L.R. Abruzzo 22/2001
Norme di prima attuazione del disposto del comma 6, art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese disciplina l’installazione di impianti, antenne e opere fisse della rete radio-televisiva e telefonica, subordinandola ad autorizzazione edilizia comunale. I Comuni devono individuare aree, criteri e parametri o adeguare il regolamento edilizio; in via transitoria adottano un regolamento consiliare fino alla definizione della disciplina locale.
Autorizzazione comunale per impianti radio-televisivi e telefonici
Autorizzazione comunale per impianti radio-televisivi e telefonici
La legge regionale Abruzzo detta norme di prima attuazione della disciplina statale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con specifico riferimento all’installazione di impianti, antenne e altre opere fisse connesse alle reti radio-televisive e telefoniche.
Ambito di applicazione e regime autorizzatorio
L’installazione delle opere indicate è soggetta ad autorizzazione edilizia del Comune. La disciplina riguarda le installazioni funzionali e connesse alla rete radio-televisiva e telefonica nel territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela urbanistica, ecologica, ambientale, storica, culturale e della salute pubblica.
Competenze dei Comuni
I Comuni devono individuare aree, criteri e parametri per localizzare e disciplinare le installazioni, oppure apportare in tal senso le necessarie modifiche al regolamento edilizio. La legge valorizza quindi l’intervento regolatorio comunale, che deve tenere conto della specificità territoriale delle installazioni e può essere attuato mediante varianti al piano o al regolamento edilizio, secondo le rispettive procedure.
Regime transitorio
Fino alla definizione della disciplina comunale specifica, i Comuni adottano con deliberazione del Consiglio comunale un regolamento transitorio che stabilisce criteri e parametri idonei a consentire l’installazione nel rispetto dei principi di tutela richiamati dalla legge. Questo assetto provvisorio opera solo fino all’approvazione della regolamentazione definitiva.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, avvenuta il 1° agosto 2001.
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