Regolamento (UE) 2018/1301
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301 della Commissione, del 27 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, recependo modifiche intervenute in precedenti decisioni della Commissione e adattando elenchi e certificati veterinari. Introduce o consolida autorizzazioni territoriali per specifici paesi o parti di territorio, tra cui Bosnia-Erzegovina, Kuwait e alcune province turche, e precisa condizioni sanitarie e di trasporto per l’ingresso, il transito e la reintroduzione degli equidi. Modifica inoltre la formulazione di alcune dichiarazioni sanitarie nei certificati e riallinea la parte relativa agli ovuli/embrioni equini. L’applicazione è immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 sulle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, con aggiornamento di allegati, elenchi paesi/parti di territorio e modelli certificativi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Riguarda l’introduzione nell’Unione di equidi vivi, la loro ammissione temporanea, il transito, la reintroduzione dopo esportazione temporanea e le importazioni di equidi, nonché di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, in quanto modifica i modelli e gli elenchi contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. Incide sui soggetti della filiera veterinaria e doganale: autorità competenti, veterinari ufficiali, esportatori, proprietari e responsabili della partita, con particolare riferimento ai paesi terzi e alle parti di territorio autorizzati. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale equino. L’intervento si inserisce nel passaggio dal precedente sistema di decisioni della Commissione al nuovo assetto regolamentare applicabile dal 1° ottobre 2018, recependo aggiornamenti intervenuti nel frattempo e uniformando i modelli certificativi.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama la direttiva 2009/156/CE sulle condizioni di polizia sanitaria per i movimenti e le importazioni di equidi, nonché le direttive 91/496/CEE e 92/65/CEE per i controlli veterinari e gli scambi/importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni. I considerando chiariscono che il regolamento 2018/659 sostituisce varie decisioni precedenti e che il presente atto serve ad allinearne il contenuto a nuove decisioni di esecuzione e a richieste di alcuni paesi terzi, anche per specifici territori regionalizzati.
Modifiche all’allegato I: paesi terzi e parti di territorio autorizzati
L’allegato I viene sostituito integralmente e contiene l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni equini, con indicazione dei gruppi sanitari, dei codici ISO, delle possibili destinazioni e delle condizioni specifiche. Tra gli elementi di rilievo figurano:
- Bosnia-Erzegovina, autorizzata per talune categorie di ingresso di cavalli registrati in attesa di controllo della Commissione;
- Kuwait, autorizzato per l’ingresso di sperma equino a seguito dell’approvazione di un centro di raccolta;
- Turchia, con autorizzazione per le province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag, considerate indenni da morva da oltre sei mesi rispetto al caso del 15 dicembre 2017;
- ulteriori aggiornamenti su voci territoriali già esistenti, compresi casi di regionalizzazione e condizioni specifiche di certificazione.
L’allegato elenca inoltre numerosi paesi e territori con differenti gradi di autorizzazione per:
- ammissione temporanea di cavalli registrati;
- reintroduzione dopo esportazione temporanea;
- importazione di cavalli registrati, equidi da allevamento e da reddito;
- importazione di equidi da macello;
- transito di equidi;
- sperma, ovuli ed embrioni di equidi.
Modifiche all’allegato II: certificati sanitari, dichiarazioni e condizioni tecniche
L’allegato II è la parte più ampia del regolamento e sostituisce i modelli certificativi previsti dal regolamento 2018/659 per diverse ipotesi operative.
Ammissione temporanea di cavalli registrati e transito
Per l’ammissione temporanea di cavalli registrati per meno di 90 giorni, il certificato sanitario richiede:
- identificazione dell’animale e corrispondenza con il documento di identificazione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento 2018/659;
- condizioni sul paese o sulla parte di territorio di spedizione, con richiamo al gruppo sanitario e alle malattie soggette a notifica obbligatoria;
- assenza di casi recenti di peste equina, encefalomielite equina venezuelana, durina, morva e, a seconda dei casi, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;
- soggiorno pre-esportazione in azienda sotto controllo veterinario, per almeno 40 o 60 giorni a seconda del gruppo sanitario;
- isolamento o quarantena protetta da vettori per i gruppi sanitari più sensibili, con specifiche su strutture a prova di vettore e monitoraggio;
- vaccinazioni e test diagnostici per peste equina, encefalomielite equina venezuelana, arterite virale equina, anemia infettiva equina, morva, durina, encefalomielite equina orientale e occidentale, encefalite giapponese, secondo il gruppo sanitario di provenienza.
