque sotterranee, acque subalvee, derivazione, portata di prelievo, modulo, volume di prelievo, minimo deflusso vitale, bilancio idrico, prova di pompaggio, domanda concorrente, uso domestico, uso extradomestico, uso per consumo umano e rete consortile.
Competenze amministrative
I procedimenti concessori e autorizzativi sono attribuiti al Servizio regionale territorialmente competente, che adotta i provvedimenti di rilascio, diniego, rinnovo, modifica, revoca, decadenza, sospensione, presa d’atto della rinuncia e cambio di titolarità. La Direzione generale competente elabora gli indirizzi generali.
Avvio del procedimento e contenuto della domanda
Il procedimento è avviato su istanza di parte. Possono presentare domanda persone fisiche, singole o associate, e persone giuridiche pubbliche o private che abbiano necessità di utilizzare acqua pubblica.
È ammessa un’unica domanda quando il richiedente necessiti, per la stessa attività produttiva, di più opere di presa anche su fonti diverse, purché le opere siano in aree confinanti o nell’unità aziendale/stabilimento e l’acqua sia destinata alla medesima unità o stabilimento. Se più soggetti utilizzano la stessa opera di presa, devono presentare un’unica domanda, potendo costituirsi in consorzio, in comunione o designare un mandatario.
La domanda deve indicare, tra l’altro, dati del richiedente, oggetto, corpo idrico interessato, localizzazione del punto di prelievo, eventuale richiesta di autorizzazione alla perforazione, uso della risorsa, portata e, se coerente, volume annuo. Alla domanda si allegano i progetti e gli elaborati tecnici richiesti in funzione della tipologia di prelievo: per acque superficiali, relazione tecnica, corografia, planimetria catastale, elaborati delle opere, dispositivi di misura ed eventuale analisi di fattibilità di interventi di riciclo/riuso/risparmio; per acque sotterranee, relazione tecnica, disegni, studio idrogeologico, cartografia, dispositivi di misura ed eventuale analisi di fattibilità; per acque sorgive, la documentazione relativa a superficiali o sotterranee a seconda della modalità di captazione, oltre alla caratterizzazione idrogeologica se l’acqua è destinata al consumo umano. Tutti gli elaborati devono essere firmati da un tecnico abilitato. Va inoltre allegata la prova del pagamento delle spese di istruttoria.
Procedibilità, integrazioni e sportello unico
Il Servizio verifica la completezza della domanda e assegna un termine per regolarizzazioni o integrazioni non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni; il mancato adempimento comporta improcedibilità, salvo ulteriore termine motivato di 30 giorni.
Se la derivazione è collegata a procedimenti per attività produttive soggetti a sportello unico, l’utente presenta un’unica domanda allo Sportello Unico per le attività produttive; fino alla sua attivazione, le domande sono presentate al Servizio o all’amministrazione VIA competente. Il Servizio istruisce la pratica, trasmettendo poi allo Sportello il provvedimento e il disciplinare. Le modifiche non connesse ai procedimenti dello sportello restano di competenza del Servizio.
Istruttoria, pubblicità e pareri
La domanda è trasmessa all’Autorità di bacino per il parere sulla compatibilità con il piano di tutela e, in attesa del piano, per il controllo dell’equilibrio del bilancio idrico; il parere si intende favorevole se non reso entro 40 giorni.
La domanda è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna con indicazione dei dati essenziali, dei termini per osservazioni e opposizioni e dell’ufficio depositario degli atti. Osservazioni e opposizioni devono pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione.
Il responsabile del procedimento acquisisce inoltre i pareri necessari in base al caso concreto, tra cui quelli obbligatori dell’Autorità di bacino e della Provincia, e, quando ricorrono i presupposti, quelli di parchi/enti gestori, Autorità del bacino del Po, AUSL per l’uso potabile, Consorzi di bonifica per l’uso irriguo, agenzia d’ambito e uffici regionali competenti in materia di risorse idriche. Può essere indetta una Conferenza di servizi e può essere disposto un sopralluogo, con comunicazione alle parti interessate e verbale finale.
Autorizzazione alla perforazione e controlli preliminari
Per i pozzi, il Servizio può autorizzare in via preliminare assaggi, indagini e perforazione, fissando modalità esecutive, profondità massima, falde captabili, termine dei lavori, cautele per la tutela idrogeologica e delle falde e, se necessario, l’obbligo di piezometri o strumenti di rilevazione. L’autorizzazione può essere revocata in caso di dissesto o esigenze di tutela della risorsa. Entro 30 giorni dalla fine dei lavori il richiedente trasmette una relazione integrativa; per pozzi con portata massima superiore a 5 l/s occorrono anche i risultati della prova di pompaggio e ulteriori dati idrogeologici.
