Regolamento (UE) 2018/1461
Regolamento (UE) 2018/1461 della Commissione, del 28 settembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) negli integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nell’elenco unionale degli additivi alimentari l’idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC), identificata come E 463a, per l’uso negli integratori alimentari solidi in forma di compresse. Contestualmente, ne stabilisce le specifiche tecniche e di purezza nel regolamento (UE) n. 231/2012. L’autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso problemi di sicurezza all’uso proposto entro il limite massimo di 20 000 mg/kg.
Modifica gli elenchi e le specifiche UE per autorizzare l’uso dell’idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) come additivo alimentare negli integratori alimentari solidi in compresse, con attribuzione del numero E 463a.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi alimentari nell’Unione europea, in particolare all’inserimento della L-HPC nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e all’aggiornamento delle sue specifiche nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. Riguarda gli operatori del settore alimentare che producono o immettono sul mercato integratori alimentari in forma solida, limitatamente alle compresse, nonché le autorità degli Stati membri chiamate ad applicare l’autorizzazione. L’uso autorizzato è circoscritto agli integratori alimentari sotto forma di compresse, con un livello massimo di 20 000 mg/kg; non risultano altre estensioni d’uso nel testo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
Regolamento (UE) 2018/1461: autorizzazione dell’idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) negli integratori alimentari
Il regolamento modifica la disciplina unionale degli additivi alimentari per inserire l’idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, o L-HPC, con numero E 463a. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari, e del regolamento (UE) n. 231/2012, che ne fissa le specifiche, ed è adottato secondo la procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.
Contesto e motivazione dell’intervento
Dai considerando emerge che l’elenco unionale degli additivi alimentari contenuto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 consente l’immissione sul mercato e l’uso degli additivi solo alle condizioni ivi indicate. Poiché la Commissione ha ricevuto una domanda di autorizzazione per l’uso della L-HPC come additivo negli integratori alimentari in forma di compresse, la sostanza è stata valutata dall’EFSA, che nel parere del 20 gennaio 2018 ha concluso che l’uso proposto, fino a 20 000 mg/kg e con livello tipico di 10 000 mg/kg, non pone problemi di sicurezza.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione è strettamente circoscritta agli integratori alimentari in forma solida, e in particolare alle compresse, rientranti nella categoria 17.1 dell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Il testo non estende l’uso ad altre categorie di alimenti o ad altre forme di presentazione. La L-HPC viene così inserita sia nell’elenco generale degli additivi autorizzati sia nella categoria alimentare specifica in cui può essere utilizzata.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1333/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo quanto dettagliato nell’allegato I del regolamento. In particolare:
- nella parte B, dopo l’additivo E 463 idrossipropilcellulosa, è inserita la nuova voce E 463a relativa all’idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC);
- nella parte E, categoria alimentare 17.1, dopo la voce E 459 beta-ciclodestrina, è inserita la voce E 463a con il limite massimo di 20 000 mg/kg e con l’indicazione che l’uso è consentito solo negli integratori alimentari sotto forma di compresse.
Specifiche dell’additivo ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2012
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 inserendo le specifiche dell’E 463a. La voce di specifica definisce la sostanza come etere di cellulosa a bassa sostituzione ottenuto mediante eterificazione parziale delle unità di anidroglucosio della cellulosa pura con ossido di propilene/gruppi idrossipropilici, successiva purificazione, essiccazione e macinazione.
La specifica precisa inoltre che:
- il contenuto di gruppi idrossipropilici deve essere compreso tra il 5,0 % e il 16,0 % sulla sostanza secca;
- la L-HPC è distinta dall’idrossipropilcellulosa E 463 per il diverso grado di sostituzione molare;
- il numero CAS è 9004-64-2;
- il peso molecolare è indicato in un intervallo approssimativo tra 30 000 e 150 000 g/mol;
- sono definiti criteri sulle dimensioni particellari sia con diffrazione laser sia con SEC;
- sono fissati parametri di descrizione fisica, solubilità, pH e metodi analitici di determinazione.
Requisiti di purezza e contaminanti
La nuova voce E 463a stabilisce limiti di purezza e di contaminazione rilevanti per gli operatori del settore. In particolare, i limiti massimi previsti sono:
- perdita all’essiccazione: non più del 5,0 %;
- residuo alla calcinazione: non più dello 0,8 %;
- cloridrine di propilene: non più di 0,1 mg/kg su base anidra;
- arsenico: non più di 2 mg/kg;
- piombo: non più di 1 mg/kg;
- mercurio: non più di 0,5 mg/kg;
- cadmio: non più di 0,15 mg/kg.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Inserimento nell’elenco UE degli additivi alimentari
Modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 inserendo l’idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) nella parte B tra gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, con il numero E 463a.
Autorizzazione limitata agli integratori in compresse
Nella parte E dell’allegato II, categoria alimentare 17.1, autorizza l’uso di E 463a solo negli integratori alimentari in forma solida sotto forma di compresse, con livello massimo pari a 20 000 mg/kg.
Aggiornamento delle specifiche tecniche
Modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 inserendo le specifiche dell’E 463a, comprensive di definizione, sinonimi, caratteristiche chimiche e fisiche, criteri di purezza e limiti per contaminanti.
Parametri di composizione e identificazione
Definisce la L-HPC come etere di cellulosa a bassa sostituzione con contenuto di gruppi idrossipropilici non inferiore al 5,0 % e non superiore al 16,0 % sulla sostanza secca; indica inoltre numero CAS 9004-64-2, peso molecolare indicativo tra 30 000 e 150 000 g/mol e caratteristiche dimensionali delle particelle.
Limiti di purezza e contaminanti
Stabilisce limiti massimi per perdita all’essiccazione (non più del 5,0 %), residuo alla calcinazione (non più dello 0,8 %), cloridrine di propilene (non più di 0,1 mg/kg su base anidra), arsenico (2 mg/kg), piombo (1 mg/kg), mercurio (0,5 mg/kg) e cadmio (0,15 mg/kg).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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