L.R. FVG 15/2015
Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Friuli Venezia Giulia una misura attiva di sostegno al reddito, collegata a un patto di inclusione con servizi sociali e lavoro. Prevede requisiti ISEE, residenza, obblighi del beneficiario, cause di decadenza, monitoraggio e una sperimentazione triennale dal regolamento attuativo. Dispone anche abrogazioni transitorie e copertura finanziaria per il triennio 2015-2017.
Misura attiva di sostegno al reddito e inclusione sociale in Friuli Venezia Giulia
Misura attiva di sostegno al reddito e inclusione sociale
La legge disciplina, per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, un intervento integrato di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale e lavorativa. La misura è costruita come sostegno economico collegato a un percorso concordato di attivazione, con coinvolgimento dei Servizi sociali dei Comuni e dei servizi pubblici per il lavoro.
Finalità e impostazione generale
Il provvedimento mira a dare attuazione ai diritti sociali e ai principi costituzionali, nell’ambito del sistema regionale di cittadinanza sociale. Gli obiettivi principali sono:
- contrastare l’esclusione sociale derivante da mancanza o insufficienza di reddito;
- favorire occupabilità, accesso al lavoro o reinserimento lavorativo;
- rafforzare l’economia sociale e l’integrazione tra pubblico, privato e terzo settore.
La Regione istituisce una misura attiva di sostegno al reddito per persone e nuclei familiari privi di adeguata fonte di reddito, purché aderiscano a un percorso di attivazione.
Natura della misura e sperimentazione
La “Misura attiva di sostegno al reddito” consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito, erogato nell’ambito di un percorso concordato volto a superare la condizione di difficoltà del richiedente e del nucleo familiare.
La misura è attuata dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro, in regime sperimentale per tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo. La sperimentazione è soggetta a monitoraggio almeno semestrale e a valutazione finale da parte delle strutture regionali competenti in politiche sociali e lavoro.
La disciplina regionale è inoltre coordinata con eventuali misure statali di sostegno al reddito.
Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso
Possono accedere alla misura i nuclei familiari, anche monopersonali, con almeno un componente residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi e con ISEE in corso di validità, oppure ISEE corrente, non superiore a 6.000 euro.
Sono espressamente previsti i seguenti elementi:
- in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all’AIRE non rileva per il calcolo dei 24 mesi di residenza;
- l’accesso richiede la disponibilità dei componenti del nucleo ad aderire a un percorso concordato, che può includere attività lavorative, formative, di avvicinamento all’occupazione o attività utili alla collettività;
- tale disponibilità deve essere formalizzata con dichiarazione di impegno;
- il regolamento attuativo può introdurre ulteriori requisiti patrimoniali;
- sono esclusi i nuclei con componenti destinatari, nei 18 mesi precedenti la domanda, di provvedimenti di decadenza dalla misura o da altre prestazioni sociali per dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi.
La misura è inoltre incompatibile, nel medesimo periodo, con la fruizione di altri trattamenti economici previdenziali, indennitari e assistenziali il cui valore complessivo superi 600 euro mensili; la soglia sale a 900 euro se nel nucleo vi sono una o più persone non autosufficienti. Tali importi possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta regionale.
Entità e durata dell’intervento economico
L’ammontare annuale dell’integrazione al reddito è definito dal regolamento attuativo e viene calcolato in base alla differenza tra la soglia di accesso e l’ISEE del nucleo, tenendo conto dei minori di 18 anni e dei figli a carico, anche mediante scaglioni differenziati.
La legge fissa alcuni limiti direttamente nel testo:
- importo massimo mensile: 550 euro;
- durata ordinaria: 12 mesi;
- possibile rinnovo per ulteriori 12 mesi, anche non continuativi, dopo un’interruzione di almeno 2 mesi e previa ridefinizione del patto tra servizi e beneficiario.
Importo massimo, periodo di interruzione e soglia ISEE possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale, in relazione ai risultati della sperimentazione e sentita la Commissione consiliare competente.
Domanda, patto di inclusione e valutazione del bisogno
La domanda è presentata da un componente del nucleo familiare al Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente, mediante apposito modello con dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000.