Le perforazioni finalizzate a controlli piezometrici o all’abbassamento della falda per opere sono soggette a semplice comunicazione; trascorsi 15 giorni senza diniego o richieste integrative, i lavori possono iniziare, con successiva trasmissione della stratigrafia.
Conclusione del procedimento e contenuti della concessione
La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale, in coerenza con il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, i piani territoriali provinciali e le finalità di tutela degli habitat e della biodiversità. Il provvedimento approva il progetto definitivo e il disciplinare.
Il disciplinare regola il rapporto tra amministrazione e concessionario e contiene dati identificativi, quantità d’acqua, uso, localizzazione e caratteristiche delle opere, termini per iniziare e ultimare i lavori e mettere in esercizio la derivazione, prescrizioni sul minimo deflusso vitale o sull’equilibrio del bilancio idrico, durata, rinnovo, canone annuo, cauzione, eventuali condizioni speciali, obblighi di misura, cartello identificativo, rimozione delle opere e ripristino dei luoghi se le opere non vengono acquisite al demanio idrico.
Il concessionario è convocato per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento e del cartello, previo pagamento di cauzione, primo canone e, se dovuto, integrazione delle spese istruttorie.
Canone, durata e diniego
Le utenze di acqua pubblica sono soggette a canone annuo dalla data di rilascio della concessione; il primo canone è anticipato e i successivi si versano prima della scadenza annuale. Per usi industriali il canone si calcola sul volume annuo; per uso idroelettrico sulla potenza media annua; per usi multipli si applica il canone più elevato se la risorsa non è quantificabile per tipologia d’uso. Le risorse idriche qualificate, se destinate ad uso diverso dal consumo umano, scontano un canone triplicato.
La durata non può superare 30 anni, o 40 anni per l’uso irriguo, ed è determinata anche in base a criteri fissati da direttiva regionale. Per infrastrutture acquedottistiche, impianti industriali e idroelettrici conta anche il piano di ammortamento.
La concessione può essere negata in qualunque momento dell’istruttoria per incompatibilità con i piani e gli strumenti di tutela, con il bilancio idrico o il minimo deflusso vitale, con il piano regolatore generale degli acquedotti, con l’assetto idraulico, con la ricarica dell’acquifero, con le caratteristiche dell’area, per mancato rispetto delle prescrizioni sulla perforazione, per possibilità di soddisfare il fabbisogno tramite reti esistenti, per mancata previsione di impianti di riciclo/riuso/risparmio ove pertinenti, o per contrasto con il pubblico interesse.
Rapporti con demanio e consorzi
Se la derivazione richiede l’occupazione di aree demaniali, si adotta un unico provvedimento per derivazione e occupazione, mentre il canone riguarda solo l’acqua. Per aree del Demanio forestale statale o regionale occorre il relativo titolo concessorio dell’area, se necessario.
Ai Consorzi di bonifica e di irrigazione può essere concessa l’uso di un corso d’acqua naturale come vettore verso le reti consortili, previo canone di occupazione del demanio idrico o impegno a manutenzione dell’asta fluviale; il provvedimento contiene anche l’autorizzazione idraulica e le prescrizioni di immissione.
Procedimenti soggetti a VIA
Le domande e i progetti soggetti a compatibilità ambientale o a VIA seguono il procedimento ambientale di riferimento e vengono istruiti ai sensi del regolamento solo dopo l’esito positivo o l’esclusione dalla ulteriore procedura, secondo i casi. In caso di VIA regionale, il proponente presenta la domanda all’amministrazione competente per la VIA e il Servizio partecipa alla conferenza di servizi.
Rinnovo, cambio di titolarità, sottensione e varianti
Il rinnovo va chiesto prima della scadenza, con modalità analoghe alla domanda originaria ma di regola senza i nuovi elaborati tecnici; non è soggetto a pubblicazione né al parere dell’Autorità di bacino. Se il rinnovo comporta varianti sostanziali, si applica la disciplina della nuova concessione; per varianti non sostanziali si applica la relativa procedura. La concessione non è rinnovata in presenza di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di motivi di diniego. Il concessionario può continuare il prelievo fino al provvedimento finale, nel rispetto del titolo in scadenza.
Il cambio di titolarità va richiesto entro 60 giorni dall’evento. Il nuovo titolare deve versare il deposito cauzale, salvo casi di cambio di denominazione, fusione, incorporazione, trasformazione o conferimento d’azienda.
