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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23233/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 494 c.p., lamentando che non sarebbe stato accertato un danno concreto alla fede pubblica e alle persone a cui si era sostituito; (2) errore nel rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che il vincolo della continuazione non escludeva automaticamente tale causa e che era necessario valutare il pericolo significativo per escluderne l'applicabilità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato continuato di sostituzione di persona ai sensi dell'art. 494 c.p., ritenendo infondati entrambi i motivi. Sul primo motivo la Corte ha osservato che l'impugnazione si concentrava su profili in parte estranei al motivo di appello originario e che, comunque, l'art. 494 c.p. non richiede l'effettiva produzione di un danno alla fede pubblica o ai sostituiti: è sufficiente la condotta ingannatoria idonea a esporre la pubblica fede a pericolo e la presenza del dolo specifico (finalità di procurare vantaggio o recare danno). Sul secondo motivo la Corte ha ricordato che la continuazione non esclude di per sé la particolare tenuità; tuttavia il giudice di merito ha valutato concretamente gli elementi (perseveranza del proposito criminoso, pluralità di condotte e destinatari, entità dell'offesa alla pubblica fede) e ha motivatamente escluso la tenuità, decisione non sindacabile in questa sede. Conseguono la condanna alle spese processuali e l'obbligo di rifondere alla parte civile Giannone Mario Valentino €1.800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona)

    La fattispecie è integrata dalla condotta di sostituzione o dall'uso di false generalità; ai fini del reato non è necessario che si sia effettivamente prodotto un danno alla pubblica fede o alle persone sostituite: rileva l'idoneità della condotta a esporre la pubblica fede a pericolo e il dolo specifico (finalità di procurare un vantaggio o recare un danno).

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    La causa di non punibilità può essere riconosciuta anche in presenza di reati in continuazione, ma solo dopo una valutazione complessiva e concreta degli elementi (natura e gravità dei fatti, tipologia dei beni protetti, modalità, finalità, conseguenze, periodo e contesto, intensità del dolo, ecc.). La continuazione non determina automaticamente il diniego.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p. (limiti di motivazione dell'impugnazione)

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi proponibili in cassazione in relazione a quanto dedotto nei gradi precedenti; il ricorso non può introdurre profili inediti estranei al motivo di appello originario senza incorrere in rilievi di improcedibilità o irrilevanza.

  • art. 611 cod. proc. pen. (trattazione cartolare; richiamo alle modifiche legislative)

    art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150

    La trattazione può svolgersi per iscritto (cartolare) in assenza di richiesta di udienza; in tale modalità non si può rinviare per astensione delle parti o dei difensori che non abbiano chiesto espressamente il rinvio.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese in caso di rigetto)

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) non è necessario provare un danno concreto: è sufficiente la condotta ingannatoria idonea a esporre la pubblica fede a pericolo e la presenza del dolo specifico (finalità di vantaggio o danno).
  • In cassazione non si possono efficacemente censurare aspetti non originariamente sollevati nei precedenti gradi di giudizio; i profili 'inediti' possono essere ritenuti irrilevanti o non ammissibili.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere compatibile con reati in continuazione, ma la sua esclusione o riconoscimento dipende da una valutazione concreta e motivata del giudice di merito; elementi come perseveranza, pluralità di condotte e destinatari, e l'entità dell'offesa ostano al riconoscimento della tenuità.
  • Nella trattazione cartolare del ricorso le astensioni proclamate dai difensori (specie se riferite a giorni di udienza) non comportano automaticamente il rinvio del procedimento se non vi è richiesta o motivo processuale che lo giustifichi.
  • La distinzione tra piano oggettivo (lesione/potenziale lesione della pubblica fede) e piano soggettivo (dolo specifico: finalità di vantaggio o danno) è cruciale: il primo attiene alla offensività della condotta, il secondo alla responsabilità morale dell'agente.

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