Direttiva 2006/12
Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica la precedente direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, razionalizzandone la disciplina. Fissa definizioni comuni, obblighi per gli Stati membri in materia di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro, programmazione della gestione dei rifiuti, autorizzazioni e controlli sugli operatori. Conferma il principio "chi inquina paga" e prevede obblighi di informazione verso la Commissione, nonché l'adeguamento tecnico degli allegati e l'abrogazione della direttiva codificata.
Codificazione della disciplina UE sui rifiuti, con definizioni comuni, obblighi di gestione sicura, autorizzazioni, piani di gestione e principi di prevenzione, recupero e principio "chi inquina paga".
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione dei rifiuti nella Comunità/Unione, con riferimento a raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, controllo delle operazioni e controllo delle discariche dopo la chiusura. La nozione di rifiuto riguarda qualsiasi sostanza od oggetto ricompreso nelle categorie dell'allegato I di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Sono esclusi dal campo di applicazione, se già disciplinati da altra normativa, gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, i rifiuti radioattivi, quelli derivanti da prospezione/estrazione/trattamento/ammasso di risorse minerali o cave, le carogne e taluni rifiuti agricoli non pericolosi, le acque di scarico, esclusi i rifiuti liquidi, e i materiali esplosivi in disuso. La direttiva consente inoltre norme particolari o complementari per categorie specifiche di rifiuti mediante direttive particolari.
Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti
La direttiva codifica la disciplina europea sui rifiuti già contenuta nella direttiva 75/442/CEE, con l'obiettivo di razionalizzare il testo senza mutarne l'impianto di fondo. Il suo asse portante è la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi derivanti dalla gestione dei rifiuti, attraverso definizioni comuni, pianificazione, autorizzazioni e controlli.
Obiettivi e principi generali
La direttiva parte dall'esigenza di disporre di una terminologia uniforme e di una nozione comune di rifiuto, così da rendere più efficace la gestione dei rifiuti nell'ambito della Comunità. Viene ribadito che la disciplina deve puntare anzitutto alla prevenzione e alla riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, e solo in via successiva al loro recupero o smaltimento.
Tra i principi guida emergono:
- la tutela della salute umana e dell'ambiente;
- la promozione del recupero e del riutilizzo delle materie recuperate come risorse;
- la limitazione della produzione dei rifiuti mediante tecnologie pulite e prodotti riciclabili o riutilizzabili;
- l'applicazione del principio "chi inquina paga".
Definizioni e classificazione
L'articolo 1 definisce i concetti essenziali della disciplina:
- "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto ricompreso nelle categorie dell'allegato I di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- "produttore": il soggetto la cui attività ha generato il rifiuto e, in taluni casi, chi abbia effettuato pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che ne abbiano alterato natura o composizione;
- "detentore": il produttore o la persona fisica o giuridica che detiene i rifiuti;
- "gestione": raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e controllo di tali operazioni, compreso il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- "smaltimento" e "recupero": le operazioni elencate rispettivamente negli allegati II A e II B;
- "raccolta": operazione di raccolta, cernita o raggruppamento dei rifiuti per il trasporto.
La Commissione deve predisporre un elenco dei rifiuti rientranti nelle categorie dell'allegato I, da riesaminare periodicamente e, se necessario, rivedere con la procedura dell'articolo 18, paragrafo 3.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La direttiva si applica alla gestione dei rifiuti nella Comunità, con riferimento al ciclo complessivo dalla raccolta allo smaltimento definitivo. Sono tuttavia esclusi, quando già coperti da altra normativa:
- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti derivanti da prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne e taluni rifiuti agricoli non pericolosi;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso.
La direttiva prevede inoltre che categorie specifiche possano essere regolate da direttive particolari o complementari.
