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Ordinanza

Ordinanza n. 15362/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202503830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: perdurante inottemperanza del Ministero e del commissario ad acta alla sentenza che aveva accolto il ricorso contro il silenzio sulle istanze di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in Spagna

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno presentato, il 18 giugno 2026, un’istanza ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., deducendo la perdurante mancata esecuzione della sentenza del 2 luglio 2025, che aveva accolto il ricorso collettivo contro il silenzio del Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Spagna, e l’inerzia anche del commissario ad acta nominato in quella sede. Dopo una precedente ordinanza istruttoria del 17 luglio 2026, il Ministero ha depositato il 21 settembre 2026 un provvedimento finale riferito soltanto a una ricorrente; l’istruttoria viene quindi reiterata rispetto agli altri ricorrenti.

La decisione

Il TAR non definisce l’istanza di ottemperanza e dispone un ulteriore incombente istruttorio a carico del Ministero, chiedendo chiarimenti documentati sullo stato dell’esecuzione della sentenza anche con riferimento alle posizioni degli altri ricorrenti. Assegna termine fino al 27 novembre 2026 e fissa la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026. Resta fermo, nelle more, il potere-dovere del Ministero e del commissario ad acta di dare attuazione alla sentenza.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 4, c.p.a.

    i ricorrenti in epigrafe, con istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a., depositata il 18 giugno 2026, hanno dedotto la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione resistente nonché del commissario ad acta

    La disposizione è indicata quale base dell’istanza con cui i ricorrenti hanno dedotto la perdurante inottemperanza alla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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