Ordinanza n. 580/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: - della deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 11.11.2023, comunicata a Convatec Italia s.r.l. in data 17.11.2023, avente a oggetto “PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA TRIENNALE DI “DISPOSITIVI MEDICI VARI” OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI”. GARA PONTE N. 8996882 – ESITO LOTTI NN. 18,19,20,21,22” e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, con cui l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha aggiudicato i lotti nn. 21 e 22 di gara alla ditta Effebi Hospital s.r.l.; - di tutti i verbali delle operazioni di gara, nessuno eccettuato ed escluso; - sempre in parte qua, ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, del bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato Tecnico, e di tutti gli allegati alla documentazione di gara; - della nota prot. n. 0083923 del 29.09.2023, con la quale l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha “comunica[to] che per i Lotti 21 e 22 i prodotti offerti dalla Ditta EFFEBI HOSPITAL SRL risultano conformi”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto; e per l'accertamento e la declaratoria del diritto di Convatec Italia s.r.l. a ottenere l'esclusione dalla gara di Effebi Hospital s.r.l., nonché dell'inefficacia del contratto di appalto che dovesse essere medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria nelle more del presente giudizio, e con espressa dichiarazione di disponibilità di Convatec Italia s.r.l. all'eventuale subentro nel contratto medesimo; nonché per il risarcimento del danno per equivalente; B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da Effebi Hospital s.r.l. il 16 gennaio 2024, dei seguenti atti e provvedimenti: 1) della mancata esclusione di Convatec Italia s.r.l. per difetto nel dispositivo offerto per il lotto n. 21 delle specifiche tecniche richieste a pena di esclusione dalla lex specialis di gara; 2) della determinazione dirigenziale n.419 del 20.06.2023, pubblicata sul sito internet aziendale, con cui il R.U.P. ha disposto l'ammissione al prosieguo della procedura di gara anche della ricorrente in via principale Convatec Italia s.r.l.; 3) del provvedimento prot. prot. 79993 del 15.09.23 con cui, limitatamente al lotto 21, il Direttore U.O.C Farmacia Ospedaliera comunicava la non conformità del dispositivo offerto da Qure s.r.l. e non altresì la non conformità del prodotto offerto da Convatec Italia s.r.l.; 4) di ogni altro atto preordinato connesso o conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente in via incidentale, ivi compresi tutti i verbali di gara, nessuno eccettuato ovvero escluso, nella parte in cui non risulta disposta l'esclusione della Convatec Italia s.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dei lotti 21 e 22 di una gara per la fornitura triennale di dispositivi medici, con contestazione della conformità del prodotto dell’aggiudicataria
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione dei lotti 21 e 22 in favore dell’aggiudicataria, nonché gli atti e i verbali di gara, sostenendo che il prodotto offerto per il lotto 21 non fosse conforme alle specifiche tecniche della lex specialis. In particolare, è stata contestata la presenza, nella cannula del dispositivo, di una mescola di PTU e silicone, ritenuta incompatibile con la prescrizione relativa al silicone al 100%. È stata inoltre dedotta l’insufficienza delle verifiche svolte sulla campionatura. La ricorrente ha chiesto l’esclusione dell’aggiudicataria, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e il risarcimento del danno. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta la mancata esclusione della ricorrente principale per asserita non conformità del prodotto da essa offerto nel lotto 21, con riferimento alle specifiche tecniche della gara e, in particolare, all’aggiunta di zeolite nella misura del 3%. La verificazione disposta dal TAR aveva rilevato che entrambi i prodotti non risultavano costituiti di silicone al 100% considerando l’intero kit; il Collegio ha quindi ritenuto necessario circoscrivere l’accertamento al solo catetere, anche perché le parti avevano rappresentato che non esisterebbero in commercio kit integralmente in silicone, e ha disposto prove di laboratorio sui prodotti di entrambe le imprese.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito dei ricorsi principale e incidentale. Rilevata la necessità di acquisire una relazione tecnica conclusiva sulla conformità dei cateteri offerti da entrambe le imprese rispetto alla lex specialis, il Collegio ha reiterato l’ordine istruttorio già disposto. Il verificatore dovrà depositare la relazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, svolgendo specifiche prove di laboratorio e accertando: da un lato, le caratteristiche del prodotto dell’aggiudicataria rispetto alle prescrizioni di gara; dall’altro, le caratteristiche del prodotto della ricorrente principale, verificando anche se l’aggiunta di zeolite al 3% incida sulla composizione complessiva. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 3 novembre 2026.
Norme richiamate
artt. 58 e 60 d.lgs. 50/2016
"Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 d.lgs. n. 50/2016"
Sono richiamati quali base normativa della procedura di gara, senza che l’ordinanza svolga una specifica interpretazione delle disposizioni.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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