Circolare numero 19 del 5-2-1999
Dal 1’ gennaio 1999 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 1999, i limiti di reddito familiare da utilizzare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per i lavoratori autonomi e per i pensionati delle gestioni speciali. Vengono inoltre indicati i nuovi limiti mensili di reddito per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, calcolati sul trattamento minimo 1999 del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono riportate quattro tabelle applicative, differenziate in base alla composizione del nucleo e a specifiche condizioni soggettive, con decorrenza dal 1° gennaio 1999.
Limiti di reddito familiare 1999 per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione
Limiti di reddito familiare e assegni familiari per il 1999
La circolare aggiorna i limiti di reddito familiare applicabili dal 1° gennaio 1999 ai fini della cessazione o della riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per i lavoratori autonomi e i pensionati delle gestioni speciali. Vengono inoltre fissati i limiti mensili di reddito per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, sulla base del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Ambito soggettivo
Le disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, e quindi:
- ai lavoratori autonomi ai quali continua ad applicarsi la disciplina degli assegni familiari;
- ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Per tali soggetti, così come per quelli a cui si applica la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, la perdita del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito non determina la cessazione di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.
Aggiornamento annuale dei limiti di reddito
I limiti di reddito familiare da considerare per la cessazione o riduzione delle prestazioni sono rivalutati ogni anno in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per il 1998 il tasso di inflazione programmato è stato indicato nella misura dell’1,8 per cento.
Su tale base sono state aggiornate le tabelle allegate, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Limiti mensili per il diritto agli assegni familiari
Ai fini dell’accertamento del carico familiare, e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato dal 1° gennaio 1999 e per tutto l’anno in L. 709.550 mensili.
In relazione a tale importo, i limiti mensili di reddito sono i seguenti:
- L. 999.300 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;
- L. 1.748.750 per due genitori.
I medesimi limiti si applicano anche alle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già vigente.
Tabelle dei limiti annui di reddito
La circolare richiama quattro tabelle, valide dal 1° gennaio 1999, che individuano le soglie annue oltre le quali cessa la corresponsione del trattamento di famiglia o di tutte le prestazioni:
- Tabella 1: disciplina generale per la generalità dei soggetti interessati, con esclusione dei casi speciali successivi;
- Tabella 2: applicabile ai vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili con figli minori o equiparati; prevede un aumento del 10 per cento;
- Tabella 3: applicabile ai nuclei in cui siano comprese persone dichiarate totalmente inabili; prevede un aumento del 50 per cento;
- Tabella 4: applicabile ai soggetti nelle condizioni della tabella 2 e, inoltre, con persone totalmente inabili nel nucleo; prevede un aumento del 60 per cento.
Le tabelle distinguono i nuclei da 1 persona a 7 o più persone e indicano, per ciascuna ipotesi, due soglie: una per la cessazione del trattamento relativo al primo figlio o al genitore a carico e relativi equiparati, e una per la cessazione di tutti gli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione.
Equiparazioni rilevanti
Ai fini dell’applicazione delle tabelle, la circolare precisa che sono equiparati ai figli:
- gli adottivi;
- gli affiliati;
- i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge;
- i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Sono invece esclusi fratelli, sorelle e nipoti.
Sono equiparati ai genitori:
- gli adottanti;
- gli affilianti;
- il patrigno e la matrigna;
- le persone alle quali l’interessato sia stato affidato.
Sono esclusi nonni e bisnonni.
Indicazioni operative
Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito. Le sedi sono invitate a diffondere il contenuto della circolare presso le associazioni di categoria, i consulenti del lavoro, gli enti di patronato e le organizzazioni sindacali interessati.
Punti principali
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, cioè i lavoratori autonomi soggetti alla normativa sugli assegni familiari e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici connessi alla vivenza a carico.
Aggiornamento dei limiti di reddito familiare per il 1999
I limiti di reddito familiare da considerare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per il 1998 il tasso di inflazione programmato è stato indicato nella misura dell’1,8 per cento. Le tabelle aggiornate si applicano dal 1° gennaio 1999.
Limiti mensili per il diritto agli assegni familiari
Per il 1999 il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato in L. 709.550 mensili. Su tale base, i limiti mensili di reddito per l’accertamento del carico economico e quindi del diritto agli assegni familiari sono fissati in: L. 999.300 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato; L. 1.748.750 per due genitori. Tali limiti valgono anche per la richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo le disposizioni già vigenti.
Tabelle applicative dal 1° gennaio 1999
Sono allegate quattro tabelle da utilizzare dal 1° gennaio 1999: la tabella generale per la generalità dei soggetti interessati; la tabella maggiorata del 10 per cento per vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili con figli minori; la tabella maggiorata del 50 per cento per nuclei con persone totalmente inabili; la tabella maggiorata del 60 per cento per la combinazione delle due condizioni precedenti. Le tabelle distinguono i nuclei da 1 a 7 o più persone e indicano le soglie oltre le quali cessano il trattamento per il primo figlio o genitore a carico e quella oltre la quale cessano tutti gli assegni o quote di pensione.
Definizione di figli e genitori equiparati
Le tabelle precisano che sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti; restano esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l’interessato fu affidato; restano esclusi nonni e bisnonni.
Comunicazioni alle strutture e agli operatori
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali il contenuto della circolare. Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
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