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Legge

L.R. Lombardia 10/2021

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018

Normativa regionaleL.R. Lombardia 10/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale il Garante per la tutela delle persone con disabilità, ne definisce funzioni, poteri, destinatari e copertura finanziaria per il 2021 e successivi. Coordina inoltre le norme su Garante infanzia, Difensore regionale e Garante vittime di reato. Alcune disposizioni dell’atto risultano già abrogate nel 2022.

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità e modifiche agli organi di garanzia regionali

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, l’istituzione presso il Consiglio regionale del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. L’intervento mira a rafforzare la tutela dei diritti, dell’inclusione e dell’accessibilità delle persone con disabilità, in coerenza con la legge n. 104/1992 e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Finalità, natura e destinatari

Il Garante opera in modo autonomo e indipendente, senza controlli gerarchici o funzionali. I destinatari delle sue attività sono le persone con disabilità residenti o domiciliate nel territorio regionale, purché la condizione di disabilità sia accertata ai sensi della legge n. 104/1992.

Funzioni del Garante

Il Garante svolge una pluralità di funzioni di tutela, impulso e sensibilizzazione. In particolare:

  • vigila sull’assistenza alle persone con disabilità, con attenzione alla tutela giuridica ed economica, all’integrazione sociale e all’accessibilità ai servizi sanitari e riabilitativi;
  • promuove il rispetto della dignità, dei diritti di libertà e autonomia, nonché l’inclusione in famiglia, scuola, lavoro e società;
  • segnala alle autorità competenti atti o comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità;
  • promuove prevenzione e contrasto delle discriminazioni, dello sfruttamento, della violenza e dell’abuso;
  • vigila sulle pari condizioni in ambito lavorativo, compresi orientamento, formazione professionale e tirocini;
  • promuove la fruizione dei luoghi e degli spazi, con particolare riguardo all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • può proporre misure migliorative alle amministrazioni e riceve segnalazioni, anche telematiche, invitando le PA a rimuovere le cause delle violazioni;
  • promuove eventi formativi, buone pratiche e scambio di esperienze;
  • raccoglie ed elabora dati, sostiene studi e ricerche e collabora con l’Osservatorio nazionale;
  • realizza iniziative in collaborazione con Regione, enti locali, aziende sanitarie, scuole e altri soggetti;
  • promuove attività informative e iniziative di sensibilizzazione sui diritti e sui doveri connessi alla disabilità. Il Garante fornisce inoltre informazioni ai soggetti interessati sui diritti, sulla normativa e sulle forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale.

Collaborazione istituzionale e trattamento dei dati

Per le proprie attività il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra cui il CORECOM, il Consiglio per le pari opportunità e la Consigliera o Consigliere di parità, e si coordina con le altre autorità di garanzia regionali. È previsto il trattamento di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari e relativi a condanne e reati, nei limiti necessari alle funzioni di tutela e con diffusione solo anonima e aggregata per fini statistici. È inoltre previsto un obbligo di segreto per il Garante e per il personale di supporto.

Regole di fine mandato

Negli ultimi tre mesi di incarico il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge solo le attività istituzionali ordinarie e indispensabili. Questa regola è stata poi estesa, con le modifiche del 2021, anche ad altri organi di garanzia regionali.

Clausola valutativa

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione del Titolo I sulla base di una relazione annuale del Garante, che deve indicare stato di attuazione delle funzioni, risorse impiegate, attività svolte, collaborazioni, risultati, criticità ed entità delle violazioni riscontrate. La relazione viene esaminata dal Consiglio e pubblicata sul BURL.

Disposizioni finanziarie

Per le attività del Garante è prevista una spesa annua di 20.000 euro, a valere sulle somme iscritte nel bilancio regionale per il contributo di funzionamento al Consiglio regionale, sulla missione 01, programma 01, titolo 1. Il Garante predispone annualmente un programma triennale di attività con il relativo fabbisogno finanziario, che viene valutato dall’Ufficio di presidenza per la determinazione delle risorse da iscrivere in bilancio.

Modifiche alla disciplina del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

La legge aggiorna la disciplina del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, introducendo il coordinamento con il Difensore regionale, il Garante per le vittime di reato e le altre autorità di garanzia, nonché la regola degli ultimi tre mesi di incarico. È inoltre abrogato il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 6/2009.

Modifiche alla disciplina del Difensore regionale

La legge modifica la disciplina del Difensore regionale prevedendo che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Difensore resti in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Sono inoltre introdotte regole di coordinamento con le altre autorità di garanzia e la limitazione delle attività negli ultimi tre mesi di mandato. Viene abrogata la lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 18/2010.

Modifiche alla disciplina del Garante per la tutela delle vittime di reato

Anche per il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato viene previsto il coordinamento con le altre autorità di garanzia e la limitazione dell’attività negli ultimi tre mesi di incarico, con divieto di organizzare o patrocinare eventi e svolgimento delle sole attività istituzionali ordinarie e indispensabili.

Stato di attualità

Nel testo fornito risultano già abrogati gli articoli 4 e 5 della legge, per effetto di successive modifiche regionali del 2022. La restante disciplina introdotta dalla legge del 2021 riguarda principalmente l’istituzione del Garante per la disabilità e le modifiche coordinate agli organi di garanzia regionali.

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