Cassazione Civile, Sentenza n. 26374/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'IVA 2014 e sanzioni per detrazioni ritenute indebite, connesse a fatture emesse nell'ambito di un presunto meccanismo di trading circolare di energia elettrica (operazioni oggettivamente inesistenti) attribuito al 'Gruppo Green Network'. La ricorrente contestava che si trattasse di regolari operazioni di trading (back to back) con netting, l'assenza di un gruppo unitario, l'assenza di danno erariale (le controparti avevano versato l'IVA) e la riduzione delle sanzioni disposta in primo grado
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso (confermando la legittimità della ripresa IVA: le operazioni sono state ritenute oggettivamente inesistenti sulla base di numerosi elementi indiziari quali assenza di consegna fisica, mancata registrazione su PCE/POD, coincidenza degli importi, files interni che documentavano pratiche di smobilizzo fatture, e mancanza di strutture operative in alcune società) e ha invece accolto il terzo motivo relativo alla proporzionalità delle sanzioni. In particolare la Corte ha ritenuto che la Commissione Regionale non abbia adeguatamente valutato il principio di proporzionalità sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (C-712/17): una sanzione pari al 100% dell'imposta indebitamente detratta è sproporzionata nella situazione in cui non vi sia effettiva perdita di gettito (perché le stesse società avevano assolto IVA sulle vendite). Perciò la sentenza impugnata è cassata limitatamente al profilo delle sanzioni e il giudizio è rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per rideterminare le sanzioni (e le spese di giudizio) conformemente ai principi di proporzionalità
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19
Il diritto alla detrazione IVA richiede il presupposto dell'effettivo acquisto; in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione è escluso anche se l'IVA è stata indicata in fattura e versata
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, comma 7
L'imposta è dovuta quando è emessa la fattura anche se relativa a un'operazione inesistente; il diritto nazionale deve però consentire rettifiche del debito d'imposta qualora l'emittente dimostri buona fede o abbia eliminato il rischio di perdita di gettito
Direttiva 2006/112/CE, artt. 168 e 203
Principi comunitari che regolano detrazione e obbligo di assolvere l'IVA indicata in fattura; interpretati dalla Corte di giustizia (C-712/17) nel senso che lo Stato può escludere la detrazione per operazioni fittizie ma deve prevedere rimedi quali la rettifica dell'imposta per l'emittente in buona fede o quando il rischio di perdita è stato eliminato
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 7, comma 4
Norma sulle sanzioni tributarie che consente rimodulazione in sede amministrativa/giudiziale; la Corte richiama il criterio di quantificazione e la necessità di motivare riduzioni
Sentenza Corte di Giustizia C-712/17 (8 maggio 2019)
Ha stabilito che la direttiva IVA non ostacola norme nazionali che escludono la detrazione per operazioni fittizie ma, per rispettare i principi di neutralità e proporzionalità, lo Stato deve consentire la rettifica dell'imposta all'emittente che dimostri buona fede o che abbia eliminato il rischio di perdita di gettito; inoltre ha affermato che sanzioni pari al 100% della detrazione possono risultare sproporzionate quando non vi è perdita di gettito
Giurisprudenza della Corte di cassazione nazionale (es. principi su motivazione)
Cass., Sez. U, Sent. n. 22232/2016; Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. sez. 5, sent. n. 11106/2022
Richiamati principi sulla correttezza della motivazione e sul 'minimo costituzionale' della motivazione della sentenza; i giudici nazionali devono motivare adeguatamente la quantificazione delle sanzioni
Massime di principio
- Se da indagini emergono elementi indiziari forti (assenza di consegna fisica, mancata registrazione sulle piattaforme energetiche GME/PCE, coincidenza di quantità/importi, documentazione interna che prova lo smobilizzo di fatture, carenza di struttura operativa) le operazioni possono essere qualificate come 'oggettivamente inesistenti' e l'IVA detratta può essere disconosciuta anche se formalmente versata
- La giurisprudenza comunitaria (C-712/17) permette agli Stati di escludere la detrazione per operazioni fittizie, ma impone che il diritto nazionale preveda la possibilità di rettificare il debito d'imposta per l'emittente della fattura qualora costui dimostri buona fede o abbia eliminato completamente, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale
- Le sanzioni devono rispettare il principio di proporzionalità: una sanzione pari al 100% dell'importo indebitamente detratto può risultare sproporzionata quando non vi è stata perdita effettiva di gettito (es. trading circolare con stesso importo IVA assolto e poi detratto), perciò il giudice deve valutare gravità, natura dell'infrazione e modalità di determinazione della sanzione
- In situazioni simili il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione che provi l'effettiva esecuzione delle operazioni (prove di consegna, registrazioni su PCE/GME/POD, contratti operativi, personale tecnico, processi di trading, evidenze di netting), nonché elementi che dimostrino buona fede e l'assenza di rischio di perdita dell'Erario per poter ottenere il riconoscimento della detrazione o la riduzione/annullamento delle sanzioni
- Il giudice nazionale che confermi la qualifica di operazioni inesistenti deve comunque motivare in modo dettagliato la quantificazione delle sanzioni: semplici affermazioni della mancanza di norma a supporto della riduzione non sono sufficienti; è necessario applicare i criteri di proporzionalità e indicare le ragioni della misura sanzionatoria
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