La sottensione totale o parziale consente di attribuire la derivazione a una nuova utenza quando ricorrono condizioni di incompatibilità o di maggiore rispondenza all’interesse pubblico. Il sottendente deve garantire al sotteso una quantità d’acqua o di energia o un indennizzo; la sottensione totale revoca la precedente concessione, quella parziale ne costituisce variante.
Le varianti sostanziali comprendono cambio di destinazione con aumento del prelievo o modifica delle opere, aumento del prelievo, modifiche del luogo o delle opere che richiedano nuova valutazione ambientale/idraulica e adeguamenti tecnologici. Le varianti non sostanziali comprendono riduzioni di prelievo o modifiche minori, e la sostituzione di un pozzo non più utilizzabile, se il nuovo pozzo ha la stessa destinazione, è vicino al precedente e il vecchio è tombato.
Estinzione della concessione, rinuncia e cessazione delle opere
La decadenza interviene per cambio di destinazione d’uso, gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni, mancato pagamento di due annualità, mancato rispetto del termine per iniziare/ultimare i lavori o subconcessione a terzi. Dopo diffida, il concessionario ha 30 giorni per regolarizzare; per la subconcessione la decadenza è immediata.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuto pubblico interesse o per fatti che avrebbero determinato il diniego.
La rinuncia va comunicata per iscritto e contiene i dati del titolare, gli elementi identificativi della concessione e le indicazioni sullo stato delle opere, compreso il tombamento del pozzo e l’eventuale ripristino. Il canone cessa al termine dell’annualità in corso alla ricezione della rinuncia. Il Servizio prende atto della rinuncia e prescrive tempi e modalità di ripristino.
Alla cessazione dell’utenza, le opere di derivazione devono essere rimosse e i luoghi ripristinati, salvo diversa disciplina. Per i pozzi sono previste misure di sicurezza passive per evitare inquinamento della falda e garantire il confinamento dell’acqua. Il Servizio può consentire il mantenimento del pozzo in casi limitati, ad esempio per passaggio da uso extradomestico a domestico in presenza di pozzo monofalda entro 20 metri, o se è garantito il non utilizzo mediante rimozione della pompa e chiusura controllabile. Il mantenimento non è comunque consentito se l’area è servita da reti idriche civili, industriali o irrigue, salvo l’ipotesi domestica sopra indicata. Se il concessionario non provvede al ripristino, il Servizio esegue d’ufficio i lavori a sue spese.
Procedura semplificata per prelievi limitati
Sono assoggettati a procedura semplificata, fuori dai parchi e dalle aree protette e fuori dallo sportello unico produttivo, i prelievi superficiali provvisori con portata massima non superiore a 5 l/s tramite opere mobili, i prelievi superficiali domestici o irrigui con opere mobili e portata non superiore a 2 l/s, e i prelievi di acque sotterranee per usi extradomestici con volume annuo non superiore a 3.000 mc e falda a profondità non superiore a 30 metri, salvo discipline speciali regionali per aree particolari.
L’istanza deve indicare localizzazione, descrizione delle opere o del pozzo, fabbisogno, portata e volumi, durata giornaliera del prelievo e fonti complementari. Occorrono corografia, planimetria catastale e attestazione delle spese istruttorie. L’istanza va trasmessa anche all’Autorità di bacino; il termine non è sospeso per questo parere.
Decorsi 60 giorni dalla ricezione, il richiedente può iniziare il prelievo, pagando il canone dalla stessa data. Il Servizio può entro tale termine assentire la concessione semplificata oppure assoggettare la domanda alla procedura ordinaria per carenza dei presupposti, parere negativo, necessità di integrazioni o ragioni di pubblico interesse. Le concessioni semplificate durano al massimo cinque anni. Il rinnovo va chiesto almeno 60 giorni prima della scadenza; in mancanza di tempestiva pronuncia del Servizio, la concessione si intende rinnovata alle medesime condizioni.
Procedimenti speciali: concessione preferenziale e antico diritto
La concessione preferenziale può essere richiesta, senza concorrenti, da chi al 10 agosto 1999 prelevava acque non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato. Il riconoscimento di antico diritto può essere chiesto, sempre senza concorrenti, dai titolari di un valido titolo storico o dagli aventi causa di chi abbia derivato e utilizzato acqua pubblica per i 30 anni anteriori alla legge del 1884.
