Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26393/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Importazione di tubi dichiarati di origine India ma accertati di origine cinese; la società aveva chiesto l'autorizzazione alla rispedizione all'estero e lo sgravio/rimborso dei dazi, nonché in subordine la rideterminazione del valore imponibile. L'Ufficio Doganale di Venezia negò la rispedizione e accertò maggiori diritti (con sequestro e denuncia per possibile contrabbando). In primo grado la CTP rigettò il ricorso; la CTR del Veneto accolse parzialmente l'appello rideterminando il valore (equivalente al 75% dell'importo fatturato) ma negando la rispedizione e la riduzione dei dazi. MERIGO impugnò in Cassazione su quattro motivi: (i) omissione di pronuncia sulla domanda di restituzione dei dazi in relazione all'annullamento del Reg. CE 926/2009 per il produttore Hubei Xinyegang; (ii) violazione delle norme su rispedizione e rimborso (artt. 135, 138 TULD e art. 238 CDC); (iii) omissione di motivazione circa l'applicazione dell'aliquota ridotta del 27,2%; (iv) falsa applicazione del Reg. CE 826/2009 in relazione all'aliquota ridotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (omissione di pronunciamento sulla domanda di restituzione connessa all'annullamento del Reg. CE 926/2009) ritenendolo fondato, ha rigettato il secondo motivo e ha assorbito il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha disposto il rinvio alla Corte tributaria regionale di secondo grado del Veneto in diversa composizione, affinché esamini la questione dell'effettiva riconducibilità della merce al produttore Hubei Xinyegang alla luce delle pronunce del Tribunale UE e della Corte di giustizia, e si pronunci sulla domanda di restituzione dei dazi. La Cassazione ha confermato il principio secondo cui la richiesta di rispedizione e lo sgravio/rimborso sono subordinati alla prova che l'importatore avesse già accertato la non conformità al momento dell'accettazione della dichiarazione; tuttavia, la questione degli effetti dell'annullamento del Reg. CE 926/2009 e dell'aliquota applicabile deve essere valutata dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali) art. 133

    Stabilisce il momento in cui le merci entrano nella disponibilità dell'importatore dopo accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti; la Corte lo utilizza per ricordare che la rispedizione può essere regolata dalle norme successive sul regime doganale

  • TULD art. 135

    La rispedizione all'estero è ammessa solo per merci 'definitivamente importate' e può essere richiesta anche quando la merce è risultata difettosa o non conforme alle pattuizioni; tuttavia l'autorizzazione va concessa solo se l'importatore dimostra la difformità in capo a sé al momento rilevante

  • TULD art. 137

    Prevede che l'avvenuta rispedizione nei termini comporta lo sgravio dei diritti liquidati e il rimborso di quelli già pagati; richiede che le condizioni per la rispedizione siano soddisfatte dall'importatore

  • TULD art. 138

    Consente la richiesta di rispedizione anche prima della registrazione definitiva della dichiarazione, ma solo se l'importatore ha già accertato l'esistenza di una delle circostanze previste dall'art.135 (es. non conformità)

  • Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario) art. 238

    "Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando venga accertato che l'importo contabilizzato di tali dazi riguarda merci vincolate al regime doganale considerato e rifiutate dall'importatore perchè, al momento di cui all'articolo 67, risultavano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale era stata effettuata l'importazione"

    Il rimborso/sgravio è possibile solo se la non conformità esisteva al momento dell'accettazione della dichiarazione; la Corte chiarisce che se la non conformità emerge solo dopo controlli doganali successivi, l'ipotesi di sgravio non ricorre salvo prova contraria dell'importatore

  • Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario) art. 67

    "Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale"

    La data di accettazione della dichiarazione è il momento decisivo per valutare la conoscenza da parte dell'importatore e la sussistenza dei presupposti per rimborso/sgravio

  • Reg. CE 926/2009 (dazio antidumping su talune importazioni di tubi provenienti dalla Cina)

    Norma europea che istituiva l'aliquota antidumping rilevante per la controversia; la sua successiva annullamento da parte del Tribunale UE (e conferma di effetti con sentenze successive) è centrale per la richiesta di restituzione dei dazi e richiede verifica della riconducibilità della merce al produttore interessato

  • Reg. CE 826/2009

    Richiamato nei motivi relativi all'aliquota ridotta (27,2%) per taluni produttori; la Corte ha ritenuto da esaminare in sede di rinvio l'incidenza dell'annullamento di regolamenti e la corretta applicazione delle aliquote eventualmente spettanti

  • Regolamento di esecuzione UE 2015/2272

    Norma che prorogava il dazio antidumping; rilevante per la delimitazione temporale e per gli effetti delle vicende regolamentari sulla pretesa restitutoria

  • d.lgs. n. 374/1990 art. 8

    Riferimento alla registrazione della dichiarazione doganale; la Corte osserva che la registrazione prevista interviene subito dopo l'accettazione e distingue tra accettazione e risultati dei successivi controlli

  • Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c.) e norme procedurali (art.112 c.p.c., art.132 c.p.c.)

    Norme di diritto processuale utilizzate per inquadrare i motivi di cassazione (vizi di motivazione, omissione di pronuncia) e per valutare la fondatezza dei rilievi di nullità/omissione

Massime di principio

  • La richiesta di rispedizione all'estero e il conseguente sgravio/rimborso dei dazi sono ammessi solo se l'importatore prova che la merce era già difettosa o non conforme al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale; non è sufficiente che la non conformità emerga soltanto in esito a controlli doganali successivi
  • La data di accettazione della dichiarazione (art. 67 CDC) è il momento rilevante per valutare la conoscenza dell'importatore: per ottenere sgravio/rimborso l'importatore deve avere accertato la non conformità entro tale momento
  • Se un regolamento europeo che imponeva dazi antidumping viene successivamente annullato in sede giurisdizionale, l'importatore può avere diritto alla restituzione dei dazi pagati, ma il giudice deve valutare in concreto la riconducibilità della merce al produttore oggetto dell'annullamento e l'effetto temporale della pronuncia UE
  • Il protrarsi di procedimenti penali (sequestro, accertamento di contrabbando) può ostacolare la concessione immediata dell'autorizzazione alla rispedizione; tuttavia la prevalente valutazione amministrativa e quella giudiziaria dell'effettiva origine/produttore della merce sono determinanti per l'esito del rimborso
  • In sede di impugnazione è essenziale che il giudice motivi espressamente su tutte le domande rilevanti (anche quelle aggiunte nel corso del giudizio) e, in caso di omissione su questioni decisive come l'effetto di annullamenti di atti comunitari, la sentenza può essere cassata e rinviata per un esame di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.