Obblighi degli Stati membri: prevenzione, recupero e smaltimento sicuro
Gli Stati membri devono adottare misure appropriate per promuovere, in primo luogo, la prevenzione o riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti. A tal fine devono favorire:
- lo sviluppo di tecnologie pulite, idonee a ridurre il consumo di risorse naturali;
- la progettazione e l'immissione sul mercato di prodotti meno inquinanti e meno produttori di rifiuti;
- tecniche atte a eliminare sostanze pericolose dai rifiuti destinati al recupero.
In secondo luogo, devono promuovere il recupero dei rifiuti mediante:
- riciclo;
- reimpiego;
- riutilizzo;
- altre azioni volte a ottenere materie prime secondarie;
- uso dei rifiuti come fonte di energia.
Quanto alla fase finale del ciclo, gli Stati membri devono garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza ricorrere a procedimenti pregiudizievoli per l'ambiente. In particolare, devono evitare rischi per acqua, aria, suolo, fauna e flora, nonché inconvenienti da rumori odori e danni al paesaggio o a siti di particolare interesse. È inoltre vietato l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
Rete integrata di impianti e autosufficienza
L'articolo 5 impone la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, eventualmente con il coordinamento di altri Stati membri. La rete deve tenere conto delle migliori tecnologie disponibili, purché non comportino costi eccessivi.
La finalità è duplice:
- consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti;
- far sì che i singoli Stati membri mirino allo stesso obiettivo, tenendo conto del contesto geografico e della necessità di impianti specializzati.
La rete deve inoltre favorire lo smaltimento nel più vicino impianto appropriato, con metodi e tecnologie idonei a garantire un alto livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
Autorità competenti e pianificazione della gestione dei rifiuti
Gli Stati membri devono designare una o più autorità competenti incaricate dell'attuazione della direttiva. Tali autorità devono predisporre quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti per realizzare gli obiettivi degli articoli 3, 4 e 5.
I piani devono contenere almeno:
- tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o smaltire;
- requisiti tecnici generali;
- disposizioni speciali per determinati tipi di rifiuti;
- luoghi o impianti idonei per lo smaltimento.
Possono inoltre includere:
- soggetti abilitati alla gestione dei rifiuti;
- stime dei costi delle operazioni;
- misure per razionalizzare raccolta, cernita e trattamento.
Gli Stati membri possono cooperare tra loro e con la Commissione nella elaborazione dei piani e devono trasmetterli alla Commissione. Possono anche adottare misure per impedire movimenti di rifiuti non conformi ai piani, comunicandole alla Commissione e agli altri Stati membri.
Obblighi dei detentori e regime autorizzatorio
Ogni detentore di rifiuti deve consegnarli a un raccoglitore o a un'impresa che effettui operazioni di smaltimento o recupero, oppure provvedere personalmente al recupero o allo smaltimento rispettando la direttiva.
Gli stabilimenti e le imprese che effettuano operazioni di smaltimento devono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente. L'autorizzazione riguarda in particolare:
- tipi e quantitativi di rifiuti;
- requisiti tecnici;
- precauzioni di sicurezza;
- luogo di smaltimento;
- metodo di trattamento.
Le autorizzazioni possono essere:
- a tempo determinato;
- rinnovabili;
- soggette a condizioni e obblighi;
- negate, soprattutto se il metodo di smaltimento non è ambientalmente accettabile.
Anche gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di recupero devono ottenere un'autorizzazione.
Esenzioni, iscrizione e controlli sugli operatori
Possono essere dispensati dall'autorizzazione gli impianti o le imprese che:
- smaltiscono i propri rifiuti nei luoghi di produzione;
- recuperano rifiuti.
La dispensa è possibile solo se:
- le autorità competenti hanno adottato norme generali per ciascun tipo di attività, che fissano tipi, quantità e condizioni;
- tipi, quantità e metodi di smaltimento o recupero rispettano le condizioni dell'articolo 4.
Gli operatori dispensati sono comunque soggetti a iscrizione presso le autorità competenti. Devono essere iscritti, se non soggetti ad autorizzazione, anche i raccoglitori e trasportatori professionali e i commercianti o intermediari che effettuano smaltimento o recupero per conto di terzi.
