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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29026/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4), c.p.c., deducendo un "errore di percezione" dell'ordinanza n. 22524/2018 con cui la Corte aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto da Boffa contro la sentenza n. 190/15 del Tribunale di Civitavecchia. Boffa sostiene che la Corte non si sarebbe avveduta che nel suo ricorso per cassazione era stata sollevata una questione radicale di nullità dell'intero giudizio di opposizione al precetto (perché il precetto era stato previamente rinunciato), censura che, se valutata, avrebbe determinato la sua vittoria. La vicenda di fatto riguarda la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto (4.11.2014) in cui sarebbe stata omessa la data di notifica del titolo; successivamente Boffa depositò un atto di rinuncia al precetto (24/25.11.2014) notificato in copia e ritirato dalle opponenti il 3 e 10.12.2014; nondimeno le Capparella proposero opposizione al precetto (atto del 22.11.2014 pervenuto 27.11.2014) e iscrissero a ruolo l'opposizione il 4.12.2014. Il Tribunale di Civitavecchia respinse le eccezioni di nullità sollevate da Boffa e dichiarò cessata la materia del contendere in parte, con decisione sfavorevole a Boffa; la Corte di Cassazione dichiarò poi il ricorso per cassazione inammissibile per difetto di interesse ritenendo che Boffa non avesse interesse ad impugnare la parte della decisione riguardante l'opposizione agli atti esecutivi. Con il ricorso in revocazione Boffa contesta che la Corte avesse omesso di percepire la censura di nullità totale del giudizio di opposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'eccezione di Boffa non denunci un errore di percezione riconducibile alla revocazione (omissione materiale nella valutazione di un motivo), ma piuttosto una diversa qualificazione e ricostruzione del contenuto dei motivi di ricorso (attività di giudizio non sindacabile in revocazione). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita la revocazione agli errori di lettura/omissione materiali degli atti interni e non alle divergenze interpretative sul contenuto dei motivi. Vengono disposte le spese a carico del ricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 più Euro 200,00 per esborsi e spese forfetarie del 15% oltre accessori, e rilevata la sussistenza dell'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Norma invocata per la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione in caso di errore di fatto nella lettura degli atti interni; la Corte la interpreta restrittivamente, ammettendo la revocazione solo per omissioni percettive materiali e non per divergenze interpretative del contenuto dei motivi.

  • art. 395, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.

    Richiamato come base normativa per la revocazione; la Corte ne sottolinea il limite applicativo: riguarda l'errore di fatto ma non la diversa qualificazione giuridica dei motivi di ricorso.

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Norma sull'opposizione agli atti esecutivi; nel caso di specie la distinzione tra opposizione agli atti esecutivi (art. 617) e opposizione all'esecuzione (art. 615) è stata centrale nel giudizio di merito, ma la Corte di legittimità non ha ritenuto che la censura di nullità dell'intero giudizio fosse stata omessa.

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Norma sull'opposizione all'esecuzione; il Tribunale aveva distinto le due forme di opposizione e la Corte ha ritenuto che la controversia fosse stata valutata nell'ambito dell'esegesi dei motivi, non in termini di omissione fattuale.

  • art. 167 cod. proc. civ.

    Riferito in relazione ai termini per iscrizione a ruolo e per il decorso dei termini processuali; utile per ricostruire la sequenza temporale delle notifiche e dei ritiri degli atti.

  • art. 88 cod. proc. civ.

    Riferito dal Tribunale di merito in ordine al dovere di lealtà e probità tra i difensori; il Tribunale addebitò al ricorrente un comportamento non conforme a tale dovere per non aver risposto al fax del 27.11.2014.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato. La Corte ha disposto che il ricorrente, per effetto della declaratoria di inammissibilità, è tenuto al versamento dell'ulteriore importo previsto, se dovuto.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato indirettamente nella giurisprudenza citata (le cinque categorie dell'art. 360) per spiegare che la qualificazione dei motivi di ricorso è attività di giudizio e non materia di accertamento fattuale; attività che non legittima la revocazione.

Massime di principio

  • La revocazione contro una pronuncia della Corte di Cassazione è ammessa soltanto per un errore di percezione materiale (omissione di un fatto o di un documento presente negli atti interni) e non per una diversa qualificazione giuridica o valutazione dei motivi di impugnazione.
  • Per ottenere accoglimento di una revocazione è necessario provare che la Corte ha materialmente ignorato l'esistenza di un motivo o di un documento, non semplicemente che abbia dato una valutazione diversa o una motivazione considerata insufficiente o errata.
  • Nelle controversie intorno al precetto e alla sua eventuale rinuncia, è essenziale documentare in modo chiaro le date e le modalità di deposito/ritiro/ notifica (conservare ricevute, avvisi di deposito, copia protocollata degli atti) per poter dimostrare eventuali effetti pregiudizievoli sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione.
  • Quando si contesta la nascita del giudizio (es. opposizione proposta su un precetto già rinunciato) bisogna mirare a produrre elementi oggettivi e tempestivi che dimostrino la priorità temporale e l'efficacia della rinuncia, così da trasformare la censura in un fatto processuale percepibile e non in una mera contrapposizione interpretativa.
  • Le doglianze relative a comportamento non conforme al dovere di lealtà tra i difensori (art. 88 c.p.c.) possono influire sulla valutazione della condotta processuale e sulle spese, ma non sostituiscono la necessità di prova documentale chiara rispetto alle eccezioni di nullità prospettate.
  • In sintesi: prima di proporre una revocazione, valutare se il vizio denunciato sia effettivamente di 'percezione/omissione materiale' (ammissibile) e non una critica alla ricostruzione o qualificazione giuridica operata dalla Corte (ina mmissibile).

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