L.R. Lombardia 9/2021
Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 'Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Lombardia 2 ottobre 1971, n. 1, riscrivendo la disciplina dell’iniziativa popolare e degli enti locali. Conferma il quorum di 5.000 elettori e disciplina presentazione, assistenza tecnica, ammissibilità, audizione dei delegati, iter in commissione e in aula, con termini per l’esame e possibilità di ritiro. Effetto nel testo coordinato della l.r. 1/1971.
Modifiche alla disciplina lombarda sull'iniziativa popolare per leggi e regolamenti delegati
Modifiche alla disciplina dell’iniziativa popolare in Lombardia
La legge regionale della Lombardia 31 maggio 2021, n. 9 interviene sul testo della l.r. 2 ottobre 1971, n. 1, aggiornando in modo organico la disciplina dell’iniziativa popolare per la formazione di leggi regionali e regolamenti delegati. Il provvedimento ridefinisce soggetti legittimati, modalità di presentazione, istruttoria, ammissibilità ed esame consiliare.
Ambito di applicazione e soggetti legittimati
La disciplina riguarda l’iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali e dei regolamenti delegati della Regione Lombardia, esercitabile:
- da almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni lombardi ed elettori della Regione;
- dal Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano;
- da ciascun consiglio provinciale;
- da consigli comunali in numero non inferiore a cinque oppure con popolazione complessiva di almeno 25.000 elettori.
L’iniziativa popolare non è ammessa nelle materie escluse dall’articolo 50, comma 2, dello Statuto d’autonomia.
Iniziativa degli elettori: presentazione e assistenza tecnica
Gli elettori promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale testi redatti in articoli, corredati da una relazione illustrativa del contenuto e delle finalità. La proposta deve essere depositata da almeno tre presentatori designati.
È prevista la possibilità di chiedere assistenza tecnica agli uffici del Consiglio regionale per la redazione del progetto. La richiesta:
- deve essere presentata per iscritto;
- deve essere sottoscritta da 30 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
L’Ufficio di presidenza decide con provvedimento motivato. L’assistenza non è ammessa se la proposta esula dalla competenza legislativa regionale o non è conforme allo Statuto d’autonomia o alla legge regionale.
Deposito, verbale e documentazione
La presentazione della proposta e della relazione è attestata da un funzionario della struttura di supporto all’Ufficio di presidenza mediante processo verbale, con indicazione della data e del deposito dei documenti. Al verbale sono allegate le dichiarazioni dei presentatori sul numero delle firme raccolte e l’indicazione dei delegati incaricati di partecipare all’audizione consiliare, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci.
Verifica di ammissibilità e audizione dei delegati
Dopo il deposito, è prevista la verifica di ammissibilità della proposta. Prima della decisione può svolgersi l’audizione dei delegati, anche su loro richiesta, con possibile proroga di ulteriori dieci giorni del termine previsto per la valutazione.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la decadenza della proposta.
Esame in commissione e in assemblea
Se la proposta è ammissibile, il Presidente del Consiglio regionale la assegna alla commissione competente, che la esamina in sede referente e ascolta i delegati, mantenendoli informati dei lavori.
La programmazione consiliare deve garantire l’inserimento dei progetti di iniziativa popolare nel calendario dei lavori e la loro votazione in Consiglio regionale entro nove mesi dall’assegnazione alla commissione referente. Se la proposta non viene calendarizzata, il Presidente del Consiglio regionale fissa la data di trattazione in aula su richiesta dei delegati.
Concluse le attività della commissione, i delegati ricevono il testo licenziato e possono ritirare la proposta entro 15 giorni, con comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al presidente della commissione. Il ritiro comporta decadenza della proposta.
In aula sono ammessi solo emendamenti diretti a:
- assicurare chiarezza e qualità della normazione e il corretto coordinamento con la normativa regionale vigente;
- garantire la copertura finanziaria.
Sono ammessi anche emendamenti abrogativi, purché non alterino le finalità del testo licenziato dalla commissione.
Se la commissione non conclude l’istruttoria entro i termini, la proposta è trasmessa alla commissione programmazione e bilancio per la valutazione della quantificazione e copertura degli oneri e della conformità alla legge regionale di contabilità; poi il testo è iscritto con priorità all’ordine del giorno del Consiglio.
Iniziativa di province, comuni e Città metropolitana di Milano
Per gli enti locali, l’iniziativa si esercita mediante deliberazione del Consiglio metropolitano, del consiglio provinciale o dei consigli comunali interessati. La proposta deve contenere:
- il testo del progetto in articoli;
- una relazione illustrativa;
- l’indicazione dell’ente capofila, se più enti partecipano; in mancanza, il capofila è il primo ente proponente.
Le richieste di assistenza tecnica possono essere presentate anche:
- dal presidente di una provincia lombarda o da una delegazione di consiglieri provinciali incaricata dal consiglio provinciale;
- dal sindaco di un comune lombardo o da una delegazione di consiglieri comunali incaricata dal consiglio comunale;
- dal sindaco della Città metropolitana di Milano o da una delegazione di consiglieri metropolitani incaricata dal Consiglio metropolitano.
Anche queste iniziative non sono ammesse nelle materie escluse dallo Statuto.
Presentazione e decorrenza per le iniziative degli enti locali
La deliberazione dell’ente che approva la proposta è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale dal presidente della provincia, dal sindaco della Città metropolitana o dai sindaci dei comuni interessati. La proposta si considera presentata quando perviene al Consiglio regionale.
Nel caso di più comuni, la presentazione si perfeziona nel giorno in cui l’ultimo comune necessario per raggiungere il numero di comuni o la popolazione complessiva richiesti dallo Statuto fa pervenire la proposta al Consiglio regionale.
Iter consiliare delle proposte degli enti locali
Alle proposte di province, Città metropolitana e comuni si applicano le regole sull’esame di ammissibilità previste per l’iniziativa popolare degli elettori.
Se la proposta è ammissibile, viene assegnata alla commissione competente, che la esamina nei tempi della programmazione dei lavori consiliari e ascolta i rappresentanti degli enti interessati, compreso l’ente capofila.
Anche in questo caso, in aula gli emendamenti sono ammessi solo nei limiti previsti per l’iniziativa popolare degli elettori. Per le proposte dei consigli comunali, provinciali e della Città metropolitana di Milano che rappresentino la maggioranza degli elettori si applica inoltre l’articolo 38 dello Statuto d’autonomia.
Effetti pratici
La legge non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna il testo coordinato della l.r. 1/1971, che resta il riferimento operativo per l’iniziativa popolare in Lombardia. La disciplina è rilevante per le procedure ancora attivabili nel territorio regionale secondo le regole statutarie e consiliari.
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