Cassazione Penale, Sentenza n. 16712/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Perugia che aveva respinto l'incidente di esecuzione proposto dal ricorrente volto a ottenere la rideterminazione del fine pena risultante dal decreto di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia il 27 giugno 2025. Il ricorrente censurava la mancata considerazione di provvedimenti esecutivi piu' favorevoli e la mancata ricalcolazione delle frazioni detentive fungibili; sosteneva che il fine pena avrebbe dovuto essere fissato al 2 luglio 2034 anziché al 13 febbraio 2036.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione avesse effettuato un'analitica ricognizione dei provvedimenti esecutivi precedenti (richiamando i decreti di cumulo emessi presso il Tribunale di Pescara e la Procura generale della Corte di appello de L'Aquila) e avesse correttamente computato le detrazioni spettanti (720 giorni per liberazione anticipata e 16 giorni per risarcimento del danno), nonché specifiche frazioni detentive già scontate (6 mesi e 20 giorni; 1 anno e 4 mesi; 6 anni e 2 mesi). La Corte ha ritenuto che la doglianza del ricorrente si limitasse a proporre un conteggio alternativo volto a ottenere duplicazione di benefici, priva di fondamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di 3000 euro alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'incidente di esecuzione; la Corte ha ritenuto che l'istanza fosse impropriamente qualificata ma, comunque, infondata, atteso che il Giudice dell'esecuzione aveva correttamente valutato i provvedimenti esecutivi e le detrazioni applicabili.
art. 671 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per l'utilizzo dei provvedimenti di esecuzione precedenti nel calcolo della pena complessiva; la Corte ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione avesse correttamente collocato i cumuli precedenti nel percorso esecutivo.
art. 657 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le detrazioni di pena (es. liberazione anticipata, risarcimento del danno); la Corte ha rilevato che le detrazioni erano state correttamente applicate dal Giudice dell'esecuzione nel determinare il fine pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di 3000 euro.
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p. è strumento per contestare vizi nel calcolo esecutivo; pero' il ricorrente deve dimostrare omissioni o errori oggettivi nei provvedimenti di calcolo e non puo' limitarsi a proporre un conteggio alternativo volto a ottenere duplicazioni di benefici.
- Il Giudice dell'esecuzione deve tener conto dei precedenti provvedimenti di cumulo e delle detrazioni gia' operate (art. 671 e 657 c.p.p.); se risulta da motivazione analitica che tali elementi sono stati valutati, la richiesta di nuova rideterminazione sara' difficilmente accolta.
- Per ottenere la rideterminazione del fine pena occorre indicare specifici elementi probatori che dimostrino omissioni o errori nel percorso esecutivo (es. documenti che provino che una frazione detentiva favorevole non sia stata detratta), non una mera diversa metodologia di calcolo.
- La semplice divergenza di conteggio tra il ricorrente e l'autorità esecutiva non è sufficiente: la Corte puo' dichiarare il ricorso inammissibile quando la decisione impugnata fornisce una motivazione congrua e coerenza con i provvedimenti esecutivi.
- In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente puo' essere condannato al pagamento delle spese e, se non esentato, a una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare quindi la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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