Sentenza del 06/03/2020 n. 6423 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla rimborsabilita' dell'IVA assolta e rimborsata alla ricorrente per l'acquisto in Italia di servizi di autonoleggio inclusi in pacchetti turistici destinati a clienti non residenti. L'Agenzia ha emesso avviso di recupero dell'IVA rimborsata; la contribuente ha impugnato sostenendo che, essendo stabilita fuori dall'Unione e avendo effettuato le vendite all'estero, non le si poteva applicare il regime di non rimborsabilita' previsto per le agenzie di viaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio. La Corte ha ritenuto applicabile, anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione Europea, l'interpretazione dell'art. 74-ter DPR 633/1972 fornita dall'art. 55 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, secondo cui l'IVA imputata all'agenzia per prestazioni e cessioni di beni rese a diretto vantaggio del viaggiatore non e' detraibile né rimborsabile. La Corte ha inoltre ritenuto conforme tale interpretazione al diritto dell'Unione (art. 310 Direttiva 2006/112/CE e principio di parita' di trattamento), ha escluso la violazione degli artt. 111 e 97 Cost., e ha rimesso al giudice di rinvio la valutazione del legittimo affidamento e delle questioni intertemporali relative a rimborsi gia' erogati e recuperati.
Norme richiamate
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 55
Alla luce di quanto previsto dall'art. 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui allo stesso articolo, comma 2, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione Europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione Europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si da luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria
Norma di interpretazione autentica dell'art. 74-ter DPR 633/1972 che estende la non rimborsabilita' dell'IVA sulle spese sostenute per prestazioni di terzi a vantaggio diretto dei viaggiatori anche alle agenzie stabilite fuori dall'Unione Europea.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter
Regime speciale 'base da base' per le agenzie di viaggio: la base imponibile e' il margine dell'agenzia (corrispettivo meno costi), e l'IVA relativa ai costi sostenuti per cessioni/prestazioni di terzi a vantaggio diretto dei viaggiatori non e' detraibile né rimborsabile.
Direttiva 2006/112/CE, art. 310
Gli importi dell'imposta sul valore aggiunto imputati all'agenzia di viaggi e turismo da altri soggetti passivi per le operazioni di cui all'art. 307 effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro
Fondamento unionale del divieto di detrazione/rimborso per l'IVA imputata alle agenzie su operazioni a diretto vantaggio del viaggiatore; giustifica l'applicazione della regola anche per agenzie non stabilite nell'UE, per assicurare corretta ripartizione del gettito e parita' di trattamento.
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 26
Origine normativa del regime speciale recepito dall'art. 74-ter; disciplina il trattamento IVA per le agenzie di viaggio che vendono pacchetti.
Direttiva 86/560/CEE, art. 3, par. 2
Principio che vieta di concedere ai non residenti rimborso IVA a condizioni piu' favorevoli rispetto ai soggetti residenti; usato per motivare l'estensione della non rimborsabilita' anche agli operatori non UE al fine di evitare vantaggi competitivi indebiti.
Costituzione italiana, artt. 111 e 97 (richiamati dalla sentenza)
La Corte ha ritenuto non violati tali principi dalla norma interpretativa retroattiva, posto che l'intervento era giustificato per chiarire una situazione interpretativa incerta e per tutelare parita' di trattamento e principi dell'Unione; comunque la valutazione circa il legittimo affidamento e eventuali effetti economici e' rinviata al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Per le agenzie di viaggio il regime 'base da base' (art. 74-ter DPR 633/1972) esclude la detrazione e il rimborso dell'IVA relativa a costi sostenuti per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
- L'interpretazione fornita dall'art. 55 del D.L. 69/2013 estende tale divieto anche alle agenzie stabilite al di fuori dell'Unione Europea: quindi un tour operator non UE che acquista servizi in Italia per clienti che usufruiscono i servizi in Italia non puo' pretendere rimborso dell'IVA sui costi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
- La limitazione del rimborso non contrasta col principio di neutralita' dell'IVA quando e' funzionale a garantire l'attribuzione corretta del gettito tra Stati membri e la parita' di trattamento tra operatori nelle medesime condizioni.
- Il divieto di trattamenti piu' favorevoli per i non residenti (art. 3(2) Direttiva 86/560) giustifica l'estensione della nozione di non rimborsabilita' anche per operatori non UE, per evitare vantaggi competitivi indebiti.
- Se sono gia' stati erogati rimborsi prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa, occorre verificare le questioni intertemporali e di recupero; la Corte ha indicato che la norma va applicata coerentemente con il diritto comunitario e che questioni di rimborsi già non recuperati possono richiedere approfondimento in sede di rinvio.
- In contenzioso e' importante documentare se le spese contestate rientrano effettivamente in pacchetti turistici e rappresentano prestazioni a diretto vantaggio dei viaggiatori, nonche' valutare e dedurre il legittimo affidamento solo se supportato da elementi chiari e rilevabili.
- Strategia pratica: prima di richiedere rimborsi per costi sostenuti in Italia, gli operatori non UE dovrebbero valutare il rischio di diniego ai sensi del regime speciale; in caso di recupero, valutare prontamente la possibilita' di impugnazione e la rilevanza di eventuali rimborsi gia' erogati e recuperati.
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