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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-118/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 gennaio 2022. — JY contro Wiener Landesregierung. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Ambito di applicazione – Rinuncia alla cittadinanza di uno Stato membro per ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro conformemente alla garanzia da parte di quest’ultimo di naturalizzare l’interessato – Revoca di tale garanzia per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Principio di proporzionalità – Situazione di apolidia. — Causa C-118/20

Giurisprudenza europea62020CJ0118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato il caso di una cittadina estone che aveva rinunciato alla propria cittadinanza per ottenere quella austriaca, sulla base di una garanzia poi revocata dalle autorità di Vienna. La Corte ha ritenuto che la vicenda rientri nell’ambito del diritto dell’Unione perché incide sullo status di cittadino dell’Unione e sui diritti di circolazione e soggiorno. Ha inoltre affermato che la revoca della garanzia deve rispettare il principio di proporzionalità; nel caso concreto, infrazioni amministrative stradali punite con mere sanzioni pecuniarie non bastano a giustificare la perdita definitiva dello status di cittadino dell’Unione.

Rinvio pregiudiziale sulla revoca della garanzia di naturalizzazione e sulla perdita definitiva dello status di cittadino dell’Unione in un caso di apolidia.

La questione giuridica

1) Se la situazione di una persona che rinuncia alla cittadinanza di un solo Stato membro per ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro, sulla base della garanzia di naturalizzazione prestata da quest’ultimo, rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione quando la garanzia viene poi revocata impedendo il recupero dello status di cittadino dell’Unione. 2) In caso affermativo, se le autorità e i giudici nazionali debbano verificare, alla luce del principio di proporzionalità, la legittimità della revoca della garanzia che rende definitiva la perdita dello status di cittadino dell’Unione.

Principio di diritto

La situazione di chi, essendo cittadino di un solo Stato membro, rinuncia alla propria cittadinanza per ottenere quella di un altro Stato membro sulla base di una garanzia di naturalizzazione rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione se la successiva revoca di tale garanzia impedisce di riacquistare lo status di cittadino dell’Unione. In tale ipotesi, le autorità e i giudici nazionali devono controllare se la revoca, che rende definitiva la perdita della cittadinanza dell’Unione, sia compatibile con il principio di proporzionalità, tenendo conto della situazione individuale dell’interessato; una revoca fondata su semplici infrazioni amministrative al codice della strada, sanzionate solo con multe, non soddisfa tale requisito di proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 20 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, articolo 7, paragrafo 2
  • Convenzione europea sulla cittadinanza, articoli 4, 7, 8, 15 e 16
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 7
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 24, paragrafo 2
  • Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 (legge sulla cittadinanza austriaca), articoli 10 e 20

Revoca della garanzia di naturalizzazione e perdita dello status di cittadino dell’Unione

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof austriaco in una controversia tra JY e il Wiener Landesregierung. La questione centrale era se la revoca della garanzia di concessione della cittadinanza austriaca, dopo la rinuncia alla cittadinanza estone, ricadesse nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e quali limiti derivassero dal principio di proporzionalità.

Fatti e procedimento principale

JY, cittadina estone, aveva chiesto la cittadinanza austriaca. Le autorità austriache le avevano inizialmente garantito la concessione della cittadinanza, a condizione che dimostrasse entro due anni lo scioglimento del rapporto di cittadinanza con l’Estonia. JY ottemperava a tale condizione e diveniva apolide. Successivamente, però, il Wiener Landesregierung revocava la garanzia e respingeva la domanda di cittadinanza, richiamando l’articolo 20, paragrafo 2, della legge austriaca sulla cittadinanza e il venir meno dei requisiti dell’articolo 10, paragrafo 1, punto 6.

Il diniego era motivato da due illeciti amministrativi gravi commessi dopo la garanzia, oltre ad altri otto illeciti precedenti. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo legittima la decisione e non applicabile il diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio dubitava invece della correttezza di tale impostazione.