Tutti gli stabilimenti e le imprese di cui agli articoli 9-12 sono sottoposti a controlli periodici adeguati da parte delle autorità competenti.
Registri e informazioni
Gli operatori autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 10 devono tenere un registro con indicazione di:
- quantità;
- natura;
- origine;
- eventuale destinazione;
- frequenza della raccolta;
- mezzo di trasporto;
- modo di trattamento.
Essi devono fornire tali informazioni alle autorità competenti su richiesta. Gli Stati membri possono estendere l'obbligo di registrazione anche ai produttori.
Principio "chi inquina paga"
L'articolo 15 recepisce espressamente il principio secondo cui il costo dello smaltimento deve essere sostenuto:
- dal detentore che consegna i rifiuti al raccoglitore o all'impresa di cui all'articolo 9; e/o
- dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto che ha causato i rifiuti.
Il considerando 14 evidenzia che la parte dei costi non coperta dal recupero dei rifiuti va ripartita secondo tale principio.
Relazioni, comitato e adeguamento tecnico
Gli Stati membri devono trasmettere ogni tre anni alla Commissione informazioni sull'applicazione della direttiva, nell'ambito di una relazione settoriale che copre anche le altre direttive comunitarie pertinenti. La Commissione elabora un questionario o schema da inviare sei mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento; le relazioni nazionali vanno trasmesse entro nove mesi dalla fine del triennio. La Commissione pubblica poi una relazione comunitaria entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
Le modifiche agli allegati necessarie per adeguare la direttiva al progresso scientifico e tecnico sono adottate mediante la procedura di comitato. L'articolo 18 disciplina la comitologia e rinvia alla decisione 1999/468/CE, fissando a un mese il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e a tre mesi quello di cui all'articolo 5, paragrafo 6.
Recepimento, abrogazione e entrata in vigore
La direttiva abroga la direttiva 75/442/CEE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato IV.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo non riporta un autonomo termine generale di trasposizione, ma richiama nell'allegato III, parte B, i termini storici di attuazione della direttiva codificata e delle sue modifiche: 17 luglio 1977 per la 75/442/CEE, 1 aprile 1993 per la 91/156/CEE e 1 gennaio 1995 per la 91/692/CEE.
Allegati operativi
Gli allegati hanno funzione essenziale nella pratica applicativa:
- l'allegato I elenca le categorie di rifiuti;
- l'allegato II A elenca le operazioni di smaltimento;
- l'allegato II B elenca le operazioni di recupero;
- l'allegato III ricostruisce le direttive e modifiche codificate, con i relativi termini di attuazione;
- l'allegato IV contiene la tavola di concordanza tra la direttiva 75/442/CEE e la presente direttiva.
Per i professionisti, questi allegati sono decisivi per classificare i flussi, distinguere smaltimento e recupero, verificare il regime autorizzatorio applicabile e ricostruire la continuità normativa con la precedente disciplina codificata.
Disposizioni principali
Definizioni e classificazione dei rifiuti (art. 1 e allegato I)
Introduce definizioni armonizzate di "rifiuto", "produttore", "detentore", "gestione", "smaltimento", "recupero" e "raccolta". La Commissione deve predisporre, con la procedura dell'art. 18, par. 3, un elenco dei rifiuti rientranti nelle categorie dell'allegato I, soggetto a riesame periodico e revisione se necessario.
Ambito di applicazione ed esclusioni (art. 2)
Esclude taluni flussi già coperti da altra normativa: effluenti gassosi, rifiuti radioattivi, rifiuti minerari e di cava, carogne e alcuni rifiuti agricoli non pericolosi, acque di scarico salvo i rifiuti liquidi, materiali esplosivi in disuso. Consente direttive particolari per categorie specifiche di rifiuti.
