Sentenza n. 16169/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale civile di Velletri, Sezione Lavoro, n. 603/2025, sul riconoscimento della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Velletri, Sezione Lavoro, n. 603/2025, pubblicata il 23 aprile 2025 e notificata al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e ordinato l’accredito di 1.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso: accerta che la sentenza è passata in giudicato, è stata regolarmente notificata e che è decorso il termine di 120 giorni. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’esecuzione; l’inadempimento allegato dalla ricorrente deve quindi ritenersi fondato e il diritto riconosciuto dal giudicato non può essere rimesso in discussione in sede di ottemperanza. Ordina al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore generale competente, che interverrà, previa richiesta della ricorrente, entro i successivi 60 giorni e senza compenso. Non applica allo stato penalità di mora, riservandone l’eventuale determinazione a una successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e può predisporre misure sostitutive per l’eventuale inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’azione di ottemperanza è proposta dopo la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Dalla sentenza in questione si ricava, dunque, il diritto di parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato, sicché il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
In sede di ottemperanza non sono nuovamente sindacabili i presupposti del diritto alla Carta del docente già riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Dichiara il diritto di Ordia Martina ad usufruire del beneficio della Carta del docente previsto e disciplinato dall’art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (cd Carta del docente)per gli anni scolastici di precariato 2022/2023 e 2023/2024.Per l’effetto ordina al M.I.M. di attivare in favore della ricorrente la Carta del docente su cui sarà accreditata la somma € 1.000,00 (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza dall’anno di riferimento) alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Il giudicato da eseguire comprende l’accredito di 1.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dalla disposizione e con decorrenza dall’anno di riferimento.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, il giudice non può riesaminare i presupposti del diritto già riconosciuto da una decisione passata in giudicato; accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine assegnato.
- Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine applicabile e non fornisce chiarimenti idonei a smentire l’inadempimento allegato dal creditore, il giudice può disporre la nomina di un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e previa richiesta della parte vittoriosa.
- La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato e valutata successivamente, su richiesta della parte, in caso di perdurante inottemperanza.
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