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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04675/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi, proposti con unico atto nell'interesse di due imputate, concernevano: per una di esse, la dedotta mancanza assoluta di motivazione sul rigetto delle pene sostitutive; per l'altra, la censura alla sentenza di appello che aveva ritenuto integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, assumendone l'insussistenza. La Corte rileva che il primo motivo è tardivo, perché non era stato devoluto con l'atto di appello ma solo nelle conclusioni scritte, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il secondo è manifestamente infondato perché si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito e mira a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in cassazione. La Corte d'appello aveva valorizzato la fuga ad alta velocità e la successiva perdita di controllo del mezzo come condotta idonea a integrare il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    i motivi nuovi o non devoluti in appello non possono essere introdotti per la prima volta in sede di legittimità mediante sole conclusioni scritte.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito dedurre per la prima volta, con le sole conclusioni scritte, un vizio che non sia stato specificamente devoluto con i motivi di appello, quando la legge prevede tale devoluzione a pena di inammissibilità.
  • È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, salvo la deduzione di concreti travisamenti delle emergenze processuali.
  • La condotta di fuga ad alta velocità, se valorizzata dal giudice di merito insieme alla perdita di controllo del veicolo, può essere ritenuta idonea a integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, quando la censura non dimostri specifici errori motivazionali o probatori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

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