Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/01/2015 n. 254 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Diritto al rimborso - Messa in liquidazione della società - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diritto della società al rimborso dell'IVA maturata durante gli anni in cui esercitava effettivamente l'attività d'impresa. L'Amministrazione aveva contestato il rimborso ritenendo che la messa in liquidazione comportasse la cessazione dell'attività o rendesse la società non operativa. La società sosteneva invece che la liquidazione non equivalesse, di per sé, alla cessazione dell'attività ai fini IVA e che il credito fosse sorto in periodi nei quali l'attività d'impresa era stata realmente esercitata.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La messa in liquidazione non determina automaticamente la cessazione dell'attività ai fini IVA, che si verifica soltanto con la conclusione di tutte le operazioni di liquidazione, compresi l'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti. La società può quindi conservare il diritto al rimborso dell'IVA maturata negli anni di effettivo esercizio dell'impresa, anche se successivamente posta in liquidazione per ottenere il rimborso.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulla cessazione dell'attività e sul rimborso dell'imposta

    Ai fini IVA, la cessazione dell'attività non coincide con la semplice messa in liquidazione, ma si realizza solo quando sono terminate tutte le operazioni necessarie alla liquidazione, inclusi l'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1863/2004

    La giurisprudenza richiamata conferma che la cessazione dell'attività deve essere individuata nella conclusione effettiva delle operazioni di liquidazione e non nella mera apertura della fase liquidatoria.

Massime di principio

  • La messa in liquidazione di una società non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso IVA.
  • Per stabilire se l'attività è cessata occorre verificare se siano state concluse tutte le operazioni di liquidazione, comprese la riscossione dei crediti e l'estinzione dei debiti.
  • Un credito IVA maturato durante periodi di effettivo esercizio dell'impresa può essere chiesto a rimborso anche dopo la messa in liquidazione della società.
  • La permanenza della società in liquidazione non implica, da sola, che essa sia una società non operativa o priva di attività rilevante ai fini fiscali.
  • L'Amministrazione finanziaria deve valutare concretamente la situazione della società e l'origine del credito IVA, senza basarsi esclusivamente sul fatto formale della liquidazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.