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direttiva

Direttiva 2006/39

Direttiva 2006/39/CE della Commissione, del 12 aprile 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del clodinafop, del pirimicarb, del rimsulfuron, del tolclofos-metile e del triticonazolo come sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell'allegato I cinque sostanze attive utilizzabili nei prodotti fitosanitari: clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo. L'iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di impiego, obblighi di riesame delle autorizzazioni nazionali e, per alcune sostanze, dalla richiesta di ulteriori studi a conferma della valutazione del rischio. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 luglio 2007 e applicarla dal 1° agosto 2007.

Iscrizione di clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni specifiche di impiego e di riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti, come sostanze attive, clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo. Incide sia sulla fase di trasposizione nazionale sia sulla revisione delle autorizzazioni già esistenti dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze, comprese le miscele con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Sono previste esclusioni/limitazioni d'uso nella parte A dell'allegato per ciascuna sostanza e condizioni aggiuntive nella parte B, con particolare rilievo per impieghi diversi da quelli espressamente considerati nei rapporti di riesame.

Iscrizione di nuove sostanze attive nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2006/39/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell'allegato I cinque sostanze attive già valutate nel quadro del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. L'intervento segue la conclusione dei riesami scientifici condotti da EFSA e dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, dai quali è emersa, in linea generale, la compatibilità delle sostanze con i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi esaminati.

Ambito e finalità della modifica

La finalità è consentire, in tutti gli Stati membri, il rilascio o il mantenimento delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo, ma entro un quadro armonizzato di condizioni, limiti d'uso e controlli. La direttiva richiama anche la necessità di concedere un periodo ragionevole prima dell'effettiva applicazione, così da permettere agli Stati membri e agli operatori economici di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Esito delle valutazioni scientifiche

I considerando illustrano il percorso di valutazione: le sostanze sono state esaminate secondo i regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001; gli Stati membri relatori hanno trasmesso le rispettive relazioni a EFSA; i rapporti scientifici EFSA sono stati poi esaminati dal comitato permanente e trasformati nei rapporti di riesame della Commissione del 27 gennaio 2006. Per il pirimicarb sono emerse questioni specifiche, esaminate dal gruppo PPR dell'EFSA, che ha affrontato in particolare la valutazione del rischio acuto per gli uccelli. Il parere richiamato conclude che, anche al limite massimo plausibile di esposizione, è improbabile che gli uccelli che si cibano in natura di insetti assumano una dose letale di pirimicarb. Per clodinafop, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo non sono emerse questioni aperte aggiuntive da sottoporre al gruppo PPR.

Iscrizione nell'allegato I e condizioni generali

L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità all'allegato della direttiva. Nell'allegato, per ciascuna sostanza sono indicati nome, identificativi, purezza minima e durata dell'iscrizione:

  • entrata in vigore dell'iscrizione: 1° febbraio 2007;
  • scadenza dell'iscrizione: 31 gennaio 2017.

Le parti A e B dell'allegato stabiliscono limiti e condizioni specifiche. In particolare:

  • clodinafop: possono essere autorizzate solo utilizzazioni come erbicida;
  • pirimicarb: solo utilizzazioni come insetticida;
  • rimsulfuron: solo utilizzazioni come erbicida;
  • tolclofos-metile: solo utilizzazione come fungicida;
  • triticonazolo: solo utilizzazione come fungicida.

La parte B di ciascuna iscrizione impone agli Stati membri di tener conto dei rapporti di riesame, comprese le appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 27 gennaio 2006.

Obblighi degli Stati membri sul riesame delle autorizzazioni

L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di riesaminare entro il 31 luglio 2007 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze in questione e, se necessario, di modificarle o revocarle. In tale verifica gli Stati membri devono controllare:

  • il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  • il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, di un fascicolo conforme all'allegato II o l'accesso al medesimo;
  • il rispetto dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Resta invece esclusa, in questa prima fase, la verifica delle condizioni contenute nella parte B dell'iscrizione, che saranno rilevanti in sede di riesame dei singoli prodotti.

Riesame dei prodotti fitosanitari secondo i principi uniformi

Il paragrafo 2 dell'articolo 3 disciplina il riesame più approfondito dei singoli prodotti fitosanitari autorizzati contenenti le sostanze iscritte, sia come sostanza unica sia in associazione con altre sostanze attive iscritte nell'allegato I entro il 31 gennaio 2007. Il riesame deve essere effettuato secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione. Una volta verificata la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), gli Stati membri devono:

  • per i prodotti contenenti la sostanza attiva come unica sostanza, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2011;
  • per i prodotti contenenti la sostanza in associazione con altre, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2011, oppure entro il termine più esteso eventualmente previsto dalla direttiva di iscrizione della/e sostanza/e interessata/e.