L’accesso alla misura è costruito attorno a un patto di inclusione scritto tra richiedente e Servizio sociale dei Comuni, esteso per adesione agli altri componenti del nucleo familiare. Il patto:
- può contenere obiettivi di inclusione sociale, occupabilità e inserimento lavorativo;
- può includere obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità dell’intero nucleo;
- deve indicare gli obblighi del beneficiario e le cause di decadenza;
- deve essere definito tenendo conto del percorso scolastico e professionale del richiedente e dei colloqui svolti.
Per costruire il patto, Servizio sociale dei Comuni e servizi pubblici del lavoro effettuano una valutazione congiunta del bisogno, utilizzando uno strumento di supporto alla valutazione.
Obblighi del beneficiario e cause di decadenza
Il beneficiario deve comunicare tempestivamente al Servizio sociale dei Comuni ogni variazione migliorativa della situazione economica del nucleo familiare. Il regolamento può prevedere ulteriori obblighi.
La decadenza dalla misura si verifica nei casi seguenti:
- mancata sottoscrizione dell’accordo sul patto di inclusione entro il primo bimestre di erogazione;
- mancato rispetto del patto di inclusione per cause riferibili al beneficiario;
- mancata comunicazione di variazioni della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;
- mancata frequenza dei corsi scolastici obbligatori da parte dei figli minori.
Il regolamento può introdurre ulteriori cause di decadenza.
Monitoraggio, sospensione e controllo
Il Servizio sociale dei Comuni monitora in itinere il rispetto degli obblighi previsti dal patto di inclusione. Se emergono il venir meno dei requisiti di accesso o violazioni degli obblighi assunti, il Servizio sociale attiva le procedure previste dal regolamento per sospendere la misura.
È istituito anche un tavolo di lavoro permanente tra le Direzioni centrali competenti in politiche sociali e lavoro, con compiti di predisposizione del regolamento, definizione del monitoraggio periodico e finale e sviluppo degli strumenti informatici utili.
Clausola valutativa e rendicontazione
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e l’efficacia della misura nel contrasto all’esclusione sociale e lavorativa.
La Giunta regionale deve presentare una relazione entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del regolamento, indicando:
- caratteristiche operative della misura;
- ruolo dei soggetti pubblici coinvolti;
- azioni e strumenti attivati nei patti di inclusione;
- criticità emerse;
- impiego delle risorse.
Nel triennio di sperimentazione l’Amministrazione regionale raccoglie ed elabora dati su domande, accoglimenti, esclusioni, decadenze, profilo dei richiedenti, fruizione della misura e uscite dalla condizione di bisogno. Entro tre mesi dalla conclusione del triennio, la Giunta presenta il rapporto di valutazione al Consiglio regionale; gli esiti devono essere considerati per eventuali riforme della misura.
Abrogazioni e regime transitorio
Sono abrogati, con decorrenza 1 gennaio 2016, i commi da 5 a 10 dell’articolo 9 della legge regionale 9/2008.
Restano comunque salvi, fino alla scadenza dei progetti personalizzati e comunque per non più di sei mesi dall’avvio, gli interventi economici attivati nel 2015 ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge regionale 9/2008; per tali interventi continua ad applicarsi il relativo regolamento regionale.
Entro il 31 marzo 2016 gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni devono restituire alla Regione le somme assegnate e non impegnate entro il 31 dicembre 2015.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
Per l’attuazione della misura è autorizzata una spesa complessiva di 30 milioni di euro, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. La copertura è assicurata mediante prelevamento dal fondo globale indicato dalla legge.
Le entrate derivanti dalla restituzione dei fondi non impegnati sono accertate e riscosse sui capitoli di bilancio previsti.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Valutazione di attualità
La disciplina è costruita come misura sperimentale triennale collegata a una specifica fase di attuazione e a finanziamenti 2015-2017. Pur essendo la legge formalmente di impianto generale, gran parte delle sue previsioni operative è riferita a un periodo limitato e a una sperimentazione conclusa, con conseguente limitata utilità applicativa oggi.
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