Circolare numero 03 del 03-02-1999 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la pubblicazione del decreto ministeriale 5 gennaio 1999, che fissa per l’anno 1999 le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Il provvedimento vale dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1999 fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999 e riporta le tabelle retributive distinte per i settori industria cinematografica e spettacolo. La circolare precisa inoltre che il sistema si applica solo ai lavoratori italiani assunti in Italia o trasferiti dall’Italia e che la riduzione di dieci punti dell’aliquota datoriale non si estende a personale artistico non compreso in tabella o a categorie prive di contratto collettivo nazionale.
Determinazione 1999 delle retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani all'estero in Paesi extracomunitari
Determinazione 1999 delle retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani all’estero
La circolare informa della pubblicazione del decreto 5 gennaio 1999, con il quale sono state determinate, per l’anno 1999, le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Il documento richiama l’ambito normativo di riferimento e precisa i limiti soggettivi e oggettivi di applicazione della disciplina.
Riferimento normativo e finalità del decreto
Il decreto è quello previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. La sua funzione è quella di fissare, per l’anno 1999, i valori retributivi convenzionali utili per determinare la contribuzione assicurativa dovuta per i lavoratori italiani impiegati all’estero in Stati extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale.
Periodo di applicazione
Le retribuzioni convenzionali hanno efficacia dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1999 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999. La circolare, pertanto, delimita con precisione il periodo nel quale tali valori devono essere utilizzati ai fini contributivi.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
La disciplina riguarda esclusivamente i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale oppure trasferiti da detto territorio per eseguire opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari. La circolare sottolinea quindi che il regime delle retribuzioni convenzionali non ha portata generale, ma opera solo nei confronti di questa specifica categoria di lavoratori all’estero.
Settori interessati e valori retributivi
Il decreto contiene le retribuzioni convenzionali per i settori dell’industria cinematografica e dello spettacolo.
Per l’industria cinematografica sono riportati i seguenti importi:
- figure professionali di massimo livello: 5.834.000 lire;
- figure professionali intermedie: 4.913.000 lire;
- assistenti attività professionali: 4.384.000 lire;
- maestranze qualificate: 4.167.000 lire;
- aiuti attività tecniche e professionali: 3.423.000 lire;
- operai generici: 3.154.000 lire;
- generici cinematografici: 3.004.000 lire.
Per lo spettacolo sono indicati:
- impiegati direttivi: 3.323.000 lire;
- impiegati con funzioni direttive: 2.984.000 lire;
- impiegati di concetto: 2.714.000 lire;
- impiegati d’ordine: 2.455.000 lire;
- operai specializzati: 2.646.000 lire;
- operai: 2.322.000 lire;
- professori d’orchestra: 3.154.000 lire;
- artisti del coro: 2.382.000 lire;
- tersicorei: 2.827.000 lire;
- personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale: 2.351.000 lire.
Effetti contributivi e limiti operativi
La circolare ricorda che il calcolo della contribuzione sulla base delle retribuzioni convenzionali, così come la riduzione di dieci punti dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, si applicano soltanto ai lavoratori italiani nei casi contemplati dalla normativa. Non possono invece beneficiare di tale disciplina il personale artistico non incluso nella tabella riportata e le categorie di lavoratori per le quali non siano in vigore contratti collettivi nazionali di lavoro.
Punti principali
Pubblicazione del decreto e finalità
Viene segnalata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 5 gennaio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il decreto determina, per l’anno 1999, le retribuzioni convenzionali previste dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Ambito temporale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali indicate dal decreto si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1999 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999.
Ambito soggettivo e territoriale
Le retribuzioni convenzionali servono per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. La circolare precisa che la disciplina riguarda esclusivamente i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da tale territorio per l’esecuzione di opere, commesse o attività lavorative all’estero.
Retribuzioni convenzionali per industria cinematografica e spettacolo
Il decreto riporta le retribuzioni convenzionali per i settori dell’industria cinematografica e dello spettacolo, articolate per qualifiche e livelli professionali. Per l’industria cinematografica sono previste, tra le altre, le seguenti retribuzioni: figure professionali di massimo livello 5.834.000 lire, figure professionali intermedie 4.913.000 lire, assistenti attività professionali 4.384.000 lire, maestranze qualificate 4.167.000 lire, aiuti attività tecniche e professionali 3.423.000 lire, operai generici 3.154.000 lire, generici cinematografici 3.004.000 lire. Per lo spettacolo sono indicati impiegati direttivi 3.323.000 lire, impiegati con funzioni direttive 2.984.000 lire, impiegati di concetto 2.714.000 lire, impiegati d’ordine 2.455.000 lire, operai specializzati 2.646.000 lire, operai 2.322.000 lire, professori d’orchestra 3.154.000 lire, artisti del coro 2.382.000 lire, tersicorei 2.827.000 lire e personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale 2.351.000 lire.
Limiti applicativi della disciplina
La circolare ricorda che il calcolo della contribuzione in base alle retribuzioni convenzionali e la riduzione di dieci punti dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro si applicano soltanto ai lavoratori italiani rientranti nell’ambito sopra indicato. Non è invece possibile applicare la normativa al personale artistico non compreso nella tabella allegata, né alle categorie di lavoratori per le quali non risultino vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
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