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Legge

L.R. Emilia-Romagna 48/2001

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 48/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge attribuisce alla Regione Emilia-Romagna le funzioni connesse all’IRAP dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2002, regola riscossione, accertamento, gestione e dati tributari, e istituisce il sistema informativo fiscale regionale. Prevede aliquote agevolate per ONLUS, cooperative sociali e alcuni enti del Terzo Settore/volontariato, con effetti e limiti temporali specifici.

Disciplina IRAP e sistema informativo tributario regionale in Emilia-Romagna

Disciplina IRAP e sistema informativo tributario regionale in Emilia-Romagna

La legge definisce le competenze regionali sull’IRAP e organizza il sistema informativo tributario e fiscale della Regione Emilia-Romagna. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e opera nel quadro del decreto legislativo n. 446 del 1997 e della normativa statale richiamata.

Ambito delle competenze regionali sull’IRAP

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2002, la Regione diviene titolare delle funzioni relative all’IRAP, includendo liquidazione, accertamento, riscossione, accertamento delle violazioni, irrogazione delle sanzioni, contenzioso e rimborsi.

La Regione esercita tali funzioni secondo principi di economicità, efficienza, efficacia, semplificazione, collaborazione con il contribuente, contrasto all’evasione e all’elusione, armonizzazione con le procedure di Stato, altre Regioni ed enti locali, nonché trasparenza e massima informazione.

Riscossione, accertamento e gestione del tributo

L’imposta è riscossa con le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Restano ferme le regole speciali per i versamenti degli enti pubblici previste dal decreto legislativo n. 446 del 1997.

La riscossione coattiva avviene mediante ruolo, secondo la disciplina applicabile alle imposte sui redditi.

Le strategie generali per controlli e accertamenti sono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con coordinamento rispetto agli obiettivi strategici dell’Amministrazione finanziaria statale.

La gestione operativa delle attività può essere svolta:

  • tramite i servizi della struttura organizzativa regionale;
  • tramite l’Agenzia delle entrate, mediante convenzione.

La Giunta deve scegliere la modalità di gestione con propria deliberazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; la stipula della convenzione è affidata al dirigente regionale competente.

Fino alla stipulazione delle convenzioni, oppure fino a quando la Regione non assuma direttamente liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, tali attività restano in capo all’Amministrazione finanziaria secondo il decreto legislativo n. 446 del 1997.

Aliquote IRAP e agevolazioni

La Regione può variare con propria legge l’aliquota nei limiti della normativa statale, anche differenziandola per settori di attività e categorie di soggetti passivi.

La legge regionale che modifica l’aliquota deve entrare in vigore entro il 31 dicembre e produce effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso a tale data. Se non interviene una nuova legge, si intendono confermate le aliquote vigenti nel periodo precedente.

Per le ONLUS e, in via estensiva, per alcuni soggetti del Terzo Settore e del volontariato, è prevista un’aliquota del 3,50% limitatamente all’attività istituzionale:

  • per i soggetti qualificati come ONLUS, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001;
  • fino all’abrogazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, senza soluzione di continuità, per i soggetti iscritti al RUNTS provenienti dall’Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché per le associazioni iscritte nella sezione “Organizzazioni di volontariato” del RUNTS;
  • anche per le cooperative sociali.

L’agevolazione si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio dell’Emilia-Romagna.

Dati IRAP e sistema informativo tributario regionale

La Regione è titolare dell’archivio dei dati e delle informazioni relativi all’IRAP. Tali informazioni sono organizzate nel sistema informativo tributario e fiscale regionale e rese disponibili all’Amministrazione finanziaria dello Stato e alle altre Regioni per gli scambi informativi.

Il sistema informativo tributario e fiscale regionale comprende l’insieme dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti necessari a garantire alla Regione la piena attuazione della propria autonomia tributaria.

La Regione promuove l’interscambio di informazioni con Stato, enti locali e altri enti pubblici detentori di banche dati utili, al fine di coordinare l’attività impositiva, creare archivi condivisi e uniformare le procedure amministrative. A questo scopo la Giunta può costituire o partecipare a organismi tecnici e stipulare protocolli d’intesa.

Trattamento dei dati personali

I trattamenti dei dati personali necessari per l’attuazione della legge devono rispettare i principi generali della legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni.

Disciplina transitoria

Per il periodo transitorio, fino alla stipulazione delle convenzioni previste per la gestione dell’IRAP, oppure fino all’assunzione diretta delle funzioni da parte della Regione, le attività restano svolte dall’Amministrazione finanziaria secondo la disciplina statale di riferimento.

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