Per il transito nell’Unione verso un paese terzo, il certificato riprende la logica sanitaria dell’ammissione temporanea, ma aggiunge l’obbligo che l’equino sia diretto fuori dall’Unione senza indugio e che il transito avvenga senza contatti con equidi non conformi a standard equivalenti. Sono previste prescrizioni sulle condizioni di trasporto, sulla disinfezione dei mezzi e sulla protezione dai vettori, con indicazione del paese di destinazione fuori dall’Unione.
Reintroduzione dopo esportazione temporanea di cavalli registrati
Il regolamento distingue:
- la reintroduzione dopo esportazione temporanea non superiore a 30 giorni per corse, competizioni e manifestazioni culturali;
- la reintroduzione dopo esportazione temporanea non superiore a 90 giorni per particolari competizioni o corse internazionali.
Per i cavalli registrati partecipanti a eventi sportivi sotto il patrocinio della Fédération Equestre Internationale, il certificato ammette la reintroduzione da specifiche competizioni internazionali o da eventi come Giochi olimpici, paralimpici, equestri mondiali, Giochi asiatici, Giochi americani e LG Global Champions Tour in alcune sedi. Per le corse particolari sono espressamente menzionate Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World-Cup e Hong Kong International Races, nonché corse internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti e Qatar.
In entrambi i casi il proprietario o il rappresentante deve dichiarare, tra l’altro:
- la temporanea esportazione dall’Unione o l’introduzione nel paese di spedizione;
- che l’animale non è stato fuori dall’Unione oltre il limite temporale previsto;
- l’assenza di contatti recenti con equidi infetti o sospetti;
- il rispetto delle condizioni di soggiorno/isolamento e di trasporto.
Importazione di cavalli registrati, equini registrati e equidi da allevamento e da reddito
Per l’importazione in senso stretto, il certificato si applica a:
- cavallo registrato;
- equino registrato, diverso dal cavallo;
- equino da allevamento e da reddito.
Le condizioni riproducono la struttura sanitaria già vista per l’ammissione temporanea, ma con soggiorno pre-esportazione di almeno 90 giorni, o dalla nascita se l’animale è più giovane, oppure dalla data di ingresso se importato direttamente dall’Unione nei 90 giorni precedenti. Per alcuni gruppi sanitari è richiesto isolamento pre-esportazione in centri riconosciuti, e per il gruppo F una quarantena protetta da vettori particolarmente rigorosa.
Sono dettagliati numerosi test e requisiti, tra cui:
- peste equina: assenza di vaccinazione recente o, in alternativa, vaccinazione con precise finestre temporali e/o test sierologici/di identificazione dell’agente;
- encefalomielite equina venezuelana: assenza di vaccinazione nei 60 giorni precedenti oppure vaccinazione, quarantena protetta da vettori e test negativi;
- arterite virale equina: obblighi specifici per maschi non castrati di oltre 180 giorni, con test sierologici, test sul seme, vaccinazioni, protocolli di isolamento o esenzioni legate a specifiche manifestazioni;
- anemia infettiva equina: eccezione per l’Islanda o test AGID/Coggins o ELISA negativi entro 30 giorni;
- morva e durina: test di fissazione del complemento negativi entro finestre temporali precise, con restrizioni aggiuntive sull’impiego riproduttivo per la durina;
- encefalomielite equina orientale e occidentale: assenza di casi, vaccinazione o quarantena con test di inibizione dell’emoagglutinazione;
- encefalite giapponese: quarantena protetta da vettori, test sierologici o ELISA IgM, oppure vaccinazione;
- peste equina per gruppi E e F: protocolli di prova sierologica o test di identificazione dell’agente, anche con riferimenti all’allegato IV della direttiva 2009/156/CE e al manuale OIE.
Importazione di equidi da macello
Per gli equidi da macello, il regolamento prevede un certificato sanitario distinto, con requisiti analoghi ma adattati alla destinazione alla macellazione. Sono richieste, oltre alle condizioni veterinarie, garanzie di sanità pubblica ai sensi della direttiva 96/22/CE e del piano di sorveglianza dei residui approvato ai sensi della direttiva 96/23/CE.
È inoltre imposto che gli animali:
- non siano stati trattati con sostanze vietate per finalità diverse da quelle terapeutiche o zootecniche consentite;
- siano trasportati direttamente al macello, oppure attraverso un solo mercato/centro di raccolta o smistamento autorizzato, senza contatti con equidi di stato sanitario diverso;
- viaggino in veicoli o container puliti e disinfettati, costruiti per impedire fuoriuscite di deiezioni, lettiera e foraggio.
