Tribunale, Sentenza T-610/19
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 19 gennaio 2022. — Deutsche Telekom AG contro Commissione europea. — Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE – Sentenza che annulla parzialmente la decisione e riduce l’importo dell’ammenda inflitta – Diniego della Commissione di versare interessi di mora – Articolo 266 TFUE – Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Privazione del godimento dell’importo dell’ammenda indebitamente versata – Lucro cessante – Interessi di mora – Tasso – Danno. — Causa T-610/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione con cui la Commissione aveva negato a Deutsche Telekom gli interessi di mora sulla parte di ammenda poi rimborsata dopo la precedente sentenza di riduzione. Ha inoltre condannato l’Unione a risarcire il danno corrispondente agli interessi di mora non percepiti, ritenendo che la Commissione avesse violato in modo sufficientemente qualificato l’articolo 266 TFUE. È stata invece respinta la domanda principale di lucro cessante, perché la società non ha provato un danno reale e certo fondato sul rendimento del capitale o sul WACC. Il Tribunale ha riconosciuto interessi di mora anche sul risarcimento liquidato, dalla data della sentenza al pagamento integrale.
Rifiuto della Commissione di corrispondere interessi di mora sulla parte di ammenda indebitamente versata e successivamente rimborsata a seguito di annullamento/riduzione parziale: responsabilità extracontrattuale dell’Unione e annullamento della decisione di diniego.
La questione giuridica
Se, in seguito alla sentenza che ha annullato parzialmente e ridotto l’ammenda inflitta a Deutsche Telekom, la Commissione fosse tenuta, in esecuzione dell’articolo 266 TFUE, a versare interessi di mora sulla parte indebitamente percepita dell’ammenda per il periodo intercorrente tra il pagamento provvisorio e il rimborso; se il suo diniego integri una violazione sufficientemente qualificata idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione; e se il preteso lucro cessante per privazione dell’uso del capitale indebitamente versato sia provato come danno reale e certo.
Principio di diritto
Quando una decisione della Commissione che infligge un’ammenda è annullata o ridotta dal giudice dell’Unione, la Commissione deve, in esecuzione dell’articolo 266 TFUE, restituire la parte indebitamente riscossa e corrispondere anche gli interessi di mora sul capitale indebitamente pagato per il periodo compreso tra il pagamento provvisorio e il rimborso; il diniego di tali interessi, in assenza di margine discrezionale, costituisce una violazione sufficientemente qualificata idonea a fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Tuttavia, il preteso lucro cessante fondato sul generico rendimento del capitale o sul costo medio ponderato del capitale non è risarcibile se non è dimostrato un danno reale e certo, legato a un progetto specifico o a una perdita concretamente provata.
Norme richiamate
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 54 dell’accordo SEE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 261 TFUE
- Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 83 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Articolo 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Articolo 111 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 299 TFUE
- Articolo 278 TFUE
Interessi di mora su ammenda indebitamente versata e responsabilità dell’Unione
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Deutsche Telekom AG avverso il diniego della Commissione di corrispondere interessi di mora sulla parte di ammenda che, a seguito della sentenza del 13 dicembre 2018 nella causa T‑827/14, era stata ritenuta indebitamente percepita e successivamente rimborsata. Il Tribunale affronta sia una domanda di annullamento ex articolo 263 TFUE, sia una domanda risarcitoria ex articolo 268 TFUE e articolo 340, secondo comma, TFUE.
Fatti e procedimento principale
La Commissione, con la decisione del 2014 relativa al caso AT.39523 – Slovak Telekom, aveva accertato un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, infliggendo a Deutsche Telekom e a Slovak Telekom ammende di importo rilevante. Deutsche Telekom aveva pagato, il 16 gennaio 2015, l’ammenda di cui era debitrice unica.
Con la sentenza del 13 dicembre 2018, il Tribunale aveva parzialmente annullato la decisione del 2014, in particolare per il periodo dal 12 agosto al 31 dicembre 2005 quanto alla pratica tariffaria, e aveva ridotto gli importi delle ammende. La Commissione aveva quindi rimborsato, il 19 febbraio 2019, la parte di ammenda risultata indebita. La società aveva poi chiesto gli interessi di mora per il periodo tra il pagamento e il rimborso, ma la Commissione, con decisione del 28 giugno 2019, aveva respinto la domanda.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il Tribunale era chiamato a stabilire:
- se la Commissione fosse tenuta a versare interessi di mora sull’importo dell’ammenda indebitamente riscossa in esecuzione dell’articolo 266 TFUE;
- se il rifiuto di corrispondere tali interessi integrasse una violazione sufficientemente qualificata di una norma attributiva di diritti ai singoli;
- se Deutsche Telekom avesse diritto al risarcimento del lucro cessante per la privazione dell’uso dell’importo indebitamente versato, oppure, in subordine, al risarcimento del danno corrispondente agli interessi non pagati.
