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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25051/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che l'aveva condannata alla pena di euro 1.500 di ammenda per il reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p., relativo alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Con un unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare elementi favorevoli alla concessione del beneficio. La Corte rileva però che il tribunale aveva escluso le attenuanti generiche perché non erano emersi elementi positivi di valutazione e, al contrario, erano emersi elementi negativi, tra cui la detenzione di 27 cani in condizioni incompatibili con la loro natura, privi di cibo e acqua, con sofferenze per gli animali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo non illogico richiamando la mancanza di elementi positivi e la spiccata insensibilità della ricorrente verso gli animali. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 727, comma 2, c.p.

    La norma incrimina la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; nel caso concreto la condotta è stata ritenuta integrata dalla custodia di 27 cani senza cibo e acqua.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere concesse solo in presenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza; la loro esclusione è legittima quando il giudice valorizzi elementi negativi del fatto e della personalità dell'imputato.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è assente, apparente o manifestamente illogica; una motivazione non manifestamente illogica è insindacabile.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede l'emersione di elementi positivi specifici che giustifichino un trattamento di favore; in mancanza, il giudice può legittimamente negarle valorizzando circostanze negative desumibili dalle modalità del fatto.
  • In tema di maltrattamento o detenzione incompatibile di animali, la situazione di privazione di cibo e acqua e la detenzione di un elevato numero di esemplari in condizioni incompatibili con la loro natura costituiscono elementi idonei a fondare un giudizio sfavorevole sulla personalità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieLesioni
RamiDelitti contro la persona

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