Regolamento (UE) 2018/1300
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1300 della Commissione, del 27 settembre 2018, recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari della Norvegia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime UE dei titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari provenienti dalla Norvegia, recependo nuovi contingenti tariffari previsti dall’accordo UE-Norvegia del 2018. Stabilisce inoltre un periodo straordinario nel 2018 per presentare domande, rilasciare titoli e riconoscere nuovi importatori non ancora autorizzati secondo la procedura ordinaria. Le deroghe sono limitate ai contingenti interessati e valgono per consentire l’avvio operativo delle nuove quote dal 1° ottobre 2018.
Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per introdurre e disciplinare nuovi contingenti tariffari per prodotti lattiero-caseari originari della Norvegia, con deroghe procedurali per il rilascio dei titoli di importazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che importano prodotti lattiero-caseari nell’Unione nell’ambito dei contingenti tariffari collegati agli accordi UE-Norvegia, in particolare ai contingenti con numeri d’ordine 09.4228, 09.4229 e 09.4179. Riguarda gli Stati membri per il riconoscimento degli importatori, la ricezione delle domande e le comunicazioni alla Commissione. Si applica dal 1° ottobre 2018, con entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, e disciplina specificamente il periodo transitorio ottobre-dicembre 2018 e, per taluni profili, gennaio-giugno 2019; restano esclusi gli scambi fuori dai contingenti contemplati dagli accordi con la Norvegia.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1300: titoli di importazione per prodotti lattiero-caseari originari della Norvegia
Il regolamento interviene sul sistema UE dei titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari al fine di dare attuazione ai nuovi contingenti tariffari previsti dall’accordo in forma di scambio di lettere tra Unione europea e Regno di Norvegia. La necessità dell’intervento deriva dall’entrata in vigore dei nuovi contingenti dal 1° ottobre 2018 e dall’esigenza di predisporre una procedura transitoria per il rilascio dei titoli e il riconoscimento degli importatori.
Contesto normativo e finalità
La Commissione fonda l’intervento sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, sull’articolo 187, che consente la disciplina dei titoli di importazione nel settore agricolo. I considerando chiariscono che l’accordo con la Norvegia, approvato con decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, introduce nuovi contingenti per prodotti lattiero-caseari e che, poiché i quantitativi si applicano dal 1° ottobre 2018, occorre adattare le regole del regolamento (CE) n. 2535/2001 per consentire una gestione immediata e ordinata delle domande.
Modifiche al regolamento (CE) n. 2535/2001
L’articolo 1 aggiorna il regolamento di base inserendo espressamente tra i contingenti disciplinati quelli previsti dagli accordi con la Norvegia, sia quelli già esistenti sia quelli introdotti dall’accordo approvato con decisione (UE) 2018/760. Viene inoltre richiamata, all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), la normativa applicabile alle regole del punto 9 degli accordi con la Norvegia. Infine, l’allegato I, punto I.H, è sostituito integralmente dal nuovo testo allegato al regolamento.
Deroghe procedurali per il 2018
L’articolo 2 introduce un regime speciale, limitato ai contingenti 09.4228 e 09.4229, per consentire l’avvio dei nuovi contingenti nel 2018.
- Le domande di titoli di importazione devono essere presentate dal 1° all’8 ottobre 2018.
- Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 15 ottobre 2018, i quantitativi totali, compresi quelli negativi, espressi in chilogrammi e suddivisi per numero d’ordine.
- I titoli sono rilasciati dal 23 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018.
Per i titoli rilasciati in ottobre 2018, la validità decorre dalla data di rilascio e si estende fino al 31 dicembre 2018, in deroga alla regola ordinaria dell’articolo 16, paragrafo 3.
Riconoscimento degli importatori e requisiti transitori
Per i periodi 1° ottobre-31 dicembre 2018 e 1° gennaio-30 giugno 2019, il regolamento consente ai soggetti non ancora riconosciuti di accedere alla procedura di riconoscimento in via straordinaria.
- La domanda di riconoscimento va presentata dal 1° all’8 ottobre 2018 all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento e registrazione IVA.
- Il richiedente deve provare di aver importato o esportato nell’Unione, nel 2017 e nel 2018, almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari del capitolo 04 della nomenclatura combinata.
- Le autorità competenti devono comunicare l’esito entro il 12 ottobre 2018.
- In caso di esito positivo, il riconoscimento è valido fino al 30 giugno 2019 e si considera valido, per l’accesso ai contingenti, dal 1° ottobre 2018.