Normativa rilevante e quadro finanziario
Il Tribunale richiama, oltre alle disposizioni sui poteri sanzionatori in materia di concorrenza, l’articolo 266 TFUE, che impone all’istituzione di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza di annullamento. Rilevano inoltre l’articolo 83 del regolamento finanziario allora applicabile e l’articolo 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, che disciplinavano il trattamento provvisorio degli importi riscossi a titolo di ammenda, il loro investimento e la restituzione degli importi indebitamente riscossi e degli interessi prodotti qualora l’ammenda fosse annullata o ridotta.
Sono citati anche l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, l’articolo 31 dello stesso regolamento, l’articolo 261 TFUE e, per il tasso degli interessi, l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 111 del regolamento delegato n. 1268/2012; in via comparativa, il Tribunale richiama anche il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Ragionamento sulla domanda di lucro cessante
Il Tribunale respinge la domanda principale di risarcimento del lucro cessante. Pur riconoscendo che Deutsche Telekom aveva indicato due parametri economici, il rendimento annuo del capitale investito (RCA) e il costo medio ponderato del capitale (CMPC/WACC), ritiene che la società non abbia dimostrato un danno reale e certo.
In particolare:
- non è stato provato che la somma indebitamente pagata sarebbe stata necessariamente destinata a investimenti specifici;
- non sono stati individuati progetti concreti ai quali la società avrebbe rinunciato;
- non è stato dimostrato che mancassero fonti alternative di finanziamento o liquidità, tenuto conto delle dimensioni del bilancio, del patrimonio netto e della liquidità disponibile.
L’uso di un tasso medio astratto, quale RCA o CMPC, non basta a provare la perdita di un guadagno determinato. Per questo il Tribunale respinge questa domanda senza esaminare gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale.
Ragionamento sulla violazione dell’articolo 266 TFUE
Sul profilo subordinato, il Tribunale afferma che l’articolo 266, primo comma, TFUE è una norma che conferisce diritti ai singoli e che, in caso di annullamento o riduzione di un’ammenda, impone alla Commissione di ripristinare la situazione precedente, compreso il pagamento degli interessi di mora sull’importo indebitamente riscosso.
Richiamando la giurisprudenza in materia, il Tribunale osserva che il versamento degli interessi di mora:
- compensa forfettariamente la perdita di godimento del credito;
- incentiva l’istituzione a conformarsi rapidamente alla sentenza;
- è parte integrante dell’esecuzione della sentenza di annullamento.
La Corte aveva già chiarito nella causa Commissione/Printeos che, quando un importo è stato riscosso in base a una decisione poi annullata o ridotta, gli interessi di mora decorrono dal pagamento provvisorio fino al rimborso. Il Tribunale applica tale logica anche al caso di riduzione dell’ammenda in sede di competenza giurisdizionale estesa al merito.
Rapporto con l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012
La Commissione sosteneva che l’articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato n. 1268/2012, in caso di rendimento complessivo negativo, imponesse solo la restituzione del valore nominale, senza interessi di mora. Il Tribunale respinge questa lettura: tale disposizione non esclude il diritto agli interessi di mora derivante direttamente dall’articolo 266 TFUE.
Il fatto che gli importi siano stati investiti dalla Commissione e che il rendimento sia stato negativo non elimina l’obbligo di corrispondere interessi di mora al tasso pertinente. Il Tribunale precisa anche che l’obbligo non è subordinato alla procedura di domanda di pagamento prevista dall’articolo 111 del regolamento delegato, perché discende direttamente dall’articolo 266 TFUE.
Qualificazione della violazione e liquidazione del danno
Il Tribunale conclude che il diniego della Commissione costituisce una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266 TFUE, poiché l’istituzione non disponeva di alcun margine discrezionale sul punto. La violazione è anche causalmente collegata al danno subito da Deutsche Telekom, consistente nella perdita degli interessi di mora per il periodo in cui la società è rimasta privata della disponibilità della somma.
Quanto al tasso applicabile, il Tribunale ritiene corretto fare riferimento, per analogia, all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012, cioè al tasso BCE sulle operazioni principali di rifinanziamento maggiorato di 3,5 punti percentuali. Applicando tale tasso al capitale indebitamente versato, il danno è quantificato in EUR 1.750.522,83.
Dispositivo e conseguenze economiche
Il Tribunale:
- condanna la Commissione a versare a Deutsche Telekom EUR 1.750.522,83 a titolo di risarcimento;
- dispone che su tale importo maturino interessi di mora dalla data della sentenza fino al pagamento integrale, al tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali;
- annulla la decisione della Commissione del 28 giugno 2019 che aveva respinto la domanda di interessi di mora;
- respinge il ricorso per il resto, in particolare quanto al lucro cessante;
- pone a carico della Commissione le proprie spese e metà delle spese della ricorrente.
Principi affermati
La decisione ribadisce che, in presenza di annullamento o riduzione di un’ammenda, l’obbligo di restituzione della Commissione include gli interessi di mora sul capitale indebitamente incassato, e che il relativo diniego può integrare una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266 TFUE. Inoltre, conferma che il danno da lucro cessante non può essere presunto in via astratta sulla base di indicatori finanziari medi, ma richiede la prova concreta di una perdita reale e certa.
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