Regolamento (UE) 2018/1472
Regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione, del 28 settembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE dell’additivo alimentare E 120 alla luce della nuova valutazione scientifica dell’EFSA. La Commissione sostituisce la denominazione dell’additivo e rivede le specifiche tecniche, in particolare per riflettere meglio il materiale effettivamente utilizzato e per aggiornare i limiti relativi a impurità, elementi tossici e composti proteici. L’intervento decorre dal 23 ottobre 2019, concedendo agli operatori alimentari un periodo di adeguamento.
Modifica la denominazione e le specifiche dell’additivo alimentare E 120, sostituendo "Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio" con "Acido carminico, carminio" negli atti UE applicabili.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi alimentari autorizzati nell’Unione europea, in particolare alla sostanza E 120 usata come colorante negli alimenti. Incide sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco degli additivi autorizzati e le relative condizioni d’uso, e sull’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, che fissa le specifiche tecniche degli additivi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica solo dal 23 ottobre 2019.
E 120 Acido carminico, carminio
Il regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione interviene sulla disciplina degli additivi alimentari per aggiornare la voce E 120, a seguito della nuova valutazione di sicurezza effettuata dall’EFSA. L’obiettivo è allineare la denominazione dell’additivo alla sua natura effettiva e aggiornare le specifiche tecniche contenute nel diritto UE secondario.
Contesto normativo e motivazioni
L’intervento si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco unionale degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro impiego, e del regolamento (UE) n. 231/2012, che ne stabilisce le specifiche. La Commissione richiama il programma di nuova valutazione previsto dal regolamento (UE) n. 257/2010 e il parere scientifico EFSA del 18 novembre 2015, dal quale emerge che:
- non vi è motivo di rivedere la dose giornaliera ammissibile (DGA) dell’E 120;
- le stime di esposizione per tutti i gruppi della popolazione risultano inferiori alla DGA;
- è opportuno rivedere la denominazione dell’additivo e aggiornare le specifiche su materiale non considerato, elementi tossici e composti proteici.
Modifica dell’elenco degli additivi autorizzati
L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la vecchia denominazione "E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio" con "E 120 Acido carminico, carminio". Si tratta di una modifica terminologica che incide sull’identificazione dell’additivo autorizzato negli alimenti.
Aggiornamento delle specifiche dell’additivo
L’articolo 2 rinvia all’allegato del regolamento, che sostituisce la voce corrispondente nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. La nuova scheda descrive l’additivo come acido carminico e carminio, con i seguenti elementi principali:
- origine da estratti acquosi, alcolici-acquosi o alcolici della cocciniglia, ossia i corpi essiccati delle femmine di Dactylopius coccus Costa;
- qualificazione dei carmini come pigmenti di alluminio dell’acido carminico, con rapporto molare 1:2;
- indicazione di sinonimi, Colour Index n. 75470 ed EINECS;
- specificazione della formula chimica, del peso molecolare e del tenore minimo, pari ad almeno il 90% di acido carminico e almeno il 50% nei chelati;
- definizione della descrizione fisica, da rosso a rosso scuro, friabile, solido o in polvere.
Parametri di identificazione e purezza
La nuova voce contiene anche criteri tecnici dettagliati per l’identificazione e la purezza. In particolare prevede:
- massimi spettrali per l’acido carminico e per l’acido 4-ammino carminico;
- possibilità di distinguere l’acido carminico dalla sua ammina mediante HPLC nei prodotti in commercio;
- limiti per i residui di solventi: etanolo non più di 150 mg/kg e metanolo non più di 50 mg/kg;
- limiti per le ceneri totali: non più del 5% per l’acido carminico e non più del 12% per il carminio;
- limiti per le proteine: non più del 2,2% per l’acido carminico e non più del 25% per il carminio;
- limite per l’acido 4-ammino carminico: non più del 3% rispetto all’acido carminico;
- limite per le sostanze insolubili in ammoniaca diluita: non più dell’1% per il carminio;
- limiti per arsenico, piombo, mercurio e cadmio, rispettivamente non oltre 1 mg/kg, 1,5 mg/kg, 0,5 mg/kg e 0,1 mg/kg;
- criterio microbiologico di assenza di Salmonella spp. in 10 g. È inoltre espressamente autorizzato l’uso di pigmenti di alluminio di questo colorante.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 23 ottobre 2019, così da garantire agli operatori del settore alimentare un periodo di adeguamento ai nuovi requisiti.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori alimentari e per i professionisti che assistono imprese del settore, il regolamento comporta la necessità di verificare:
- la corretta denominazione dell’additivo nelle schede tecniche, nelle formulazioni e nella documentazione regolatoria;
- la conformità delle specifiche del prodotto commercializzato ai nuovi parametri di purezza e contaminazione;
- l’adeguamento dei controlli qualitativi e dei capitolati di approvvigionamento entro la data di applicazione del 23 ottobre 2019.
Disposizioni principali
Ridenominazione dell’additivo E 120
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 ogni riferimento a "E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio" è sostituito da "E 120 Acido carminico, carminio".
Aggiornamento delle specifiche tecniche
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato secondo l’allegato del regolamento. La nuova voce E 120 descrive origine, definizione, sinonimi, identità chimica, tenore, caratteristiche fisiche e criteri di purezza, inclusi limiti per solventi residui, ceneri totali, proteine, acido 4-ammino carminico, sostanze insolubili, arsenico, piombo, mercurio, cadmio e assenza di Salmonella spp. in 10 g.
Base scientifica e finalità della modifica
La revisione deriva dal parere EFSA del 18 novembre 2015 sulla nuova valutazione dell’E 120, che ha confermato che non vi è motivo di rivedere la DGA e che l’esposizione stimata è inferiore alla DGA per tutti i gruppi di popolazione, raccomandando però l’aggiornamento della denominazione e delle specifiche.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 23 ottobre 2019. La Commissione ha espressamente previsto un periodo ragionevole per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai nuovi requisiti.
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