Sentenza del 28/01/2015 n. 254 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Diritto al rimborso - Messa in liquidazione della società - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto della società al rimborso dell'IVA maturata durante gli anni in cui esercitava effettivamente l'attività d'impresa. L'Amministrazione aveva contestato il rimborso ritenendo che la messa in liquidazione comportasse la cessazione dell'attività o rendesse la società non operativa. La società sosteneva invece che la liquidazione non equivalesse, di per sé, alla cessazione dell'attività ai fini IVA e che il credito fosse sorto in periodi nei quali l'attività d'impresa era stata realmente esercitata.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La messa in liquidazione non determina automaticamente la cessazione dell'attività ai fini IVA, che si verifica soltanto con la conclusione di tutte le operazioni di liquidazione, compresi l'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti. La società può quindi conservare il diritto al rimborso dell'IVA maturata negli anni di effettivo esercizio dell'impresa, anche se successivamente posta in liquidazione per ottenere il rimborso.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla cessazione dell'attività e sul rimborso dell'imposta
Ai fini IVA, la cessazione dell'attività non coincide con la semplice messa in liquidazione, ma si realizza solo quando sono terminate tutte le operazioni necessarie alla liquidazione, inclusi l'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti.
Cassazione civile, sentenza n. 1863/2004
La giurisprudenza richiamata conferma che la cessazione dell'attività deve essere individuata nella conclusione effettiva delle operazioni di liquidazione e non nella mera apertura della fase liquidatoria.
Massime di principio
- La messa in liquidazione di una società non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso IVA.
- Per stabilire se l'attività è cessata occorre verificare se siano state concluse tutte le operazioni di liquidazione, comprese la riscossione dei crediti e l'estinzione dei debiti.
- Un credito IVA maturato durante periodi di effettivo esercizio dell'impresa può essere chiesto a rimborso anche dopo la messa in liquidazione della società.
- La permanenza della società in liquidazione non implica, da sola, che essa sia una società non operativa o priva di attività rilevante ai fini fiscali.
- L'Amministrazione finanziaria deve valutare concretamente la situazione della società e l'origine del credito IVA, senza basarsi esclusivamente sul fatto formale della liquidazione.
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