Normativa rilevante

Sul piano internazionale venivano richiamati:

  • l’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961;
  • gli articoli 4, 7, 8, 15 e 16 della Convenzione europea sulla cittadinanza.

Sul piano dell’Unione erano centrali:

  • l’articolo 20 TFUE, sulla cittadinanza dell’Unione;
  • l’articolo 21 TFUE, sulla libera circolazione e soggiorno;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
  • gli articoli 7 e 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.

Sul piano nazionale, rilevavano gli articoli 10 e 20 della legge austriaca sulla cittadinanza.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se una persona che perde la cittadinanza di un solo Stato membro per ottenere quella di un altro, sulla base di una garanzia poi revocata, rientri nel campo di applicazione del diritto dell’Unione;
  • se, in caso positivo, le autorità nazionali debbano verificare la compatibilità della revoca con il principio di proporzionalità, tenendo conto delle conseguenze concrete per l’interessato.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ha distinto la perdita iniziale della cittadinanza dello Stato membro d’origine dalla successiva revoca della garanzia da parte dello Stato membro ospitante. Ha osservato che la rinuncia alla cittadinanza estone non era una scelta libera e autonoma di abbandono dello status di cittadino dell’Unione, ma era stata effettuata per soddisfare le condizioni di una procedura di naturalizzazione, sulla base della garanzia ricevuta di ottenere la cittadinanza austriaca.

La Corte ha quindi ritenuto che la procedura, considerata nel suo insieme, incida sullo status conferito dall’articolo 20 TFUE, perché la revoca della garanzia può impedire definitivamente il recupero dello status di cittadino dell’Unione. Inoltre, JY aveva esercitato la libertà di circolazione e soggiorno ai sensi dell’articolo 21 TFUE, e la situazione si inseriva nella logica di progressiva integrazione dello Stato membro ospitante.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte ha ricordato che la competenza degli Stati membri in materia di cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione. Quando la revoca della garanzia può rendere definitiva la perdita dello status di cittadino dell’Unione, le autorità nazionali devono verificare se la misura rispetti il principio di proporzionalità e tenga conto delle conseguenze sulla vita familiare e professionale dell’interessato, nonché, se del caso, dei suoi familiari.

La Corte ha riconosciuto che uno Stato membro può legittimamente perseguire l’obiettivo di evitare il possesso di più cittadinanze e può fondare la revoca su motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. Tuttavia, tali nozioni vanno interpretate restrittivamente e richiedono la presenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave a un interesse fondamentale della società.

Nel caso di JY, la Corte ha escluso che le infrazioni amministrative contestate, consistenti in violazioni del codice della strada sanzionate con mere multe, integrassero una minaccia di tale gravità. Ha inoltre rilevato che gli illeciti precedenti erano già noti quando era stata concessa la garanzia e non potevano essere successivamente utilizzati per revocarla.

La Corte ha infine richiamato la necessità di considerare la possibilità concreta di recuperare la cittadinanza di origine, senza che ciò costituisca l’unico parametro decisivo. Nel caso concreto, la revoca non era proporzionata rispetto alla gravità degli illeciti.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • la situazione di JY rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;
  • l’articolo 20 TFUE impone alle autorità nazionali di controllare la proporzionalità della revoca della garanzia di cittadinanza;
  • tale requisito non è soddisfatto quando la revoca si fonda su semplici infrazioni amministrative al codice della strada, punite solo con sanzioni pecuniarie.

Principi affermati

La pronuncia consolida l’idea che la cittadinanza dell’Unione non può essere compromessa da scelte amministrative nazionali adottate nel contesto di una naturalizzazione, senza un controllo effettivo di proporzionalità. In presenza di una procedura che comporti rinuncia alla cittadinanza di origine e successiva revoca della promessa di naturalizzazione, il giudice nazionale deve valutare concretamente l’impatto della misura sulla perdita dello status di cittadino dell’Unione e sui diritti connessi.

Come è indicizzato

Materiecittadinanza dell’unionenaturalizzazioneapolidiaproporzionalitàordine pubblico e pubblica sicurezza

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