La domanda deve pervenire entro il termine di legge. Se incompleta, il Servizio invita alla regolarizzazione; il mancato adempimento comporta improcedibilità e cessazione immediata dell’utenza. Il Servizio verifica la congruità del prelievo dichiarato rispetto all’uso effettivo nel 1999, predispone gli elenchi delle domande procedibili, li trasmette all’Autorità di bacino e agli enti gestori di parchi, e li pubblica all’albo per eventuali osservazioni. La concessione è poi rilasciata limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato, con prescrizioni per equilibrio idrico e minimo deflusso vitale. Il canone decorre dal 10 agosto 1999.
Se la documentazione non è idonea al riconoscimento di antico diritto, la domanda viene trattata come concessione preferenziale.
Procedimento per l’uso alternativo delle acque consortili
I Consorzi di bonifica e di irrigazione possono essere autorizzati a usare acque fluenti nei canali e cavi consortili per usi diversi da quelli originari, a condizione che nel medesimo sistema sia restituita una portata non inferiore all’80% di quella derivata e che la qualità dell’acqua restituita sia compatibile con gli usi successivi.
La domanda va presentata al Servizio competente e deve contenere dati del Consorzio, corpi idrici interessati, uso richiesto, quantitativo e destinatari. Occorrono copia del titolo originario, prova del pagamento dei canoni, progetto definitivo delle opere, progetto dei misuratori, pareri obbligatori, eventuale pronuncia di compatibilità ambientale o VIA e, se rilevante, la richiesta di fornitura dei destinatari.
Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni; se il Servizio non provvede né richiede integrazioni, l’utilizzazione si intende assentita, fermo il pagamento del canone. L’autorizzazione dura non oltre la concessione originaria e non ne costituisce variante.
Norme speciali per acqua potabile e irrigua
L’acqua pubblica destinata al consumo umano, erogata a terzi tramite il servizio idrico integrato, è concessa all’Agenzia d’ambito competente o, se non costituita, al Comune sede dell’opera di presa quale referente dei Comuni beneficiari; può essere concessa anche a soggetti titolari dei sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria.
L’acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta reti consortili è concessa ai Consorzi di bonifica e di irrigazione; l’utente finale si rapporta direttamente con il Consorzio e non presenta domanda al Servizio. Anche per l’uso irriguo di acqua vettoriata l’utente si rapporta al Consorzio, ma la concessione dell’opera di presa resta del Servizio, salvo prelievi mobili che richiedono solo comunicazione al Servizio.
La Regione può individuare, con cartografia, reticoli idrografici particolari per i quali rilascia al Consorzio competente un’unica concessione d’acqua per uso irriguo; restano valide fino alla scadenza le concessioni già rilasciate sui corsi d’acqua naturali.
Regime transitorio, revisione e durata provvisoria
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento si concludono applicando, con le necessarie integrazioni, le procedure del titolo pertinente. Le concessioni in sanatoria sono ricondotte alle procedure ordinarie o semplificate secondo le caratteristiche del prelievo. Se il disciplinare è già sottoscritto, l’iter istruttorio si considera concluso e si adotta il provvedimento finale, con adeguamento della durata, prescrizioni sul bilancio idrico e minimo deflusso vitale e aggiornamento dei canoni.
Le domande di concessione semplificata pendenti al momento dell’entrata in vigore seguono il termine di 60 giorni dalla stessa data. I procedimenti di VIA già avviati restano sospesi fino all’esito della procedura ambientale. Le autorizzazioni alla ricerca ancora pendenti devono essere integrate con la domanda di concessione. Le licenze annuali di attingimento già presentate si perfezionano secondo la disciplina statale se non è superato il limite quinquennale di rinnovo.
Fino all’adozione della direttiva sulla durata delle concessioni, tutte le concessioni e autorizzazioni, comprese quelle semplificate e speciali, sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore all’anno 2005.
Entro il 30 giugno 2002 dovevano essere censite tutte le utenze in atto al 3 ottobre 2000. Entro un anno dall’adozione del Piano di tutela, i Servizi avrebbero dovuto rivedere le concessioni vigenti, anche riducendo quantità e durata dei prelievi e imponendo rilasci per il minimo deflusso vitale, senza indennizzo, salvo eventuale riduzione del canone.
Sanzioni e disposizioni finali
L’uso abusivo, totale o parziale, di acqua pubblica comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico statale sulle acque; inoltre si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale per le violazioni delle parti sostitutive della disciplina statale.
Il regolamento sostituisce ogni disposizione incompatibile e rinvia, per quanto non disciplinato, alla normativa di settore vigente nell’ordinamento regionale e statale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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