L.R. FVG 16/2015
Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2015 aggiorna la legge regionale n. 4/2015 sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT): rafforza finalità, informazione ai cittadini, ruolo dei fiduciari e tutela dei dati. È efficace dal 30 luglio 2015 e consolida la disciplina regionale delle DAT e della manifestazione contestuale della volontà di donare organi e tessuti.
Modifiche alla disciplina regionale sulle DAT e sulla donazione di organi e tessuti
Modifiche alla disciplina regionale sulle dichiarazioni anticipate di trattamento
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16 interviene sulla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4, aggiornandone la disciplina sulle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e sulla raccolta della volontà di donazione di organi e tessuti. L’intervento opera nell’ambito del Servizio sanitario regionale e ha efficacia nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Finalità e impostazione generale
La Regione riconosce e promuove la possibilità della persona di esprimere con certezza le proprie determinazioni sui trattamenti sanitari in tutte le fasi della vita, compresa quella terminale, anche per l’ipotesi di futura incapacità di intendere e di volere fino alla morte accertata nei modi di legge. La disciplina è orientata a una raccolta omogenea delle DAT su tutto il territorio regionale, nel rispetto della Costituzione e della normativa nazionale, europea e internazionale.
Registro regionale delle DAT e accesso ai dati
La Regione istituisce un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, accessibile tramite Carta regionale dei servizi. Il registro è lo strumento con cui viene organizzata in modo uniforme la raccolta delle dichiarazioni nel territorio regionale.
Presentazione della dichiarazione e contenuto essenziale
La Regione garantisce al cittadino una compiuta informazione sugli accertamenti e i trattamenti sanitari. È prevista la possibilità di presentare all’Azienda per l’assistenza sanitaria territorialmente competente un atto con data certa e firma autografa, contenente la dichiarazione anticipata circa l’assoggettamento o meno a trattamenti sanitari nel caso di malattia o lesione cerebrale che determini una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile secondo protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.
Fiduciari e rapporti con il servizio sanitario
Nella dichiarazione anticipata l’interessato può nominare uno o più fiduciari, incaricati dell’interlocuzione e del contraddittorio con il Servizio sanitario regionale in merito alla dichiarazione stessa. La figura del fiduciario assume quindi funzione di raccordo tra il dichiarante e le strutture sanitarie regionali.
Revoca, modifiche e efficacia della dichiarazione
Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario sono rilasciate per il momento in cui sopravvenga uno stato di incapacità decisionale del predisponente. Esse non richiedono conferma successiva al rilascio e possono essere modificate o revocate solo su richiesta del dichiarante.
Riservatezza, accesso e comunicazione dei dati
Il soggetto dichiarante può autorizzare la comunicazione, a chiunque ne faccia richiesta oppure a soggetti determinati, dell’esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento o anche del suo contenuto, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle previsioni regionali richiamate. L’accesso alla banca dati e gli atti di gestione sono riservati al personale autorizzato dell’Azienda per l’assistenza sanitaria.
Volontà sulla donazione di organi e tessuti
La Regione favorisce la possibilità di esprimere, contestualmente al deposito nel registro delle DAT, la volontà in merito alla donazione post mortem di organi e tessuti. Sono inoltre promosse iniziative pubbliche periodiche per ricordare e incentivare tale possibilità.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il 30 luglio 2015. Il testo fornito riguarda la versione vigente dal 30 luglio 2015 al 21 dicembre 2016; ai fini dell’utilità pratica odierna, il provvedimento risulta superato da successive modifiche della disciplina regionale sulle DAT.
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