Comunicazioni tra Stati membri e Commissione
Le autorità nazionali devono trasmettere alla Commissione, entro il 19 ottobre 2018, gli elenchi degli importatori riconosciuti. La comunicazione deve includere numero di riconoscimento, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. La Commissione, a sua volta, inoltra gli elenchi alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Contingenti tariffari introdotti o aggiornati
L’allegato al regolamento sostituisce il punto I.H dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 e definisce i contingenti tariffari a dazio esente nell’ambito degli accordi con la Norvegia. I prodotti interessati sono:
- siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, codice NC 0404 10, contingente 09.4228;
- siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore proteico superiore al 15% e tenore di materie grasse non superiore all’1,5%, codice NC 0404 10 02, contingente 09.4229;
- formaggi e latticini, codice NC 0406, contingente 09.4179.
Per ottobre-dicembre 2018, i quantitativi sono pari a 313 tonnellate per il contingente 09.4228 e 788 tonnellate per il contingente 09.4229; per il contingente 09.4179 il quantitativo non è applicabile in quel periodo. Dal 2019, i quantitativi annui sono rispettivamente 1 250 tonnellate, 3 150 tonnellate e 7 200 tonnellate, ripartiti in due semestri uguali da 625, 1 575 e 3 600 tonnellate.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° ottobre 2018. Questo consente di allineare il regime amministrativo dei titoli di importazione con la data di apertura effettiva dei nuovi contingenti norvegesi.
Disposizioni principali
Aggiornamento del regolamento (CE) n. 2535/2001
L’articolo 1 modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per includere tra i contingenti disciplinati anche quelli previsti dall’allegato IV dell’accordo UE-Norvegia approvato con decisione (UE) 2018/760, oltre ai contingenti già previsti dall’allegato V dell’accordo approvato con decisione 2011/818/UE. Viene anche sostituita la regola richiamata all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), e aggiornato l’allegato I, punto I.H.
Nuovo periodo di assegnazione per i contingenti norvegesi
In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), per i contingenti 09.4228 e 09.4229 è aperto nel 2018 un periodo supplementare: domande di titoli dal 1° all’8 ottobre 2018, comunicazione degli Stati membri alla Commissione entro il 15 ottobre 2018 e rilascio dei titoli dal 23 al 31 ottobre 2018.
Validità dei titoli rilasciati nell’ottobre 2018
In deroga all’articolo 16, paragrafo 3, i titoli di importazione rilasciati in ottobre 2018 per i contingenti interessati sono validi dalla data di rilascio fino al 31 dicembre 2018.
Procedura speciale di riconoscimento degli importatori
In deroga all’articolo 8, per le importazioni nei periodi 1° ottobre-31 dicembre 2018 e 1° gennaio-30 giugno 2019, i richiedenti non ancora riconosciuti presentano domanda di riconoscimento dal 1° all’8 ottobre 2018 all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti e registrati ai fini IVA. Devono allegare la prova di aver importato o esportato nell’UE almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari del capitolo 04 della nomenclatura combinata sia nel 2017 sia nel 2018.
Termini per decisione sul riconoscimento e durata
In deroga all’articolo 9, le autorità competenti devono comunicare l’esito della procedura entro il 12 ottobre 2018. In caso di esito positivo, attribuiscono il numero di riconoscimento; il riconoscimento vale fino al 30 giugno 2019 ed è considerato valido, per il contingente, dal 1° ottobre 2018.
Comunicazione alla Commissione degli importatori riconosciuti
In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, le autorità degli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 19 ottobre 2018, gli elenchi degli importatori riconosciuti. L’elenco deve contenere numero di riconoscimento, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica; la Commissione lo inoltra agli altri Stati membri.
Nuovi contingenti tariffari e quantitativi
L’allegato sostituisce il punto I.H dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 e inserisce i contingenti tariffari nell’ambito degli accordi con la Norvegia, a dazio esente. Per il periodo ottobre-dicembre 2018 sono previsti 313 tonnellate per il contingente 09.4228 e 788 tonnellate per il contingente 09.4229; per il contingente 09.4179 il quantitativo non è applicabile in tale periodo. Dal 2019 i quantitativi annui sono 1 250 tonnellate, 3 150 tonnellate e 7 200 tonnellate rispettivamente; per il 2019 i quantitativi sono ripartiti in due semestri uguali (gennaio-giugno e luglio-dicembre) per ciascun contingente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° ottobre 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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