Prescrizioni specifiche per singole sostanze

Per il pirimicarb gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • alla sicurezza degli operatori, imponendo ove necessario l'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati;
  • alla protezione degli organismi acquatici, prevedendo ove necessario misure di attenuazione del rischio, come zone tampone;
  • alla richiesta di ulteriori studi a conferma della valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli e del rischio di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare in relazione al metabolita R35140.

Per il rimsulfuron gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • alla protezione delle piante non bersaglio;
  • alla protezione delle acque sotterranee in situazioni vulnerabili;
  • all'inserimento, ove necessario, di misure di attenuazione del rischio nelle condizioni di autorizzazione.

Per il tolclofos-metile gli Stati membri devono, per gli usi diversi dal trattamento presemina dei tuberi-seme delle patate e dal trattamento del suolo per la lattuga nelle serre, prestare particolare attenzione ai criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e richiedere che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio dell'autorizzazione.

Per il triticonazolo gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • alla sicurezza degli operatori, prevedendo se necessario misure di protezione;
  • al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto per la sostanza attiva altamente persistente e il metabolita RPA 406341;
  • alla protezione degli uccelli granivori, con particolare riferimento al rischio a lungo termine. Anche per questa sostanza sono richiesti ulteriori studi a conferma della valutazione del rischio per gli uccelli granivori, da presentare alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva.

Recepimento e decorrenza

La direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2007. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 luglio 2007 e applicarle dal 1° agosto 2007. Il testo impone inoltre la comunicazione immediata alla Commissione delle disposizioni nazionali e di una tavola di concordanza, con riferimento alla direttiva al momento della pubblicazione ufficiale.

Impatto operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore agrofarmaci, la direttiva comporta la necessità di verificare:

  • la conformità delle autorizzazioni esistenti alle nuove condizioni di iscrizione;
  • la disponibilità della documentazione tecnica richiesta dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE;
  • gli eventuali obblighi di adeguamento, revoca o limitazione degli usi autorizzati;
  • la tempistica dei riesami nazionali, in particolare le scadenze del 31 luglio 2007 e del 31 gennaio 2011;
  • la necessità di ulteriori studi, ove richiesti, per pirimicarb e triticonazolo. La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, ma impone risultati vincolanti: iscrizione delle sostanze, revisione delle autorizzazioni e applicazione delle condizioni di sicurezza e tutela ambientale indicate nell'allegato.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone l'iscrizione nell'allegato I delle cinque sostanze attive elencate nell'allegato della direttiva. Per ciascuna sostanza sono indicati nome comune, identificativi CAS/CIPAC, purezza minima, data di entrata in vigore dell'iscrizione (1° febbraio 2007) e scadenza dell'iscrizione (31 gennaio 2017).

Termine di recepimento e applicazione

Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 luglio 2007 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione con tavola di concordanza. Tali disposizioni si applicano dal 1° agosto 2007.

Riesame delle autorizzazioni nazionali esistenti

L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 31 luglio 2007 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte. Deve essere verificato il rispetto delle condizioni dell'allegato I, esclusa la parte B dell'iscrizione, nonché il possesso o l'accesso da parte del titolare dell'autorizzazione a un fascicolo conforme all'allegato II, nel rispetto dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti con sostanze già iscritte entro il 31 gennaio 2007

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede un riesame dei singoli prodotti fitosanitari autorizzati contenenti le sostanze attive, da effettuarsi secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Dopo la valutazione, gli Stati membri devono accertare la conformità ai criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). Le autorizzazioni vanno poi modificate o revocate, se necessario, entro il 31 gennaio 2011; per prodotti con sostanze attive associate, vale il termine più esteso eventualmente fissato dalle direttive di iscrizione pertinenti.

Condizioni specifiche per clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo

Nell'allegato sono fissate limitazioni d'uso e precauzioni: per clodinafop e rimsulfuron sono ammesse solo le utilizzazioni come erbicida; per tolclofos-metile e triticonazolo solo l'utilizzazione come fungicida. Per pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo gli Stati membri devono prestare particolare attenzione rispettivamente alla sicurezza degli operatori, alla protezione delle piante non bersaglio e delle acque sotterranee, all'adeguatezza dei dati per usi diversi da quelli specificamente indicati, e alla tutela degli operatori, delle acque sotterranee e degli uccelli granivori.

Ulteriori studi richiesti

Per pirimicarb e triticonazolo gli Stati membri interessati devono richiedere ulteriori studi: per il pirimicarb sulla valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli e sul possibile rischio di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare rispetto al metabolita R35140; per il triticonazolo sulla conferma della valutazione del rischio per gli uccelli granivori. I notificanti devono presentare tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva.

Entrata in vigore

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2007. L'effetto giuridico dell'iscrizione nell'allegato I decorre quindi da tale data, mentre le misure nazionali di recepimento devono essere applicate dal 1° agosto 2007.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute e sicurezza alimentaretutela ambientaleautorizzazioni amministrative

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