Cassazione Penale, Sentenza n. 23233/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 494 c.p., lamentando che non sarebbe stato accertato un danno concreto alla fede pubblica e alle persone a cui si era sostituito; (2) errore nel rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che il vincolo della continuazione non escludeva automaticamente tale causa e che era necessario valutare il pericolo significativo per escluderne l'applicabilità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato continuato di sostituzione di persona ai sensi dell'art. 494 c.p., ritenendo infondati entrambi i motivi. Sul primo motivo la Corte ha osservato che l'impugnazione si concentrava su profili in parte estranei al motivo di appello originario e che, comunque, l'art. 494 c.p. non richiede l'effettiva produzione di un danno alla fede pubblica o ai sostituiti: è sufficiente la condotta ingannatoria idonea a esporre la pubblica fede a pericolo e la presenza del dolo specifico (finalità di procurare vantaggio o recare danno). Sul secondo motivo la Corte ha ricordato che la continuazione non esclude di per sé la particolare tenuità; tuttavia il giudice di merito ha valutato concretamente gli elementi (perseveranza del proposito criminoso, pluralità di condotte e destinatari, entità dell'offesa alla pubblica fede) e ha motivatamente escluso la tenuità, decisione non sindacabile in questa sede. Conseguono la condanna alle spese processuali e l'obbligo di rifondere alla parte civile Giannone Mario Valentino €1.800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona)
La fattispecie è integrata dalla condotta di sostituzione o dall'uso di false generalità; ai fini del reato non è necessario che si sia effettivamente prodotto un danno alla pubblica fede o alle persone sostituite: rileva l'idoneità della condotta a esporre la pubblica fede a pericolo e il dolo specifico (finalità di procurare un vantaggio o recare un danno).
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La causa di non punibilità può essere riconosciuta anche in presenza di reati in continuazione, ma solo dopo una valutazione complessiva e concreta degli elementi (natura e gravità dei fatti, tipologia dei beni protetti, modalità, finalità, conseguenze, periodo e contesto, intensità del dolo, ecc.). La continuazione non determina automaticamente il diniego.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p. (limiti di motivazione dell'impugnazione)
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi proponibili in cassazione in relazione a quanto dedotto nei gradi precedenti; il ricorso non può introdurre profili inediti estranei al motivo di appello originario senza incorrere in rilievi di improcedibilità o irrilevanza.
art. 611 cod. proc. pen. (trattazione cartolare; richiamo alle modifiche legislative)
art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150
La trattazione può svolgersi per iscritto (cartolare) in assenza di richiesta di udienza; in tale modalità non si può rinviare per astensione delle parti o dei difensori che non abbiano chiesto espressamente il rinvio.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese in caso di rigetto)
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) non è necessario provare un danno concreto: è sufficiente la condotta ingannatoria idonea a esporre la pubblica fede a pericolo e la presenza del dolo specifico (finalità di vantaggio o danno).
- In cassazione non si possono efficacemente censurare aspetti non originariamente sollevati nei precedenti gradi di giudizio; i profili 'inediti' possono essere ritenuti irrilevanti o non ammissibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere compatibile con reati in continuazione, ma la sua esclusione o riconoscimento dipende da una valutazione concreta e motivata del giudice di merito; elementi come perseveranza, pluralità di condotte e destinatari, e l'entità dell'offesa ostano al riconoscimento della tenuità.
- Nella trattazione cartolare del ricorso le astensioni proclamate dai difensori (specie se riferite a giorni di udienza) non comportano automaticamente il rinvio del procedimento se non vi è richiesta o motivo processuale che lo giustifichi.
- La distinzione tra piano oggettivo (lesione/potenziale lesione della pubblica fede) e piano soggettivo (dolo specifico: finalità di vantaggio o danno) è cruciale: il primo attiene alla offensività della condotta, il secondo alla responsabilità morale dell'agente.
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