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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15243/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società opponente contestava l'ammissione parziale di un maggior credito vantato in forza di due decreti ingiuntivi e propose opposizione allo stato passivo. Sostenne di aver depositato tempestivamente il ricorso in opposizione tramite deposito telematico (30/04/2015), seppure presso la cancelleria della volontaria giurisdizione (registro non 'competente'), e chiese in subordine la rimessione in termini. Il tribunale di Castrovillari dichiarò l'opposizione inammissibile per tardività ritenendo il deposito telematico avvenuto oltre il termine perentorio di 30 giorni (ritenuto effettuato il 07/05/2015) e rigettò la domanda di rimessione come intempestiva (richiesta solo il 16/02/2016). In cassazione la ricorrente dedusse violazione dell'art. 99 legge fall. e della disciplina sul deposito telematico (art. 16‑bis d.l. 179/2012 conv. l.221/2012) e, in subordine, violazione dell'art. 153 c.p.c. in tema di rimessione in termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha precisato che nelle procedure concorsuali l'obbligo di deposito telematico riguarda solo curatore e altri organi indicati dall'art. 16‑bis, terzo comma, mentre le parti private possono comunque utilizzare il sistema telematico. Ha affermato che, se l'atto è depositato telematicamente, ai fini della tempestività rileva unicamente la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia (art. 16‑bis, settimo comma). Il deposito telematico effettuato presso una cancelleria 'diversa' non determina di per sé nullità e, se è stata generata la ricevuta ministeriale e l'atto è stato inserito nei registri informatizzati, l'obiettivo del contatto con l'ufficio giudiziario è raggiunto e il termine è rispettato. Di conseguenza la Cassazione ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, per l'esame dell'opposizione allo stato passivo e per le spese della cassazione; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 99 legge fallimentare

    Fissa il termine di 30 giorni per proporre opposizione allo stato passivo mediante deposito presso la cancelleria del tribunale; la Corte interpreta che il termine resta centrale ma, quando si utilizza il deposito telematico, la rilevanza temporale è collegata alla ricevuta di consegna PEC ministeriale

  • art. 16‑bis d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012 (commi terzo e settimo)

    Il comma terzo stabilisce che, nelle procedure concorsuali, il deposito telematico è obbligatorio per curatore e altri organi; tuttavia le parti private possono comunque depositare telematicamente. Il settimo comma dispone che, ai fini della prova del deposito telematico, rileva la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia: tale ricevuta determina l'efficacia temporale del deposito

  • art. 153 cod. proc. civ. (secondo comma)

    Norma invocata in relazione alla rimessione in termini: richiede tempestività dell'iniziativa successiva alla conoscenza della preclusione. La Corte ha ritenuto il motivo relativo alla rimessione assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo

  • art. 156 cod. proc. civ.

    Richiamato per distinguere nullità da mera irregolarità: l'assenza di una previsione di legge che renda nullo il deposito presso cancelleria diversa non comporta nullità ma al più irregolarità

  • Giurisprudenza di riferimento (Cass. n. 4787/2018; Cass. n. 9772/2016)

    Precedenti citati che confermano il principio secondo cui, in caso di deposito telematico, il momento rilevante ai fini della tempestività è la generazione della ricevuta ministeriale e che l'effetto di contatto con l'ufficio è raggiunto con l'inserimento nei registri informatizzati

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali l'obbligo di deposito telematico riguarda specifici organi (curatore, commissario, liquidatore ecc.), ma le parti private possono utilizzare volontariamente il deposito telematico.
  • Quando un atto è depositato telematicamente, ai fini della decorrenza dei termini rileva la data e l'ora della ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia: conservare sempre tale ricevuta come prova di tempestività.
  • Il deposito telematico effettuato presso la cancelleria 'errata' non determina di per sé la nullità del deposito: in assenza di norma che disponga diversamente, si tratta di una irregolarità che può non pregiudicare la tempestività se l'atto è stato comunque inserito nei registri informatizzati e si è prodotta la ricevuta ministeriale.
  • Se si riscontra un errore di deposito telematico (registro errato o problemi di trasferimento dei fascicoli), è opportuno ripristinare immediatamente l'atto nella cancelleria competente, conservare tutte le ricevute e gli audit log, e chiedere contestualmente la rimessione in termini o altra misura correttiva, allegando le prove tecniche dell'anomalia.
  • In caso di contestazione di tardività, basare la difesa sulla ricevuta ministeriale e sull'effettivo inserimento nei registri informatizzati: l'onere probatorio deve dimostrare la generazione della PEC ministeriale entro il termine.
  • Prima di agire, verificare la normativa e la giurisprudenza applicabile (es. Cass. n. 4787/2018 e 9772/2016) poiché i principi sul deposito telematico e sul valore della ricevuta ministeriale sono consolidati.

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