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Sentenza

Sentenza del 20/10/2017 n. 24861 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso delle ritenute fiscali applicate alle somme liquidate alla cessazione del rapporto di lavoro e derivanti dal fondo di previdenza integrativa aziendale P.I.A. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della C.T.R. Toscana, che aveva riconosciuto al contribuente un rimborso di Euro 162.537,58 applicando l'aliquota del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. Secondo l'Agenzia, il rendimento individuato dalla consulenza tecnica d'ufficio non derivava dall'investimento sul mercato dei capitali accantonati, ma da meri accantonamenti contabili e da criteri di matematica attuariale collegati agli obblighi contrattuali del fondo P.I.A.; pertanto, non poteva beneficiare della tassazione agevolata applicabile ai rendimenti finanziari effettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della C.T.R. Toscana e deciso la causa nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti. Ha stabilito che le somme derivanti dal fondo P.I.A., incluso il rendimento calcolato mediante accantonamenti e criteri attuariali non collegati a investimenti sul mercato, sono soggette al regime di tassazione separata previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17. È stato quindi escluso il rimborso riconosciuto dalla C.T.R. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della complessità della questione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a)

    Le somme derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle riconducibili a forme di previdenza integrativa aziendale, possono essere assoggettate a tassazione separata secondo il regime previsto dalla norma.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17

    La disposizione disciplina il regime della tassazione separata applicabile alle somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto applicabile tale regime all'intero importo proveniente dal fondo P.I.A.

  • L. n. 482 del 1985, art. 6

    L'aliquota del 12,50% può trovare applicazione per la componente qualificabile come rendimento effettivamente derivante dall'investimento sul mercato dei capitali accantonati. Non è invece applicabile a somme determinate mediante semplici accantonamenti contabili o criteri di matematica attuariale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63

    Disciplina il giudizio di rinvio davanti al giudice tributario e impone il rispetto del principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione.

  • Artt. 384, 392 e 394 c.p.c.

    Le norme regolano gli effetti della cassazione con rinvio e i limiti entro cui il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia, attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

  • Art. 115 c.p.c.

    Impone al giudice di decidere sulla base delle prove e delle allegazioni ritualmente acquisite. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata non aveva adeguatamente considerato le risultanze della consulenza tecnica e le ammissioni del contribuente.

Massime di principio

  • Per applicare un regime fiscale agevolato ai rendimenti di un fondo previdenziale o assicurativo non è sufficiente che l'importo sia qualificato formalmente come rendimento: occorre verificare la sua effettiva origine economica.
  • Il rendimento beneficia del trattamento agevolato previsto per gli investimenti finanziari solo se deriva da un effettivo impiego sul mercato dei capitali delle somme accantonate.
  • Gli importi determinati mediante accantonamenti contabili, riserve matematiche o calcoli attuariali finalizzati a garantire una prestazione contrattuale non costituiscono necessariamente rendimento finanziario agevolabile.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e non può qualificare diversamente i fatti già accertati o ammessi dalle parti.
  • Quando non vi è un effettivo investimento sul mercato, le somme provenienti da un fondo aziendale collegate alla cessazione del rapporto di lavoro possono essere assoggettate a tassazione separata secondo le norme sul trattamento di fine rapporto o sulle prestazioni analoghe.

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