Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27426/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un viceispettore della Polizia di Stato adibito ad autista, accusato di avere compilato e sottoscritto falsamente fogli di viaggio, fogli di missione e modelli 106 relativi a trasferte e missioni che, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbero state non avvenute, avvenute con modalità diverse o annotate con finalità private. Il Tribunale di Ancona lo ha però assolto dal reato di falsità ideologica in certificati ex art. 480 c.p., riqualificando la contestazione originaria (artt. 479, 476, comma 2, c.p.) e applicando la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo che i viaggi fossero realmente avvenuti e che le inesattezze riguardassero elementi marginali, come data e percorso, senza incidenza concreta su buoni carburante e straordinari. Il Procuratore generale ha proposto ricorso deducendo violazione di legge per indebita applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la particolare tenuità era preclusa dall'abitualità della condotta, desunta dalla commissione di 32 falsificazioni in oltre un anno, in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite che esclude il beneficio in presenza di almeno tre reati della stessa indole unificati dalla continuazione. La difesa ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, richiamando la stessa giurisprudenza per sostenere che la mera reiterazione di condotte in continuazione non basta, da sola, a escludere la non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la pluralità di reati unificati dalla continuazione non è di per sé ostativa all'art. 131-bis c.p., ma può diventarlo se, in concreto, integri una condizione ostativa o il comportamento abituale. Tuttavia ha rilevato che il ricorso presupponeva una ricostruzione analitica dei singoli episodi e della loro concreta ascrivibilità oggettiva e soggettiva all'imputato, ricostruzione che mancava nella sentenza impugnata. La motivazione di merito, infatti, era generica e unitaria, e faceva dubitare persino della sussistenza del dolo per gran parte delle condotte contestate. Poiché l'accoglimento del ricorso avrebbe richiesto un nuovo accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità, il ricorso è stato respinto e resta ferma la decisione assolutoria di merito per particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 480 c.p.

    reato per il quale l'imputato è stato condannato solo in via riqualificatoria e poi assolto per particolare tenuità del fatto; la Corte non rivede nel merito la qualificazione, ma valuta la tenuità in rapporto alla concreta offensività

  • art. 479 c.p.

    richiamato come parte della contestazione originaria poi diversamente qualificata

  • art. 476, comma 2, c.p.

    richiamato come parte della contestazione originaria poi diversamente qualificata

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ribadisce che la sua applicabilità richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta e che la reiterazione di condotte in continuazione non è automaticamente ostativa

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    norma utilizzata per dedurre la violazione di legge in cassazione

  • art. 18891 del 27/01/2022

    non è una norma ma un precedente delle Sezioni Unite richiamato come fonte del principio sull'art. 131-bis e la continuazione

Massime di principio

  • La pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non esclude automaticamente la particolare tenuità del fatto; il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione, per numero, tipologia e modalità, integri una condizione ostativa o renda il comportamento abituale ai fini dell'art. 131-bis c.p.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione deve essere complessiva e ancorata a indicatori concreti, quali natura e gravità degli illeciti, beni giuridici protetti, modalità esecutive, finalità, contesto temporale, intensità del dolo e conseguenze del fatto.
  • Se la sentenza di merito descrive in modo unitario e generico una pluralità di condotte, senza analitica perimetrazione dei singoli episodi e della loro concreta riferibilità oggettiva e soggettiva all'imputato, il giudizio di cassazione non può trasformarsi in un nuovo accertamento di fatto.
  • La contestazione dell'applicazione dell'art. 131-bis per asserita abitualità richiede che dal giudizio di merito emerga con chiarezza la pluralità di condotte tipiche, antigiuridiche e colpevoli; in mancanza, il motivo di ricorso rischia di sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
  • La possibile rilevanza di un falso innocuo e, più in generale, la concreta offensività della falsificazione devono essere apprezzate dal giudice di merito alla luce del significato comunicativo dell'atto e del contesto in cui esso è formato e utilizzato.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.