L.R. Emilia-Romagna 49/2001
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria della Regione Emilia-Romagna per il 2002, con autorizzazioni e variazioni di spesa su numerosi settori regionali (informatica, agricoltura, ambiente, trasporti, sanità, sociale, istruzione, cultura e altro), riferite soprattutto agli esercizi 2002 e 2003. Introduce anche alcune modifiche normative puntuali e una disciplina transitoria sui programmi d’area per il primo semestre 2002.
Legge finanziaria regionale Emilia-Romagna 2002
Legge finanziaria regionale 2002 dell’Emilia-Romagna
La legge definisce il quadro finanziario e alcune modifiche puntuali della legislazione regionale per l’esercizio 2002 e, in vari casi, per il 2003. Interviene su molteplici settori di spesa della Regione Emilia-Romagna, con autorizzazioni, incrementi, riduzioni e trasferimenti di stanziamenti.
Ambito generale e struttura degli interventi
Il provvedimento è una legge finanziaria collegata al bilancio di previsione 2002 e al bilancio pluriennale 2002-2004. La disciplina risultante consiste soprattutto in autorizzazioni di spesa a valere su specifici capitoli di bilancio, spesso con riferimento a leggi regionali settoriali già vigenti.
Sistema informativo regionale e cartografia
La legge rifinanzia l’automazione e la manutenzione del sistema informativo regionale, lo sviluppo del sistema informativo regionale e il sistema informativo agricolo regionale. Sono previste anche risorse per la cartografia regionale e tematica, inclusi sistemi informativi geografici e cartografia geologica, pedologica e dei rischi geonaturali.
- manutenzione e sviluppo del sistema informativo finanziario-contabile;
- automazione dei servizi regionali;
- potenziamento delle apparecchiature di elaborazione dati;
- cartografia regionale e sistemi informativi geografici;
- sistemi informativi agricoli.
Agricoltura, foreste, bonifica e montagna
Sono finanziati il fondo regionale per la montagna, gli interventi per la forestazione, le attività di bonifica e irrigazione, l’agriturismo e il sostegno alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi nel settore agricolo. La legge prevede stanziamenti sia per nuovi esercizi sia per il rafforzamento di autorizzazioni già esistenti.
- contributi per opere e interventi di interesse per le aree montane;
- interventi forestali e manutenzione del patrimonio forestale;
- opere di bonifica, irrigazione e manutenzione delle opere di bonifica;
- contributi per strutture agrituristiche;
- fondi rischi, garanzie e concorso interessi per imprese agricole.
Economia, impresa, artigianato e cooperazione
Sono sostenuti progetti di innovazione e internazionalizzazione del tessuto produttivo, interventi per la cooperazione e per l’artigianato. Viene in particolare rafforzato il fondo per interventi di qualificazione e innovazione delle imprese artigiane, con riduzione di una precedente autorizzazione collegata ad Artigiancassa.
Turismo, commercio e mercati agro-alimentari
La legge finanzia gli interventi della organizzazione turistica regionale, la promozione e commercializzazione turistica, la disciplina dell’offerta turistica, i mercati e centri agro-alimentari all’ingrosso e alcune iniziative di riqualificazione commerciale.
Urbanistica, patrimonio storico, ambiente e difesa del suolo
Sono previsti finanziamenti per il recupero degli insediamenti storici, la tutela della natura, le opere acquedottistiche e fognarie, la pianificazione della qualità dell’aria e il risanamento delle acque, lo smaltimento dei rifiuti, la bonifica e il ripristino ambientale, i parchi regionali e la difesa del suolo e della costa.
- recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici;
- conservazione della natura e tutela di esemplari arborei di pregio;
- piani per la qualità dell’aria e tutela delle acque;
- adeguamento del sistema di smaltimento rifiuti;
- messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;
- consolidamento di abitati e interventi di sistemazione idrografica.
Trasporti, viabilità e porti
La legge destina risorse al consolidamento dei collegamenti con il porto di Ravenna, ai porti regionali e all’ARNI, al Piano regionale integrato dei trasporti, agli investimenti nel trasporto pubblico e nelle infrastrutture di mobilità, alle opere stradali comunali e regionali, nonché agli interventi per la sicurezza dei trasporti.
Protezione civile e welfare animale
Sono finanziati gli interventi di emergenza della protezione civile e le misure per la tutela della popolazione canina e felina, incluse strutture per cani e gatti e indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
Sanità e factoring
Per il sistema sanitario regionale sono previsti finanziamenti per programmi di supporto e promozione, e una specifica disciplina per operazioni di factoring finalizzate a ridurre i tempi di pagamento dei fornitori delle aziende sanitarie e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. La Regione può intervenire con mezzi propri sugli oneri di interessi e accessori entro un tetto massimo per il 2002.
Sociale, accoglienza, minori e immigrazione
Sono finanziati il fondo socio-assistenziale regionale, gli interventi per cooperative sociali, le aree di sosta e transito per minoranze nomadi, le strutture di accoglienza per immigrati, e gli investimenti per i servizi educativi per l’infanzia. Sono inoltre previste risorse per edilizia scolastica urgente e per l’edilizia residenziale universitaria.
Cultura, giovani e partecipazioni istituzionali
La legge prevede contributi alla Fondazione Arturo Toscanini, la partecipazione all’aumento del patrimonio del Centro regionale della danza, il recupero e restauro di immobili di valore storico e culturale, e interventi a favore dei giovani per strutture destinate a progetti pilota.
Programmi d’area e disposizioni transitorie
Per i programmi d’area è introdotta una disciplina temporanea: le nuove autorizzazioni di spesa di investimento non possono essere impegnate per oltre il 70% nel primo semestre 2002; entro il 30 giugno 2002 la Giunta regionale deve definire fabbisogni effettivi e modalità di utilizzo del restante 30%.
Modifiche normative puntuali
La legge modifica la disciplina regionale sulle ferrovie Emilia-Romagna, precisando che il riferimento è all’“aumento” e non al “contestuale aumento” del capitale. Inoltre estende la disciplina abitativa regionale consentendo l’assegnazione di contributi anche alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario per alloggi destinati agli studenti universitari. Introduce anche iniziative di alternanza studio-lavoro presso la Regione, con durata massima complessiva di 12 mesi, rinnovabile una sola volta.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Gli oneri sono coperti con le risorse del bilancio pluriennale 2002-2004. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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