Obiettivi di prevenzione e recupero (art. 3)
Obbliga gli Stati membri a promuovere anzitutto prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, tramite tecnologie pulite, prodotti progettati per generare meno rifiuti e tecniche per eliminare sostanze pericolose dai rifiuti recuperabili. In secondo luogo promuove recupero, riciclo, reimpiego, riutilizzo e uso energetico dei rifiuti. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le misure che intendono adottare, salvo applicazione della direttiva 98/34/CE.
Smaltimento senza pericolo e divieti di abbandono (art. 4)
Impone agli Stati membri di assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza pregiudizio per l'ambiente, evitando rischi per acqua, aria, suolo, fauna e flora, nonché inconvenienti da rumori odori e danni al paesaggio o a siti di interesse. Vieta abbandono, scarico e smaltimento incontrollato.
Rete integrata di impianti e autosufficienza (art. 5)
Richiede la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, in coordinamento con altri Stati membri se necessario, tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili a costi non eccessivi. La rete deve consentire autosufficienza della Comunità e degli Stati membri e favorire lo smaltimento nell'impianto appropriato più vicino.
Autorità competenti e piani di gestione (artt. 6 e 7)
Gli Stati membri devono designare l'autorità o le autorità competenti e predisporre quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti. I piani devono indicare tipo, quantità e origine dei rifiuti, requisiti tecnici generali, disposizioni speciali per rifiuti particolari e luoghi o impianti idonei allo smaltimento; possono includere soggetti abilitati, stima dei costi e misure per razionalizzare raccolta, cernita e trattamento. I piani possono essere elaborati in cooperazione con altri Stati e con la Commissione e possono giustificare misure contro movimenti di rifiuti non conformi, da comunicare a Commissione e Stati membri.
Obblighi del detentore (art. 8)
Ogni detentore deve consegnare i rifiuti a un raccoglitore o a un'impresa che effettua operazioni di recupero o smaltimento, oppure provvedere personalmente al recupero o allo smaltimento conformemente alla direttiva.
Autorizzazioni, esenzioni e iscrizione (artt. 9-12)
Le imprese che effettuano operazioni di smaltimento (allegato II A) o di recupero (allegato II B) devono ottenere autorizzazione dell'autorità competente; l'autorizzazione può essere a tempo determinato, rinnovabile, soggetta a condizioni e obblighi, o negata se il metodo non è ambientalmente accettabile. Possono essere dispensati dall'autorizzazione gli impianti che smaltiscono i propri rifiuti nel luogo di produzione e quelli che recuperano rifiuti, ma solo in presenza di norme generali fissate dall'autorità e se quantità, tipi e metodi rispettano l'art. 4; in tali casi è obbligatoria l'iscrizione. Devono inoltre iscriversi, se non soggetti ad autorizzazione, i raccoglitori e trasportatori professionali e i commercianti/intermediari che effettuano smaltimento o recupero per conto terzi.
Controlli e registri (artt. 13 e 14)
Gli stabilimenti e le imprese di cui agli artt. 9-12 sono sottoposti ad adeguati controlli periodici. Gli operatori autorizzati devono tenere un registro con quantità, natura, origine, eventuale destinazione, frequenza della raccolta, mezzo di trasporto e modo di trattamento dei rifiuti, e fornire tali informazioni alle autorità competenti; gli Stati membri possono imporre obblighi analoghi anche ai produttori.
Principio "chi inquina paga" e copertura dei costi (art. 15)
Il costo dello smaltimento deve essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti al raccoglitore o all'impresa di cui all'art. 9 e/o dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto che ha generato i rifiuti.
Relazioni, adeguamento tecnico e comitologia (artt. 16-18)
Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva, secondo un questionario/schema predisposto dalla Commissione; la Commissione pubblica poi una relazione comunitaria entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni nazionali. Gli allegati possono essere adattati al progresso scientifico e tecnico secondo la procedura di comitato; sono inoltre disciplinate le procedure della decisione 1999/468/CE, con termini di un mese e tre mesi rispettivamente nei casi richiamati.
Comunicazioni nazionali, abrogazione e entrata in vigore (artt. 19-22)
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate in materia. La direttiva 75/442/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato III, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
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