Regole formali dei certificati e delle dichiarazioni
Per tutti i modelli, il regolamento ribadisce alcune regole formali comuni:
- rilascio del certificato il giorno del carico o, in alcuni casi, l’ultimo giorno lavorativo precedente;
- redazione in una lingua comprensibile al veterinario certificatore e in una lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro di introduzione nel territorio dell’Unione;
- un solo destinatario per certificato;
- firma e timbro in colore diverso da quello del testo stampato;
- certificato composto da un solo foglio oppure da fogli numerati, spillati e costituenti un insieme indivisibile.
Le dichiarazioni del proprietario o del rappresentante devono accompagnare il certificato e attestare, in sintesi, permanenza minima nel paese di spedizione, assenza di contatti a rischio nei 15 giorni precedenti, rispetto dei requisiti di soggiorno/isolamento e organizzazione del trasporto conforme al benessere animale.
Allegato III: ovuli/embrioni equini
L’allegato III è modificato solo in parte: nelle intestazioni della parte II dei modelli di certificato sanitario la dicitura generica «Ovuli/embrioni equini» viene sostituita da:
- «Ovuli/embrioni equini – Sezione A»;
- «Ovuli/embrioni equini – Sezione B».
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2018/659
L’articolo 1 sostituisce o aggiorna gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 secondo gli allegati del regolamento modificativo.
Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio autorizzati
L’allegato I sostituisce integralmente l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di partite di equidi, sperma, ovuli ed embrioni di equidi. Tra le novità: autorizzazione temporanea o specifica per Bosnia-Erzegovina, Kuwait e determinate province della Turchia; aggiornamenti per altre voci territoriali e per le condizioni specifiche di certificazione.
Nuovi modelli di certificato sanitario e dichiarazioni per ammissione temporanea e transito
L’allegato II sostituisce le parti 1, 2 e 3 del regolamento 2018/659 e riformula i modelli per l’ammissione temporanea di cavalli registrati per meno di 90 giorni, per il transito di equidi e per le dichiarazioni del proprietario o del rappresentante. Sono dettagliate condizioni sanitarie, periodi minimi di soggiorno e isolamento, requisiti di vaccinazione e test diagnostici, nonché condizioni di trasporto.
Reintroduzione dopo esportazione temporanea
L’allegato II disciplina la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea: per corse, competizioni e manifestazioni culturali fino a 30 giorni, e per particolari competizioni o corse fino a 90 giorni. Sono previsti modelli separati per competizioni sportive sotto patrocinio FEI e per corse in Australia, Canada, Stati Uniti, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar, con requisiti specifici di permanenza, quarantena, controlli sanitari e prove documentali.
Importazioni di cavalli registrati, equini registrati e equidi da allevamento e da reddito
L’allegato II contiene il modello di certificato sanitario per l’importazione di un singolo cavallo registrato, equino registrato o equino da allevamento e da reddito. Richiede condizioni sul paese di origine, sulla situazione epidemiologica delle malattie elencate, su soggiorno pre-esportazione, isolamento, vaccinazioni e test, oltre a regole di trasporto e benessere animale.
Importazioni di equidi da macello e attestazioni di sanità pubblica
L’allegato II stabilisce anche il certificato per partite di equidi vivi da macello. Oltre ai requisiti sanitari veterinari, introduce un attestato di sanità pubblica: assenza di trattamento con sostanze ormonali o anabolizzanti non consentite ai sensi della direttiva 96/22/CE e rispetto delle garanzie del piano di sorveglianza dei residui approvato ai sensi della direttiva 96/23/CE.
Chiarimenti sulle dichiarazioni sanitarie e sui test
Il regolamento modifica la formulazione di alcune dichiarazioni nei certificati, in particolare su morva, durina, peste equina, encefalomieliti equine, encefalite giapponese, arterite virale equina, anemia infettiva equina e stomatite vescicolare. Prevede inoltre varianti di test, tempistiche, requisiti di quarantena protetta da vettori, condizioni di vaccinazione e risultati negativi richiesti.
Aggiornamento dell’allegato III su ovuli/embrioni equini
Nell’allegato III del regolamento 2018/659, la dicitura relativa a «Ovuli/embrioni equini» è sostituita con «Ovuli/embrioni equini – Sezione A» e «Ovuli/embrioni equini – Sezione B» nelle rispettive intestazioni della parte II dei modelli di certificato sanitario.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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