Cassazione Penale, Ordinanza n. 04675/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi, proposti con unico atto nell'interesse di due imputate, concernevano: per una di esse, la dedotta mancanza assoluta di motivazione sul rigetto delle pene sostitutive; per l'altra, la censura alla sentenza di appello che aveva ritenuto integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, assumendone l'insussistenza. La Corte rileva che il primo motivo è tardivo, perché non era stato devoluto con l'atto di appello ma solo nelle conclusioni scritte, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il secondo è manifestamente infondato perché si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito e mira a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in cassazione. La Corte d'appello aveva valorizzato la fuga ad alta velocità e la successiva perdita di controllo del mezzo come condotta idonea a integrare il reato contestato.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
a pena di inammissibilità
i motivi nuovi o non devoluti in appello non possono essere introdotti per la prima volta in sede di legittimità mediante sole conclusioni scritte.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito dedurre per la prima volta, con le sole conclusioni scritte, un vizio che non sia stato specificamente devoluto con i motivi di appello, quando la legge prevede tale devoluzione a pena di inammissibilità.
- È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, salvo la deduzione di concreti travisamenti delle emergenze processuali.
- La condotta di fuga ad alta velocità, se valorizzata dal giudice di merito insieme alla perdita di controllo del veicolo, può essere ritenuta idonea a integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, quando la censura non dimostri specifici errori motivazionali o probatori.
Come è indicizzato
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